Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore dei lavoratori marittimi. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore dei lavoratori marittimi. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-03-2021
Messaggio n. 1206
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, in favore dei lavoratori marittimi. Gestione
delle istruttorie relative agli eventuali riesami
1. Premessa
L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede la concessione, per due mensilità,
di un’indennità di importo mensile pari a 600 euro in favore dei lavoratori marittimi di cui
all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in
materia di indennità COVID-19 in favore dei citati lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle
incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative
motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi
dell’INPS”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia
da parte del cittadino con proprie credenziali.
Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione
centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative
agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non aver
superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle
domande respinte
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle
motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore dei lavoratori marittimi e la
documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione
(Allegato n. 1).
Il termine, da non considerarsi perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se
successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora
l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito
INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite
dell’apposita funzionalità che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i
documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la
casella di posta elettronica istituzionale dedicata, denominata
riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1) il richiedente,
avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.
3. Indicazioni amministrative sui riesamiper l’indennità di cui all’articolo
10, comma 1, del D.L. n. 104/2020
Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità COVID-19 di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, l’assicurato può proporre un’istanza
di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il
rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n.
125/2020.
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali
devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni in
merito ai requisiti per l’accesso all’indennità in oggetto.
Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge n. 856/1986, è concessa un’indennità mensile pari a 600
euro, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020. Tali ultimi lavoratori, previsti dalla
citata legge n. 856/1986, si individuano in quelli aventi un rapporto alle dipendenze di aziende
(cc.dd. concessionari di altri servizi di bordo) autorizzate dal competente Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e
sulle navi indicate dal medesimo articolo 17.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori sopra individuati devono avere cessato
involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno 30 giornate
lavorative nel medesimo arco temporale.
Inoltre, tali lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n.
104/2020 – non devono essere titolari di:
- contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente;
- indennità di disoccupazione NASpI;
- indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della
categoria dei lavoratori marittimi, nonché di indennità antitubercolari;
- trattamento pensionistico diretto.
Per completezza, si precisa che nel caso in cui la reiezione sia imputabile al codice “MARI”, è
necessario operare delle verifiche ulteriori per i lavoratori aventi un rapporto alle dipendenze
dei concessionari di altri servizi di bordo. In tal caso, per tutte le categorie di lavoratori con
TIPO LAVORATORE = IM e CSC diversi da 1.15.02 e 7.07.09, l’operatore di Sede potrà
richiedere al cittadino la documentazione ufficiale, fornita dal datore di lavoro, che attesti la
presenza di un appalto ai sensi della legge n. 856/1986 oppure il contratto di lavoro di natura
subordinata in presenza di una denuncia Uniemens TIPO LAVORATORE = IM con CSC 1.19.01,
per le quali si sia in presenza di soli soci lavoratori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Per quanto riguarda il controllo IND_MAL, finalizzato alla verifica di titolarità di indennità di
malattia alla data del 15 agosto 2020, si precisa che l’istruttoria automatizzata fornisce esito
KO e respinge la tale domanda se individua un’indennità di malattia “accolta” o “pagata” o “in
lavorazione” alla data del 15 agosto 2020.
Tuttavia, solo nel solo caso in cui l’indennità di malattia risulti “in lavorazione”, il cittadino
potrà presentare istanza di riesame alla Struttura territorialmente competente, al fine di
dimostrare la spettanza della prestazione in relazione a tale requisito. In tal caso la reiezione
non è da considerarsi “forte” e la Struttura territoriale dovrà effettuare le successive verifiche e
procedere con l’eventuale erogazione dell’indennità.
4. Indicazioni procedurali
Si rammenta che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la
funzione di Variazione DsWeb, che consente di modificare lo stato:
da D (definita) in L (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo
nelle note;
da A (accolta) in R (respinta) – inserire un codice di reiezione valido;
da R (respinta) in A (accolta) – cancellare il codice di reiezione.
Affinché una domanda sia pagabile è necessario anche verificare che il campo “Pratica attiva”
sia impostato con “SI”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
ESITI DI REIEZIONE DELL’INDENNITÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI MARITTIMI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati
attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo contratto di
arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente non è
cessato involontariamente oppure è cessato in un periodo
Comunicazione della cessazione del contratto di arruolamento
diverso rispetto a quello previsto dalla normativa di
o altro rapporto di lavoro dipendente con indicazione del datore
riferimento.
CESS_INV4 di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e
Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può
copia dell’ultima busta paga.
inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps
competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La prestazione non può essere riconosciuta poiché risulta
essere beneficiario della indennità Covid-19 per lavoratori
domestici.
ILD_NO Reiezione forte
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati
attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di
indennità di malattia ordinaria o indennità di malattia
specifica o di indennità antitubercolari alla data del 15 agosto
IND_MAL Reiezione forte
2020.
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
1
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già
beneficiario di indennità Onnicomprensiva prevista dall’art.9
del D.L. 104/2020
IND_ONN Reiezione forte
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già
beneficiario dell’indennità in favore dei Pescatori autonomi
prevista dall’art. 222 in sede di conversione in legge del D.L.
IND_PESC 34/2020. Reiezione forte
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati
attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di
contratto di arruolamento alla data prevista dalla normativa
Comunicazione circa la cessazione del contratto di
di riferimento.
arruolamento, integrata con documentazione a comprova
Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può
LAV_ARR (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima
inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps
busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di
competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
lavoro).
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro,
La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati integrata con documentazione a comprova (copia della lettera
LAV_DIP
attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si
rapporto di lavoro dipendente. evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).
2
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può
inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps
competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati
attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere
Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento ufficiale da
lavoratore marittimo di cui all’art. 115 del Codice della
cui si evinca la qualifica di lavoratore marittimo di cui all’art. 115
Navigazione, né avente un rapporto alle dipendenze di
del Codice della Navigazione oppure lavoratore di cui all’art. 17
aziende c.d. concessionarie di altri servizi di bordo di cui
comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla
all’art. 17 comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date
normativa di riferimento.
MARI previsto dalla normativa di riferimento.
Si precisa che per i lavoratori di cui all’art. 17 comma 2 della L.
Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può
856/1986, è possibile fornire documentazione, ricevuta dal
inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps
datore di lavoro, che attesti la presenza di un appalto ai sensi
competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
della Legge n. 856/1986 oppure il contratto di lavoro di natura
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
subordinata.
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono
presenti almeno 30 giornate con qualifica di lavoratore
marittimo ovvero come lavoratore di cui all’art. 17 comma 2
della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla Contratto, busta paga o qualsiasi altro documento ufficiale da
normativa di riferimento. cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate come
MAR_30 Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può lavoratore marittimo oppure come lavoratore di cui all’art. 17
inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla
competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). normativa di riferimento.
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
3
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati
attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta percettore di
indennità di disoccupazione NASpI.
NASpI Reiezione forte
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta
titolare di pensione diretta / ape sociale.
PENSIONI Avverso il presente provvedimento può comunque proporre Reiezione forte
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta
titolare del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 82 del
Decreto-legge 34 del 2020.
REM_NO Reiezione forte
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
4
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