Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1247/2026

Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei lavoratori attivi

Pubblicato: 09/04/2026 In vigore dal: 09/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei lavoratori attivi

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 10-04-2026 Messaggio n. 1247 Allegati n.2 OGGETTO: Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei lavoratori attivi Premessa Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dell’11 febbraio 2026 è stato adottato lo “Schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei Lavoratori Attivi” (Allegato n. 1). Lo schema di convenzione è in continuità con quello adottato con la determinazione presidenziale n. 36 del 24 marzo 2016 e attualizzato con le sopravvenute disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché con le evoluzioni tecniche e informatiche che hanno interessato il servizio in argomento. Le convenzioni stipulate con gli Enti previdenziali sulla base dello schema adottato con la citata determinazione presidenziale n. 36/2016 sono giunte a scadenza. Gli Enti previdenziali interessati possono, quindi, continuare a utilizzare il servizio di Estratto Conto Integrato (di seguito, ECI), sottoscrivendo una nuova convenzione, secondo il nuovo schema adottato dall’Istituto con la citata deliberazione n. 13/2026. Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i contenuti del nuovo schema di convenzione e si forniscono istruzioni per l’adesione degli Enti previdenziali. 1. Lo schema di convezione Lo schema di convenzione, nel rispetto della normativa vigente, regola i rapporti tra l’INPS e gli Enti previdenziali (di seguito, congiuntamente, anche le Parti), per la consultazione da parte di questi ultimi delle informazioni sui propri iscritti contenute nell’ECI. La consultazione è finalizzata a reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione. Lo schema di convenzione definisce, inoltre, le modalità di scambio dei dati tra gli Enti previdenziali e il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per consentire agli Enti stessi di poter rendere disponibile sul proprio sito istituzionale il servizio di consultazione dell’ECI da parte degli operatori degli Enti previdenziali e il servizio di consultazione del conto assicurativo integrato da parte dei propri assicurati. Il servizio di consultazione dell’ECI e del conto assicurativo integrato è accessibile, rispettivamente, da parte degli operatori abilitati e degli assicurati tramite il sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza” > “Vedi tutti” > “Consultazione dell’Estratto conto integrato” > “Servizio al cittadino assicurato” > “Consultazione casellario dei lavoratori attivi”. Lo schema di convenzione prevede che l'Istituto rende disponibili i dati personali degli assicurati come risultano al momento dell'interrogazione. L’INPS, pertanto, non assume alcuna responsabilità conseguente al mancato aggiornamento delle posizioni assicurative, non dipendente dall'Istituto, o per variazioni successive o per eventuali interruzioni del servizio non prevedibili o preventivamente pianificabili. Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso al servizio di consultazione dell’ECI riportati negli allegati alla convenzione al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, e di garantire il corretto accesso ai dati e alle informazioni oggetto della convenzione medesima. In particolare, i servizi online previsti dalla convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS (cfr. l’Allegato 1 alla convenzione). L’accesso ai servizi online per conto degli Enti previdenziali è consentito solo agli operatori espressamente autorizzati da parte degli Enti stessi. Ai fini delle autorizzazioni, gli operatori devono essere in possesso di un’identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CNS o CIE 3.0). Gli accessi da parte degli operatori possono avvenire soltanto tramite l’uso di postazioni di lavoro connesse alla rete intranet degli Enti previdenziali di appartenenza, anche attraverso procedure di accreditamento che consentono di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up; è dunque necessario che gli Enti previdenziali si avvalgano di connettività con IP statico. Per rendere disponibile il servizio ai propri assicurati attraverso il proprio portale, gli Enti previdenziali devono accedere ai dati da esporre attraverso i servizi di cooperazione applicativa mediante PDND o mediante API conformi alle linee guida ModI. Se l’Ente previdenziale già fruisce dei servizi attraverso la PDD secondo il modello SPCOOP, entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione, il medesimo deve procedere alla migrazione verso i nuovi modelli sopra richiamati. Trascorso il suindicato termine l’Istituto procede alla chiusura del servizio sulla PDD. Per l’impiego di ModI si fa riferimento alle relative specifiche tecniche delle Linee Guida per Fruitori Esterni di API ModI ver. 1.0 del 12 luglio 2021 reperibile in internet digitando nella barra del motore di ricerca “Linea Guida per Fruitori Esterni di API ModI”. Per l’impiego di PDND si fa riferimento alla Documentazione Tecnica, Servizio SOAP API, Estratto Conto Integrato, Consultazione tramite PDND (ver. 30/04/2023). Ciascuna delle Parti indica un “Responsabile della Convenzione” per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti, nonché propri “Referenti tecnici” responsabili della gestione degli aspetti tecnico-operativi e della corretta applicazione delle relative misure di sicurezza. Gli Enti previdenziali nominano, inoltre, un “Amministratore utenze”; tale ruolo può essere assunto direttamente dal rappresentante legale dell’Ente stesso. L’“Amministratore utenze” è responsabile dell’autorizzazione e della revoca delle abilitazioni degli operatori per l’accesso al servizio ECI. Gli Enti previdenziali individuano altresì un “Supervisore”, quale responsabile del monitoraggio e del controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli operatori autorizzati. Tra i compiti del “Supervisore” rientra anche la tempestiva comunicazione all’Istituto di abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla convenzione. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti possono concordare, per il tramite dei responsabili della convenzione, modalità alternative di accesso ai dati. Le Parti sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito regolamento UE) e si vincolano, pertanto, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo regolamento UE e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, con particolare riferimento a quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, le Parti assicurano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del regolamento UE. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale. Sono previste altresì clausole in tema di informativa ed esercizio dei diritti degli interessati, controlli sul corretto utilizzo dei servizi, divieto di duplicazione delle banche dati e obblighi di collaborazione in caso di data breach. L’Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora gli Enti previdenziali violino gli impegni assunti a seguito della stipula della convenzione o vengano meno le condizioni legittimanti l’accesso al servizio di consultazione dell’ECI. Con riferimento ai costi, lo schema di convenzione prevede che ciascuna delle Parti si faccia carico di quelli derivanti dall’attuazione della convenzione medesima. La stipula della convenzione vincola le Parti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione digitale; l’accordo può essere rinnovato per una sola volta, e per la medesima durata, su concorde volontà delle Parti, da esprimersi mediante scambio di comunicazioni scritte tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della scadenza. Le eventuali modifiche relative alle modalità di trasmissione dei flussi informativi conseguenti a evoluzioni tecnico-informatiche possono essere concordate tra le Parti attraverso lo scambio di comunicazioni tramite PEC. A tale riguardo si evidenzia che lo schema di convenzione prevede l’impegno delle Parti di adattare progressivamente i contenuti della convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal codice dell’amministrazione digitale (CAD), adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché alle ulteriori misure che si rendano necessarie in relazione alle evoluzioni tecniche, allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati. Per le comunicazioni tramite PEC previste dallo schema di convenzione l’indirizzo dell’INPS è il seguente: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it. 2. Adesione alla convenzione Gli Enti previdenziali che possono aderire alla convenzione sono quelli istituiti ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. L’Ente previdenziale interessato a sottoscrivere la convezione può inviare apposita richiesta di adesione all’INPS tramite PEC all’indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it. L’INPS renderà disponibile all’Ente previdenziale il testo convenzionale ai fini della sottoscrizione. Tale testo, conforme allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2026, non è modificabile. Al fine di predisporre il testo di convenzione, l’Ente previdenziale, con la richiesta di adesione alla stessa, deve comunicare all’INPS i seguenti dati: - la denominazione per esteso dell'Ente/Cassa e l’acronimo, il codice fiscale, la sede, il nominativo del legale rappresentante e relativa qualità (ad esempio, Presidente); - gli estremi del riferimento normativo (decreto legislativo n. 509/1994 o decreto legislativo n. 103/1996 e relativo articolo) istitutivo dell’Ente/Cassa; - i seguenti indirizzi IP: indirizzo IP pubblico utilizzato dalla porta di cooperazione applicativa e indirizzi IP pubblici della rete dell’Ente attraverso cui gli operatori dell’Ente accederanno ai servizi web dell’INPS; - gli estremi delle figure di riferimento dell’Ente previdenziale (cfr. l’Allegato 3 alla convenzione), ossia: il Responsabile della convenzione, il/i Referente/i tecnico/i, il Supervisore, l’Amministratore utenze, indicando per ciascun nominativo il Cognome e Nome, Codice Fiscale, Telefono, e-mail. Nel caso in cui la persona dell’“Amministratore utenze” non coincida con la persona del legale rappresentante dell’Ente previdenziale, occorre trasmettere all’INPS anche il modulo di nomina dell’“Amministratore delle Utenze” compilato, firmato, e corredato della copia del documento di riconoscimento della persona nominata in corso di validità (Allegato n. 2). Gli elementi informativi comunicati dall’Ente previdenziale all’INPS consentiranno all’Istituto di predisporre il testo di convenzione che le Parti si scambieranno tramite PEC, per acquisire le firme dei rispettivi legali rappresentanti. Precisamente, il testo predisposto dall’INPS è trasmesso all’Ente previdenziale affinché venga sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale. Il testo firmato dal rappresentante legale dell’Ente stesso è successivamente trasmesso all’INPS per la firma del rappresentante legale. Infine, il testo perfezionato è restituito dall’INPS all’Ente previdenziale, tramite PEC. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELIBERAZIONE N. 13 OGGETTO: Schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei Lavoratori Attivi. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta dell'11 febbraio 2026 Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479; Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023; Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025; Il Segretario Il Presidente REP. n. 465, 465 INT Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”; Visto l’art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, che ha previsto l’istituzione presso l’INPS del Casellario Lavoratori Attivi per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli enti previdenziali; Visto l’art 1, comma 24, della citata legge n. 243/2004, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse; Visto il comma 26 del medesimo art. 1 della legge n. 243/2004, che attribuisce al Casellario la funzione di anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo le modalità stabilite dal suddetto decreto di cui al comma 24; Visto il decreto 4 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243/2004, e, in particolare, l’art. 2, comma 6, il quale prevede che l'ente previdenziale cui da ultimo risulta iscritto l'assicurato, direttamente o tramite il Casellario, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, provvede a inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, con cadenza annuale in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto, altresì, l’art. 4, comma 1, del citato D.M. 4 febbraio 2005 il quale prevede che possono accedere al Casellario gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati e del loro aggiornamento e, per la consultazione delle informazioni sui propri assicurati, al fine di costruire, l'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione e gli iscritti che vogliano conoscere, previa procedura identificativa, la rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario; Preso atto che, nell’ambito delle attività del Casellario, l’INPS, in raccordo con gli enti previdenziali conferenti, ha realizzato il servizio Estratto Conto Integrato (ECI) del Casellario Lavoratori Attivi, che rappresenta la posizione contributiva del lavoratore; Preso atto che gli enti conferenti al Casellario hanno inteso garantire la consultazione dell’ECI da parte dei propri assicurati attraverso un Servizio di consultazione on line disponibile sui rispettivi portali istituzionali, ovvero, in alternativa, sul portale dell’INPS - Cassetto Previdenziale del Cittadino; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”; Vista la determinazione presidenziale n. 36 del 24 marzo 2016, con la quale è stato adottato lo schema di convenzione tra INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994, per l’accesso al servizio Estratto Conto Integrato del Casellario dei lavoratori attivi; Preso atto che le convenzioni stipulate con gli enti di cui allo schema della citata determinazione presidenziale n. 36/2016 sono giunte a scadenza e che gli sviluppi tecnici e informatici per l’accesso al servizio ECI nonché le sopravvenute disposizioni in materia di trattamento dei dati personali rendono necessario l’adeguamento del predetto schema di convenzione; Preso atto che, pertanto, è stato predisposto un nuovo schema di convenzione che regola i rapporti tra l’INPS e gli enti previdenziali istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 509/94 e del decreto legislativo n. 103/1996 per la consultazione da parte dell’Ente di previdenza delle informazioni sui propri iscritti contenute nell’Estratto Conto Integrato nonché le modalità di scambio dati con il Casellario ai fini del servizio di consultazione on line dell’ECI sul portare istituzionale dell’Ente; Preso atto che, con la convenzione in oggetto, l'Istituto rende disponibili i dati personali degli assicurati come risultano al momento dell'interrogazione e non assume alcuna responsabilità, anche per danni diretti o indiretti, conseguente al mancato aggiornamento delle posizioni assicurative, non dipendente dall'INPS, o per variazioni successive, oppure per eventuali interruzioni del servizio non prevedibili o preventivamente pianificabili; Preso atto che, per la gestione della convenzione e dei relativi profili tecnici e amministrativi e di sicurezza, ciascuna delle Parti indica un Responsabile della Convenzione e propri Referenti tecnici e che l'Ente nomina, altresì, un Supervisore e un Amministratore utenze; Preso atto che l’Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora l’Ente violi gli impegni assunti con la Convenzione, ovvero vengano meno le condizioni legittimanti l’accesso al Servizio ECI; Preso atto che ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall’attuazione della Convenzione; Preso atto che la convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione digitale, e può essere rinnovata per una sola volta, e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da esprimersi mediante scambio di comunicazioni a mezzo PEC almeno 3 mesi prima della scadenza; Preso atto che la convenzione può essere modificata e/o integrata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto, e con le modalità previste per l'adozione della medesima e che, qualora le modifiche riguardino esclusivamente le modalità di trasmissione dei flussi informativi e siano determinate da mere evoluzioni tecnico-informatiche, le Parti concordano le predette modifiche attraverso lo scambio di comunicazioni via PEC; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”; Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento UE 2016/679; Vista la relazione della Direzione Generale; Su proposta del Direttore generale DELIBERA di adottare l’allegato schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei Lavoratori Attivi, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Gaetano Corsini Gabriele Fava CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E GLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 509/1994 E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 103/1996 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ESTRATTO CONTO INTEGRATO TRAMITE IL CASELLARIO DEI LAVORATORI ATTIVI L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale codice fiscale 80078750587, con sede in Roma, legalmente rappresentato da…………………., (di seguito “INPS” o “Istituto”) E l'Ente/Cassa…………………………………….., codice fiscale ……………….., con sede in ……., legalmente rappresentato da …………………………, (di seguito "Ente") congiuntamente "le Parti" VISTI - il comma 23 dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, che prevede l’istituzione presso l’INPS del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti ai regimi obbligatori quali l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, regimi sostitutivi dell'AGO o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero, regimi pensionistici dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e qualunque altro regime a carattere obbligatorio, e facoltativi gestiti dagli enti previdenziali; - il comma 24 dell’articolo 1 della citata legge n. 243 del 2004, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse; - il comma 26 dell’art. 1 della citata legge n. 243 del 2004, che attribuisce al Casellario la funzione di anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal suddetto decreto; - l’art. 2, comma 6, del decreto 4 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale” (di seguito D.M. 4 febbraio 2005) il quale prevede che l'ente cui da ultimo risulta iscritto l'assicurato, direttamente o tramite il Casellario, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, provvede ad inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, con cadenza annuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335; - l’art. 4, comma 1, del D.M. 4 febbraio 2005 che indica come utenti abilitati ad accedere al Casellario gli enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati, l’aggiornamento, la consultazione delle informazioni sui propri assicurati, al fine di costruire l'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione, nonché gli iscritti, per la conoscenza, previa procedura identificativa, della propria storia contributiva; - il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”; - il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”; - il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) adottato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; - la determinazione presidenziale n. 36 del 24 marzo 2016 con la quale è stato adottato lo schema di convenzione tra INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994, per l’accesso al servizio Estratto Conto Integrato del Casellario dei lavoratori attivi; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento UE”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n.139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n.205 (di seguito “Codice”); - il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”; - la legge [gg/mm/aaaa] n. ……………. art…………………….che istituisce l’Ente/Cassa ………………………………..; PREMESSO CHE - l’INPS, nell’ambito delle attività del Casellario, in accordo con gli enti conferenti, ha realizzato il servizio Estratto Conto Integrato del Casellario, di seguito anche “ECI”, che rappresenta la posizione contributiva del lavoratore; - gli enti conferenti al Casellario hanno inteso garantire la consultazione dell’ECI da parte dei cittadini attraverso un Servizio di consultazione on line reso disponibile, attraverso l’autenticazione, sui portali istituzionali di ciascun ente, ovvero sul portale dell’INPS - Cassetto Previdenziale del Cittadino; - l’INPS ha pubblicato sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati, tra l’altro, il servizio ”Estratto Conto Integrato” che consente agli enti, alle condizioni previste, la consultazione dei contributi accreditati presso l’INPS integrati con i periodi assicurativi trasmessi a INPS dalle Casse professionali; - gli sviluppi tecnici e informativi per l’accesso al Servizio ECI nonché le sopravvenute disposizioni in materia di trattamento dei dati personali rendono necessario l’adeguamento dello schema di convenzione di cui alla citata determinazione presidenziale n. 36/2016, ai fini delle nuove convenzioni da sottoscrivere con gli Enti/Casse; Tutto ciò visto e premesso, le Parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 2. La Convenzione regola i rapporti tra le Parti per la consultazione da parte dell’Ente delle informazioni sui propri iscritti contenute nell’Estratto Conto Integrato. 3. La Convenzione, ove ci siano le condizioni, regola altresì i rapporti tra le Parti per le modalità di scambio dati con il Casellario ai fini del Servizio di consultazione on line dell’ECI sul portale istituzionale dell’Ente. 4. L'Istituto rende disponibili i dati personali come risultano al momento dell'interrogazione e non assume alcuna responsabilità, anche per danni diretti o indiretti, conseguente al mancato aggiornamento delle posizioni assicurative, non dipendente dall'INPS, o per variazioni successive, oppure per eventuali interruzioni del servizio non prevedibili o preventivamente pianificabili. 5. L’accessibilità ai dati e alle informazioni dell’Estratto Conto Integrato avviene nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice e dal Regolamento UE, e in linea con gli standard di sicurezza informatica, secondo le istruzioni contenute negli Allegati 1 e 2. Articolo 2 Modalità e criteri per l’accesso ai servizi e la fornitura dei dati 1. L'Ente accede ai dati e alle informazioni disponibili tramite il Servizio ECI secondo i criteri, le modalità di accesso e le misure di sicurezza illustrate nell’Allegato 1. 2. Le modalità di scambio dati per il Servizio ECI tramite il portale istituzionale dell’Ente sono descritte nell’allegato 2. Articolo 3 Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione 1. Ciascuna delle Parti indica un Responsabile della Convenzione per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti. 2. Ciascuna delle Parti indica, altresì, propri Referenti tecnici responsabili della gestione degli aspetti tecnico-operativi della Convenzione, e per la corretta applicazione delle relative misure di sicurezza. 3. L'Ente nomina, inoltre, un proprio “Supervisore”, quale responsabile del monitoraggio e del controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli operatori autorizzati. Tra i compiti del Supervisore vi è anche quello di comunicare tempestivamente all'Istituto eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione. 4. Il legale rappresentante dell’Ente nomina un “Amministratore utenze”, incaricato della gestione delle autorizzazioni di accesso (autorizzazione e revoca), degli operatori dell'Ente, qualora non assuma in proprio tale ruolo. Il modulo di nomina costituisce l’Allegato 4 della Convenzione. 5. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento delle Parti sono riportati nell'Allegato 3 della Convenzione. Eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti potranno essere effettuate mediante scambio di comunicazioni scritte tra le Parti a mezzo PEC. Articolo 4 Misure di sicurezza 1. Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso al Servizio ECI riportati negli Allegati 1 e 2 della Convenzione al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, e di garantire il corretto accesso ai dati e alle informazioni oggetto della Convenzione medesima. 2. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti possono concordare, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati. 3. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal CAD, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all’evoluzione tecnica. Articolo 5 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE. 3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. 4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, in modo da garantire, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, la sicurezza delle informazioni, la protezione delle stesse per scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentale nonché, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. 5. Le Parti si impegnano ad adottare, ciascuna al proprio interno, tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati. 6. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. 7. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (articoli 29 e 4 n. 10 del Regolamento UE, articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate. 8. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento delle attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette attività. 9. Le Parti si impegnano a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso. 10. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli finalizzate all’erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui alla presente Convenzione e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede. 11. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, quali Titolari del trattamento, possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente agli Interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento. 12. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia. Articolo 6 Tracciamento degli accessi e controlli 1. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare alle persone autorizzate al trattamento dei dati che l’altra Parte procede al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato. 2. Le Parti svolgono controlli, anche a campione, sul rispetto delle modalità di accesso previste dalla Convenzione. Tali controlli sono effettuati nell’ambito dei processi di monitoraggio e sicurezza già in essere, nonché in ogni caso su richiesta dell’INPS. 3. A fronte di eventuali anomalie riscontrate, l’Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all’INPS e a fornire la massima collaborazione per consentire all’Istituto verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi, rendendosi disponibile a fornire i chiarimenti e l’eventuale documentazione che si rendesse necessaria per le verifiche di competenza. Articolo 7 Interruzione del servizio 1. L’Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora l’Ente violi gli impegni assunti con la Convenzione, ovvero vengano meno le condizioni legittimanti l’accesso al Servizio ECI. Articolo 8 Oneri 1. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall’attuazione della Convenzione. Articolo 9 Durata 1. La Convenzione vincola le Parti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione digitale. 2. La Convenzione può essere rinnovata per una sola volta, e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da esprimersi mediante scambio di comunicazioni a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza. Articolo 10 Modifiche 1. La Convenzione può essere modificata e/o integrata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto, e con le modalità previste per l'adozione della medesima. 2. Qualora le modifiche riguardino esclusivamente le modalità di trasmissione dei flussi informativi e siano determinate da mere evoluzioni tecnico-informatiche, le Parti concordano le predette modifiche attraverso lo scambio di comunicazioni via PEC. INPS Ente Allegato 1 Criteri di accesso dell’Ente a dati e informazioni contenute nell’ECI Finalità: consultazione da parte dell’Ente delle informazioni sui propri assicurati contenute nel Casellario-Servizio ECI al fine di reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione. INPUT OUTPUT Codice Fiscale dell’assicurato Estratto Conto Integrato Casellario degli Attivi così come risultante da servizio WEB (dettagli nella documentazione annessa all’allegato 2) Con funzionalità di Stampa in formato PDF (presente solo nelle consultazioni online sul sito INPS, accessibili tramite SPID dal cittadino o dall’ente) Modalità di accesso ai Servizi ECI per gli operatori dell’Ente Modalità di fruizione aI )servizi online previsti dalla Convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS. Regole di sicurezza Modalità di accesso b) 1L’)accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell’ENTE. Gli operatori per essere abilitati dovranno preventivamente dotarsi di una credenziale individuale valida per l’accesso ai servizi online INPS, il cui uso è strettamente personale e non cedibile a terzi. L’accesso potrà avvenire attraverso credenziali SPID almeno di secondo livello, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi disponibili per garantire i più idonei livelli di sicurezza. Gli accessi da parte degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l’uso di postazioni di lavoro connesse alla rete intranet dell’ENTE, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up, e dunque è necessario che l’Ente si avvalga di connettività con IP statico. L’Ente dovrà comunicare gli indirizzi IP da cui consentire l’accesso per i servizi della convenzione. Tracciamento degli accessi 2G)li accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all’autore degli accessi ai dati. Vincoli e restrizioni 3A)l fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all’esterno del contesto lavorativo dell’Ente, l’INPS si riserva la facoltà di limitare l’accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie. Gli operatori autorizzati dall’Ente sono tenuti all’osservanza della “Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS”, resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso. Gestione delle abilitazioni di accesso 4L’)assegnazione, modifica e rimozione delle abilitazioni di accesso da parte degli operatori dell’Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall’amministratore delle utenze da esso nominato. La richiesta può essere effettuata utilizzando l’apposita modulistica, da inviare da casella PEC dell’Ente alla casella PEC areasicurezza@postacert.inps.gov.it, o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell’amministratore delle utenze eventualmente nominato. L’accesso a tale servizio online avverrà attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali abbinate ad un token OTP (One Time Password) assegnato all’amministratore delle utenze al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell’accesso. La concessione dell’accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinata ad una valutazione da parte dell’INPS in relazione al numero di utenze da abilitare per l’Ente. L’Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione. Allegato 2 Modalità di scambio dati per il Servizio ECI tramite portale dell’Ente Per rendere disponibile il servizio ai propri assicurati attraverso il portale dell’Ente, quest’ultimo accederà ai dati da esporre attraverso servizi di cooperazione applicativa mediante PDND o mediante API conformi alle linee guida ModI. Se l’Ente già fruisce dei servizi attraverso la PDD secondo il modello SPCOOP, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, procede alla migrazione verso i nuovi modelli sopra richiamati. Trascorsi i 3 mesi l’Istituto procede alla chiusura del servizio sulla PDD. Per l’impiego di ModI si fa riferimento alle relative specifiche tecniche delle Linee Guida per Fruitori Esterni di API ModI ver. 1.0 del 22/06/2021. Per l’impiego di PDND si fa riferimento alla Documentazione Tecnica, Servizio SOAP API, Estratto Conto Integrato, Consultazione tramite PDND (ver. 30/04/2023). Allegato 3 Figure di riferimento dell’INPS e informazioni tecniche Responsabile della Convenzione: Di Palma Maria (maria.dipalma@inps.it) dirigente pro-tempore dell’area “Posizione assicurativa” della Direzione centrale Entrate Referenti tecnici: Guido Ceccarelli (guido.ceccarelli@inps.it) dirigente pro-tempore dell’Area “Experience e Digital Platform / Data Platform della Direzione centrale Tecnologia Informatica e Innovazione Mario Cilla (mario.cilla@inps.it) dirigente pro-tempore dell’Area Sicurezza ICT Direzione centrale Tecnologia Informatica e Innovazione Figure di riferimento dell’Ente Responsabile della Convenzione: Cognome e Nome: Codice Fiscale: Telefono: email: Referente/i tecnico/i: Cognome e Nome: Codice Fiscale: Telefono: email: Supervisore: Cognome e Nome: Codice Fiscale: Telefono: email: Amministratore utenze: Cognome e Nome: Codice Fiscale: Telefono: email: Le variazioni dei referenti sono comunicate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: INPS: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it Ente: Informazioni tecniche Indirizzo IP pubblico utilizzato dalla porta di cooperazione applicativa: __.___.___.___ Indirizzi IP Pubblici della rete dell’ente attraverso cui gli operatori dell’ente accederanno ai servizi web dell’INPS: __.___.___.___ Allegato 4 Modulo di nomina dell’Amministratore delle Utenze Il sottoscritto ____________________________________________nato a _______________________________ Prov.___ il_______________ Codice Fiscale_________________________TipoDocumento__________________________ Numero _________________rilasciato da ____________________Scadenza ____________nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _________________________________ nomina per il ruolo di “Amministratore Utenze”: Cognome _______________________Nome______________ Data e luogo di nascita _________________________________ Codice Fiscale __________________________________ Tipo Documento_____________________ Numero ________________ rilasciato da ___________________Scadenza ___________________________ Telefono __________________________ Cellulare __________________ Email ______________________________ PEC_____________________ ______________, lì __/__/____ Firma del rappresentante legale ______________________________ L’amministratore utenze nominato, per accettazione _____________________________ Si allega copia del/i documento/i di identità ALLEGATO 2 Allegato n. 3 Allegato 4 Modulo di nomina dell’Amministratore delle Utenze Il sottoscritto ____________________________________________nato a _______________________________ Prov.___ il_______________ Codice Fiscale_________________________TipoDocumento______________________ ____ Numero _________________rilasciato da ____________________Scadenza ____________nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _________________________________ nomina per il ruolo di “Amministratore Utenze”: Cognome _______________________Nome______________ Data e luogo di nascita _________________________________ Codice Fiscale __________________________________ Tipo Documento_____________________ Numero ________________ rilasciato da ___________________Scadenza ___________________________ Telefono __________________________ Cellulare __________________ Email ______________________________ PEC_____________________ ______________, lì __/__/____ Firma del rappresentante legale ______________________________ L’amministratore utenze nominato, per accettazione _____________________________ Si allega copia del/i documento/i di identità

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