Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei lavoratori attivi
Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei lavoratori attivi
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-04-2026
Messaggio n. 1247
Allegati n.2
OGGETTO: Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al
decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996
per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il
Casellario dei lavoratori attivi
Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dell’11 febbraio 2026 è stato
adottato lo “Schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti
previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96 per l’accesso al servizio di Estratto
Conto Integrato tramite il Casellario dei Lavoratori Attivi” (Allegato n. 1).
Lo schema di convenzione è in continuità con quello adottato con la determinazione
presidenziale n. 36 del 24 marzo 2016 e attualizzato con le sopravvenute disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, nonché con le evoluzioni tecniche e informatiche che
hanno interessato il servizio in argomento.
Le convenzioni stipulate con gli Enti previdenziali sulla base dello schema adottato con la citata
determinazione presidenziale n. 36/2016 sono giunte a scadenza.
Gli Enti previdenziali interessati possono, quindi, continuare a utilizzare il servizio di Estratto
Conto Integrato (di seguito, ECI), sottoscrivendo una nuova convenzione, secondo il nuovo
schema adottato dall’Istituto con la citata deliberazione n. 13/2026.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i contenuti del nuovo schema di
convenzione e si forniscono istruzioni per l’adesione degli Enti previdenziali.
1. Lo schema di convezione
Lo schema di convenzione, nel rispetto della normativa vigente, regola i rapporti tra l’INPS e gli
Enti previdenziali (di seguito, congiuntamente, anche le Parti), per la consultazione da parte di
questi ultimi delle informazioni sui propri iscritti contenute nell’ECI. La consultazione è
finalizzata a reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione.
Lo schema di convenzione definisce, inoltre, le modalità di scambio dei dati tra gli Enti
previdenziali e il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per consentire agli Enti
stessi di poter rendere disponibile sul proprio sito istituzionale il servizio di consultazione
dell’ECI da parte degli operatori degli Enti previdenziali e il servizio di consultazione del conto
assicurativo integrato da parte dei propri assicurati.
Il servizio di consultazione dell’ECI e del conto assicurativo integrato è accessibile,
rispettivamente, da parte degli operatori abilitati e degli assicurati tramite il sito istituzionale
www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza”
> “Vedi tutti” > “Consultazione dell’Estratto conto integrato” > “Servizio al cittadino assicurato”
> “Consultazione casellario dei lavoratori attivi”.
Lo schema di convenzione prevede che l'Istituto rende disponibili i dati personali degli
assicurati come risultano al momento dell'interrogazione. L’INPS, pertanto, non assume alcuna
responsabilità conseguente al mancato aggiornamento delle posizioni assicurative, non
dipendente dall'Istituto, o per variazioni successive o per eventuali interruzioni del servizio non
prevedibili o preventivamente pianificabili.
Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso al servizio di consultazione
dell’ECI riportati negli allegati alla convenzione al fine di assicurare il corretto trattamento dei
dati personali ai sensi della normativa vigente, e di garantire il corretto accesso ai dati e alle
informazioni oggetto della convenzione medesima.
In particolare, i servizi online previsti dalla convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la
rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS (cfr. l’Allegato
1 alla convenzione). L’accesso ai servizi online per conto degli Enti previdenziali è consentito
solo agli operatori espressamente autorizzati da parte degli Enti stessi. Ai fini delle
autorizzazioni, gli operatori devono essere in possesso di un’identità digitale (SPID almeno di
secondo livello, CNS o CIE 3.0).
Gli accessi da parte degli operatori possono avvenire soltanto tramite l’uso di postazioni di
lavoro connesse alla rete intranet degli Enti previdenziali di appartenenza, anche attraverso
procedure di accreditamento che consentono di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa
la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up; è dunque necessario che gli Enti
previdenziali si avvalgano di connettività con IP statico.
Per rendere disponibile il servizio ai propri assicurati attraverso il proprio portale, gli Enti
previdenziali devono accedere ai dati da esporre attraverso i servizi di cooperazione applicativa
mediante PDND o mediante API conformi alle linee guida ModI. Se l’Ente previdenziale già
fruisce dei servizi attraverso la PDD secondo il modello SPCOOP, entro tre mesi dalla
sottoscrizione della convenzione, il medesimo deve procedere alla migrazione verso i nuovi
modelli sopra richiamati. Trascorso il suindicato termine l’Istituto procede alla chiusura del
servizio sulla PDD.
Per l’impiego di ModI si fa riferimento alle relative specifiche tecniche delle Linee Guida per
Fruitori Esterni di API ModI ver. 1.0 del 12 luglio 2021 reperibile in internet digitando nella
barra del motore di ricerca “Linea Guida per Fruitori Esterni di API ModI”. Per l’impiego di PDND
si fa riferimento alla Documentazione Tecnica, Servizio SOAP API, Estratto Conto Integrato,
Consultazione tramite PDND (ver. 30/04/2023).
Ciascuna delle Parti indica un “Responsabile della Convenzione” per la gestione dei rapporti e
delle comunicazioni tra le Parti, nonché propri “Referenti tecnici” responsabili della gestione
degli aspetti tecnico-operativi e della corretta applicazione delle relative misure di sicurezza.
Gli Enti previdenziali nominano, inoltre, un “Amministratore utenze”; tale ruolo può essere
assunto direttamente dal rappresentante legale dell’Ente stesso. L’“Amministratore utenze” è
responsabile dell’autorizzazione e della revoca delle abilitazioni degli operatori per l’accesso al
servizio ECI.
Gli Enti previdenziali individuano altresì un “Supervisore”, quale responsabile del monitoraggio
e del controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli operatori autorizzati. Tra i compiti del
“Supervisore” rientra anche la tempestiva comunicazione all’Istituto di abusi, anomalie e/o
utilizzi non conformi ai fini istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla
convenzione.
Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a
modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti possono concordare, per il tramite dei
responsabili della convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.
Le Parti sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle
tipologie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito regolamento
UE) e si vincolano, pertanto, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel
medesimo regolamento UE e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, con particolare
riferimento a quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei
confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
inoltre, le Parti assicurano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare,
sanciti dagli articoli 5 e 6 del regolamento UE.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di
riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale. Sono previste altresì clausole
in tema di informativa ed esercizio dei diritti degli interessati, controlli sul corretto utilizzo dei
servizi, divieto di duplicazione delle banche dati e obblighi di collaborazione in caso di data
breach.
L’Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora gli Enti previdenziali violino gli impegni
assunti a seguito della stipula della convenzione o vengano meno le condizioni legittimanti
l’accesso al servizio di consultazione dell’ECI.
Con riferimento ai costi, lo schema di convenzione prevede che ciascuna delle Parti si faccia
carico di quelli derivanti dall’attuazione della convenzione medesima. La stipula della
convenzione vincola le Parti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ultima
sottoscrizione digitale; l’accordo può essere rinnovato per una sola volta, e per la medesima
durata, su concorde volontà delle Parti, da esprimersi mediante scambio di comunicazioni
scritte tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della scadenza.
Le eventuali modifiche relative alle modalità di trasmissione dei flussi informativi conseguenti a
evoluzioni tecnico-informatiche possono essere concordate tra le Parti attraverso lo scambio di
comunicazioni tramite PEC.
A tale riguardo si evidenzia che lo schema di convenzione prevede l’impegno delle Parti di
adattare progressivamente i contenuti della convenzione alle regole tecniche di cooperazione
informatica previste dal codice dell’amministrazione digitale (CAD), adottato con il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché alle ulteriori misure che si rendano necessarie in
relazione alle evoluzioni tecniche, allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di
accesso ai dati.
Per le comunicazioni tramite PEC previste dallo schema di convenzione l’indirizzo dell’INPS è il
seguente: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it.
2. Adesione alla convenzione
Gli Enti previdenziali che possono aderire alla convenzione sono quelli istituiti ai sensi dei
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
L’Ente previdenziale interessato a sottoscrivere la convezione può inviare apposita richiesta di
adesione all’INPS tramite PEC all’indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it.
L’INPS renderà disponibile all’Ente previdenziale il testo convenzionale ai fini della
sottoscrizione. Tale testo, conforme allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 13/2026, non è modificabile.
Al fine di predisporre il testo di convenzione, l’Ente previdenziale, con la richiesta di adesione
alla stessa, deve comunicare all’INPS i seguenti dati:
- la denominazione per esteso dell'Ente/Cassa e l’acronimo, il codice fiscale, la sede, il
nominativo del legale rappresentante e relativa qualità (ad esempio, Presidente);
- gli estremi del riferimento normativo (decreto legislativo n. 509/1994 o decreto legislativo
n. 103/1996 e relativo articolo) istitutivo dell’Ente/Cassa;
- i seguenti indirizzi IP: indirizzo IP pubblico utilizzato dalla porta di cooperazione applicativa
e indirizzi IP pubblici della rete dell’Ente attraverso cui gli operatori dell’Ente accederanno ai
servizi web dell’INPS;
- gli estremi delle figure di riferimento dell’Ente previdenziale (cfr. l’Allegato 3 alla
convenzione), ossia: il Responsabile della convenzione, il/i Referente/i tecnico/i, il Supervisore,
l’Amministratore utenze, indicando per ciascun nominativo il Cognome e Nome, Codice Fiscale,
Telefono, e-mail.
Nel caso in cui la persona dell’“Amministratore utenze” non coincida con la persona del legale
rappresentante dell’Ente previdenziale, occorre trasmettere all’INPS anche il modulo di nomina
dell’“Amministratore delle Utenze” compilato, firmato, e corredato della copia del documento di
riconoscimento della persona nominata in corso di validità (Allegato n. 2).
Gli elementi informativi comunicati dall’Ente previdenziale all’INPS consentiranno all’Istituto di
predisporre il testo di convenzione che le Parti si scambieranno tramite PEC, per acquisire le
firme dei rispettivi legali rappresentanti.
Precisamente, il testo predisposto dall’INPS è trasmesso all’Ente previdenziale affinché venga
sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale. Il testo firmato dal rappresentante legale
dell’Ente stesso è successivamente trasmesso all’INPS per la firma del rappresentante legale.
Infine, il testo perfezionato è restituito dall’INPS all’Ente previdenziale, tramite PEC.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 13
OGGETTO: Schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e gli enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n.
103/96 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il
Casellario dei Lavoratori Attivi.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta dell'11 febbraio 2026
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con
determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da
ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12
novembre 2025;
Il Segretario Il Presidente
REP. n. 465, 465 INT
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante “Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza”;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante “Attuazione della
delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività
autonoma di libera professione”;
Visto l’art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in
materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, che ha previsto
l’istituzione presso l’INPS del Casellario Lavoratori Attivi per la raccolta, la
conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori
iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli enti previdenziali;
Visto l’art 1, comma 24, della citata legge n. 243/2004, che demanda a un decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, la definizione delle informazioni da trasmettere al
Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti
d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse;
Visto il comma 26 del medesimo art. 1 della legge n. 243/2004, che attribuisce al
Casellario la funzione di anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa
tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, secondo le modalità stabilite dal suddetto
decreto di cui al comma 24;
Visto il decreto 4 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 1,
comma 24, della predetta legge n. 243/2004, e, in particolare, l’art. 2, comma 6,
il quale prevede che l'ente previdenziale cui da ultimo risulta iscritto l'assicurato,
direttamente o tramite il Casellario, sulla base dei dati contenuti nel Casellario,
provvede a inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, con cadenza annuale
in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
Visto, altresì, l’art. 4, comma 1, del citato D.M. 4 febbraio 2005 il quale prevede
che possono accedere al Casellario gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale
dei dati e del loro aggiornamento e, per la consultazione delle informazioni sui
propri assicurati, al fine di costruire, l'estratto conto cumulativo e reperire gli
elementi informativi utili per il calcolo della pensione e gli iscritti che vogliano
conoscere, previa procedura identificativa, la rappresentazione della propria storia
contributiva risultante nel Casellario;
Preso atto che, nell’ambito delle attività del Casellario, l’INPS, in raccordo con gli
enti previdenziali conferenti, ha realizzato il servizio Estratto Conto Integrato (ECI)
del Casellario Lavoratori Attivi, che rappresenta la posizione contributiva del
lavoratore;
Preso atto che gli enti conferenti al Casellario hanno inteso garantire la
consultazione dell’ECI da parte dei propri assicurati attraverso un Servizio di
consultazione on line disponibile sui rispettivi portali istituzionali, ovvero, in
alternativa, sul portale dell’INPS - Cassetto Previdenziale del Cittadino;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice
dell’Amministrazione Digitale”;
Vista la determinazione presidenziale n. 36 del 24 marzo 2016, con la quale è
stato adottato lo schema di convenzione tra INPS e gli Enti previdenziali di cui al
decreto legislativo n. 509/1994, per l’accesso al servizio Estratto Conto Integrato
del Casellario dei lavoratori attivi;
Preso atto che le convenzioni stipulate con gli enti di cui allo schema della citata
determinazione presidenziale n. 36/2016 sono giunte a scadenza e che gli sviluppi
tecnici e informatici per l’accesso al servizio ECI nonché le sopravvenute
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali rendono necessario
l’adeguamento del predetto schema di convenzione;
Preso atto che, pertanto, è stato predisposto un nuovo schema di convenzione
che regola i rapporti tra l’INPS e gli enti previdenziali istituiti ai sensi del decreto
legislativo n. 509/94 e del decreto legislativo n. 103/1996 per la consultazione da
parte dell’Ente di previdenza delle informazioni sui propri iscritti contenute
nell’Estratto Conto Integrato nonché le modalità di scambio dati con il Casellario
ai fini del servizio di consultazione on line dell’ECI sul portare istituzionale
dell’Ente;
Preso atto che, con la convenzione in oggetto, l'Istituto rende disponibili i dati
personali degli assicurati come risultano al momento dell'interrogazione e non
assume alcuna responsabilità, anche per danni diretti o indiretti, conseguente al
mancato aggiornamento delle posizioni assicurative, non dipendente dall'INPS, o
per variazioni successive, oppure per eventuali interruzioni del servizio non
prevedibili o preventivamente pianificabili;
Preso atto che, per la gestione della convenzione e dei relativi profili tecnici e
amministrativi e di sicurezza, ciascuna delle Parti indica un Responsabile della
Convenzione e propri Referenti tecnici e che l'Ente nomina, altresì, un Supervisore
e un Amministratore utenze;
Preso atto che l’Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora l’Ente violi gli
impegni assunti con la Convenzione, ovvero vengano meno le condizioni
legittimanti l’accesso al Servizio ECI;
Preso atto che ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall’attuazione
della Convenzione;
Preso atto che la convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di
ultima sottoscrizione digitale, e può essere rinnovata per una sola volta, e per la
stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da esprimersi mediante scambio di
comunicazioni a mezzo PEC almeno 3 mesi prima della scadenza;
Preso atto che la convenzione può essere modificata e/o integrata su conforme
volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto, e con le modalità previste per
l'adozione della medesima e che, qualora le modifiche riguardino esclusivamente
le modalità di trasmissione dei flussi informativi e siano determinate da mere
evoluzioni tecnico-informatiche, le Parti concordano le predette modifiche
attraverso lo scambio di comunicazioni via PEC;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del
2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali
tra amministrazioni pubbliche”;
Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal
Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39 del
Regolamento UE 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale
DELIBERA
di adottare l’allegato schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994
e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto
Integrato tramite il Casellario dei Lavoratori Attivi, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E GLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.
509/1994 E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 103/1996 PER L’ACCESSO AL
SERVIZIO DI ESTRATTO CONTO INTEGRATO TRAMITE IL CASELLARIO DEI
LAVORATORI ATTIVI
L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale codice fiscale 80078750587, con sede in
Roma, legalmente rappresentato da………………….,
(di seguito “INPS” o “Istituto”)
E
l'Ente/Cassa…………………………………….., codice fiscale ……………….., con sede in …….,
legalmente rappresentato da …………………………,
(di seguito "Ente")
congiuntamente "le Parti"
VISTI
- il comma 23 dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in
materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione
stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, che
prevede l’istituzione presso l’INPS del Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la
conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori
iscritti ai regimi obbligatori quali l’assicurazione generale obbligatoria (AGO)
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, regimi
sostitutivi dell'AGO o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero,
regimi pensionistici dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
qualunque altro regime a carattere obbligatorio, e facoltativi gestiti dagli enti
previdenziali;
- il comma 24 dell’articolo 1 della citata legge n. 243 del 2004, che demanda a
un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle informazioni da
trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni
presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di
trasferimento delle stesse;
- il comma 26 dell’art. 1 della citata legge n. 243 del 2004, che attribuisce al
Casellario la funzione di anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa
tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di
scambio di dati disciplinate dal suddetto decreto;
- l’art. 2, comma 6, del decreto 4 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante
“Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale” (di seguito D.M. 4 febbraio 2005) il
quale prevede che l'ente cui da ultimo risulta iscritto l'assicurato, direttamente
o tramite il Casellario, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, provvede ad
inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, con cadenza annuale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n.
335;
- l’art. 4, comma 1, del D.M. 4 febbraio 2005 che indica come utenti abilitati ad
accedere al Casellario gli enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati,
l’aggiornamento, la consultazione delle informazioni sui propri assicurati, al fine
di costruire l'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi utili
per il calcolo della pensione, nonché gli iscritti, per la conoscenza, previa
procedura identificativa, della propria storia contributiva;
- il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante “Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza”;
- il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante “Attuazione della delega
conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di
libera professione”;
- il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) adottato con Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
- la determinazione presidenziale n. 36 del 24 marzo 2016 con la quale è stato
adottato lo schema di convenzione tra INPS e gli Enti previdenziali di cui al
decreto legislativo n. 509/1994, per l’accesso al servizio Estratto Conto
Integrato del Casellario dei lavoratori attivi;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati),
di seguito “Regolamento UE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n.101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n.139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n.205 (di seguito “Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio
2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei
dati personali tra amministrazioni pubbliche”;
- la legge [gg/mm/aaaa] n. ……………. art…………………….che istituisce l’Ente/Cassa
………………………………..;
PREMESSO CHE
- l’INPS, nell’ambito delle attività del Casellario, in accordo con gli enti conferenti,
ha realizzato il servizio Estratto Conto Integrato del Casellario, di seguito anche
“ECI”, che rappresenta la posizione contributiva del lavoratore;
- gli enti conferenti al Casellario hanno inteso garantire la consultazione dell’ECI
da parte dei cittadini attraverso un Servizio di consultazione on line reso
disponibile, attraverso l’autenticazione, sui portali istituzionali di ciascun ente,
ovvero sul portale dell’INPS - Cassetto Previdenziale del Cittadino;
- l’INPS ha pubblicato sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati, tra l’altro, il
servizio ”Estratto Conto Integrato” che consente agli enti, alle condizioni
previste, la consultazione dei contributi accreditati presso l’INPS integrati con i
periodi assicurativi trasmessi a INPS dalle Casse professionali;
- gli sviluppi tecnici e informativi per l’accesso al Servizio ECI nonché le
sopravvenute disposizioni in materia di trattamento dei dati personali rendono
necessario l’adeguamento dello schema di convenzione di cui alla citata
determinazione presidenziale n. 36/2016, ai fini delle nuove convenzioni da
sottoscrivere con gli Enti/Casse;
Tutto ciò visto e premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente
Convenzione.
2. La Convenzione regola i rapporti tra le Parti per la consultazione da parte
dell’Ente delle informazioni sui propri iscritti contenute nell’Estratto Conto
Integrato.
3. La Convenzione, ove ci siano le condizioni, regola altresì i rapporti tra le Parti
per le modalità di scambio dati con il Casellario ai fini del Servizio di
consultazione on line dell’ECI sul portale istituzionale dell’Ente.
4. L'Istituto rende disponibili i dati personali come risultano al momento
dell'interrogazione e non assume alcuna responsabilità, anche per danni diretti
o indiretti, conseguente al mancato aggiornamento delle posizioni assicurative,
non dipendente dall'INPS, o per variazioni successive, oppure per eventuali
interruzioni del servizio non prevedibili o preventivamente pianificabili.
5. L’accessibilità ai dati e alle informazioni dell’Estratto Conto Integrato avviene
nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice e dal Regolamento UE, e in linea con
gli standard di sicurezza informatica, secondo le istruzioni contenute negli
Allegati 1 e 2.
Articolo 2
Modalità e criteri per l’accesso ai servizi e la fornitura dei dati
1. L'Ente accede ai dati e alle informazioni disponibili tramite il Servizio ECI
secondo i criteri, le modalità di accesso e le misure di sicurezza illustrate
nell’Allegato 1.
2. Le modalità di scambio dati per il Servizio ECI tramite il portale istituzionale
dell’Ente sono descritte nell’allegato 2.
Articolo 3
Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione
1. Ciascuna delle Parti indica un Responsabile della Convenzione per la gestione
dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti.
2. Ciascuna delle Parti indica, altresì, propri Referenti tecnici responsabili della
gestione degli aspetti tecnico-operativi della Convenzione, e per la corretta
applicazione delle relative misure di sicurezza.
3. L'Ente nomina, inoltre, un proprio “Supervisore”, quale responsabile del
monitoraggio e del controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli operatori
autorizzati. Tra i compiti del Supervisore vi è anche quello di comunicare
tempestivamente all'Istituto eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi
ai fini istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla
Convenzione.
4. Il legale rappresentante dell’Ente nomina un “Amministratore utenze”,
incaricato della gestione delle autorizzazioni di accesso (autorizzazione e
revoca), degli operatori dell'Ente, qualora non assuma in proprio tale ruolo. Il
modulo di nomina costituisce l’Allegato 4 della Convenzione.
5. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento delle Parti sono riportati
nell'Allegato 3 della Convenzione. Eventuali modifiche dei nominativi e dei
recapiti potranno essere effettuate mediante scambio di comunicazioni scritte
tra le Parti a mezzo PEC.
Articolo 4
Misure di sicurezza
1. Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso al Servizio
ECI riportati negli Allegati 1 e 2 della Convenzione al fine di assicurare il corretto
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, e di garantire il
corretto accesso ai dati e alle informazioni oggetto della Convenzione medesima.
2. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per
adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti possono
concordare, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità
alternative di accesso ai dati.
3. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è
volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle
regole tecniche di cooperazione informatica previste dal CAD, nonché alle
ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all’evoluzione tecnica.
Articolo 5
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del
trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt.
9 e 10 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice con particolare
riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno
effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche previste
nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e
osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e
responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di
fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza
e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale
sulla protezione dei dati, in modo da garantire, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, la sicurezza delle informazioni, la protezione delle
stesse per scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la
distruzione o il danno accidentale nonché, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento
UE, un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
5. Le Parti si impegnano ad adottare, ciascuna al proprio interno, tutte le regole di
sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati.
6. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della
presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli
artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
7. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano
stati designati quali Responsabili (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o
“Persone autorizzate” al trattamento dei dati (articoli 29 e 4 n. 10 del
Regolamento UE, articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le
Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio
assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al
trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità
in qualità di persone autorizzate.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento delle attività di controllo
previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo
preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché
offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette attività.
9. Le Parti si impegnano a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare
autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato
l’accesso.
10. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei
precedenti articoli finalizzate all’erogazione delle prestazioni pensionistiche di
cui alla presente Convenzione e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non
appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
11. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di
dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti
effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo
che, nei termini prescritti, quali Titolari del trattamento, possano effettuare la
dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati
personali, ed eventualmente agli Interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del
Regolamento.
12. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono
progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice,
nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure
di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in
materia.
Articolo 6
Tracciamento degli accessi e controlli
1. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare alle persone autorizzate al
trattamento dei dati che l’altra Parte procede al tracciamento dell’accesso ai dati
tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni
eseguite da ciascun operatore autorizzato.
2. Le Parti svolgono controlli, anche a campione, sul rispetto delle modalità di
accesso previste dalla Convenzione. Tali controlli sono effettuati nell’ambito dei
processi di monitoraggio e sicurezza già in essere, nonché in ogni caso su
richiesta dell’INPS.
3. A fronte di eventuali anomalie riscontrate, l’Ente si impegna a darne tempestiva
comunicazione all’INPS e a fornire la massima collaborazione per consentire
all’Istituto verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi, rendendosi
disponibile a fornire i chiarimenti e l’eventuale documentazione che si rendesse
necessaria per le verifiche di competenza.
Articolo 7
Interruzione del servizio
1. L’Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora l’Ente violi gli impegni
assunti con la Convenzione, ovvero vengano meno le condizioni legittimanti
l’accesso al Servizio ECI.
Articolo 8
Oneri
1. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall’attuazione della
Convenzione.
Articolo 9
Durata
1. La Convenzione vincola le Parti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla
data di ultima sottoscrizione digitale.
2. La Convenzione può essere rinnovata per una sola volta, e per la stessa durata,
su concorde volontà delle Parti, da esprimersi mediante scambio di
comunicazioni a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza.
Articolo 10
Modifiche
1. La Convenzione può essere modificata e/o integrata su conforme volontà delle
Parti da manifestarsi per atto scritto, e con le modalità previste per l'adozione
della medesima.
2. Qualora le modifiche riguardino esclusivamente le modalità di trasmissione dei
flussi informativi e siano determinate da mere evoluzioni tecnico-informatiche,
le Parti concordano le predette modifiche attraverso lo scambio di comunicazioni
via PEC.
INPS Ente
Allegato 1
Criteri di accesso dell’Ente a dati e informazioni contenute nell’ECI
Finalità: consultazione da parte dell’Ente delle informazioni sui propri assicurati
contenute nel Casellario-Servizio ECI al fine di reperire gli elementi informativi utili
per il calcolo della pensione.
INPUT OUTPUT
Codice Fiscale dell’assicurato Estratto Conto Integrato Casellario degli
Attivi così come risultante da servizio WEB
(dettagli nella documentazione annessa
all’allegato 2)
Con funzionalità di Stampa in formato PDF
(presente solo nelle consultazioni online sul sito
INPS, accessibili tramite SPID dal cittadino o
dall’ente)
Modalità di accesso ai Servizi ECI per gli operatori dell’Ente
Modalità di fruizione
aI )servizi online previsti dalla Convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete
pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.
Regole di sicurezza
Modalità di accesso
b)
1L’)accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati
da parte dell’ENTE. Gli operatori per essere abilitati dovranno preventivamente
dotarsi di una credenziale individuale valida per l’accesso ai servizi online INPS, il
cui uso è strettamente personale e non cedibile a terzi. L’accesso potrà avvenire
attraverso credenziali SPID almeno di secondo livello, la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), o altri strumenti di
autenticazione forte che potranno rendersi disponibili per garantire i più idonei
livelli di sicurezza.
Gli accessi da parte degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite
l’uso di postazioni di lavoro connesse alla rete intranet dell’ENTE, anche attraverso
procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure
(VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up, e dunque
è necessario che l’Ente si avvalga di connettività con IP statico. L’Ente dovrà
comunicare gli indirizzi IP da cui consentire l’accesso per i servizi della
convenzione.
Tracciamento degli accessi
2G)li accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire
all’autore degli accessi ai dati.
Vincoli e restrizioni
3A)l fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all’esterno del
contesto lavorativo dell’Ente, l’INPS si riserva la facoltà di limitare l’accesso ai servizi
online solo in particolari fasce orarie.
Gli operatori autorizzati dall’Ente sono tenuti all’osservanza della “Informativa per
l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS”, resa nota attraverso il
messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo
accesso.
Gestione delle abilitazioni di accesso
4L’)assegnazione, modifica e rimozione delle abilitazioni di accesso da parte degli
operatori dell’Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o
dall’amministratore delle utenze da esso nominato.
La richiesta può essere effettuata utilizzando l’apposita modulistica, da inviare da
casella PEC dell’Ente alla casella PEC areasicurezza@postacert.inps.gov.it, o
attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell’amministratore delle utenze
eventualmente nominato. L’accesso a tale servizio online avverrà attraverso
l’utilizzo delle proprie credenziali abbinate ad un token OTP (One Time Password)
assegnato all’amministratore delle utenze al fine di garantire un adeguato livello
di sicurezza dell’accesso. La concessione dell’accesso al servizio online di gestione
delle autorizzazioni sarà subordinata ad una valutazione da parte dell’INPS in
relazione al numero di utenze da abilitare per l’Ente.
L’Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali abilitazioni
al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.
Allegato 2
Modalità di scambio dati per il Servizio ECI tramite portale dell’Ente
Per rendere disponibile il servizio ai propri assicurati attraverso il portale
dell’Ente, quest’ultimo accederà ai dati da esporre attraverso servizi di
cooperazione applicativa mediante PDND o mediante API conformi alle linee
guida ModI. Se l’Ente già fruisce dei servizi attraverso la PDD secondo il modello
SPCOOP, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, procede alla
migrazione verso i nuovi modelli sopra richiamati. Trascorsi i 3 mesi l’Istituto
procede alla chiusura del servizio sulla PDD.
Per l’impiego di ModI si fa riferimento alle relative specifiche tecniche delle Linee
Guida per Fruitori Esterni di API ModI ver. 1.0 del 22/06/2021.
Per l’impiego di PDND si fa riferimento alla Documentazione Tecnica, Servizio
SOAP API, Estratto Conto Integrato, Consultazione tramite PDND (ver.
30/04/2023).
Allegato 3
Figure di riferimento dell’INPS e informazioni tecniche
Responsabile della Convenzione:
Di Palma Maria (maria.dipalma@inps.it)
dirigente pro-tempore dell’area “Posizione assicurativa” della Direzione centrale Entrate
Referenti tecnici:
Guido Ceccarelli (guido.ceccarelli@inps.it)
dirigente pro-tempore dell’Area “Experience e Digital Platform / Data Platform della
Direzione centrale Tecnologia Informatica e Innovazione
Mario Cilla (mario.cilla@inps.it)
dirigente pro-tempore dell’Area Sicurezza ICT
Direzione centrale Tecnologia Informatica e Innovazione
Figure di riferimento dell’Ente
Responsabile della Convenzione:
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Telefono: email:
Referente/i tecnico/i:
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Telefono: email:
Supervisore:
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Telefono: email:
Amministratore utenze:
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Telefono: email:
Le variazioni dei referenti sono comunicate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
INPS: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it
Ente:
Informazioni tecniche
Indirizzo IP pubblico utilizzato dalla porta di cooperazione applicativa: __.___.___.___
Indirizzi IP Pubblici della rete dell’ente attraverso cui gli operatori dell’ente accederanno
ai servizi web dell’INPS: __.___.___.___
Allegato 4
Modulo di nomina dell’Amministratore delle Utenze
Il sottoscritto ____________________________________________nato a
_______________________________ Prov.___ il_______________ Codice
Fiscale_________________________TipoDocumento__________________________
Numero _________________rilasciato da ____________________Scadenza
____________nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
_________________________________
nomina per il ruolo di “Amministratore Utenze”:
Cognome _______________________Nome______________
Data e luogo di nascita _________________________________
Codice Fiscale __________________________________
Tipo Documento_____________________ Numero ________________ rilasciato da
___________________Scadenza ___________________________
Telefono __________________________ Cellulare __________________
Email ______________________________ PEC_____________________
______________, lì __/__/____
Firma del rappresentante legale ______________________________
L’amministratore utenze nominato, per accettazione _____________________________
Si allega copia del/i documento/i di identità
ALLEGATO 2
Allegato n. 3
Allegato 4
Modulo di nomina dell’Amministratore delle Utenze
Il sottoscritto ____________________________________________nato a
_______________________________ Prov.___ il_______________ Codice
Fiscale_________________________TipoDocumento______________________
____
Numero _________________rilasciato da ____________________Scadenza
____________nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
_________________________________
nomina per il ruolo di “Amministratore Utenze”:
Cognome _______________________Nome______________
Data e luogo di nascita _________________________________
Codice Fiscale __________________________________
Tipo Documento_____________________ Numero ________________ rilasciato
da ___________________Scadenza ___________________________
Telefono __________________________ Cellulare __________________
Email ______________________________ PEC_____________________
______________, lì __/__/____
Firma del rappresentante legale ______________________________
L’amministratore utenze nominato, per accettazione
_____________________________
Si allega copia del/i documento/i di identità
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