Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei lavoratori attivi
Quali sono i requisiti e le modalità per sottoscrivere la convenzione tra INPS e gli Enti previdenziali per l'accesso al servizio di Estratto Conto Integrato?
Spiegato da FiscoAI
La convenzione si applica agli Enti previdenziali istituiti secondo i decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, che desiderano consultare le informazioni sui propri iscritti contenute nell'Estratto Conto Integrato (ECI) per il calcolo della pensione. L'Ente interessato deve inviare una richiesta di adesione all'INPS tramite PEC, comunicando dati identificativi dell'Ente, il codice fiscale, la sede, il nominativo del legale rappresentante e gli indirizzi IP pubblici per l'accesso ai servizi. Deve inoltre nominare quattro figure di riferimento: il Responsabile della Convenzione, i Referenti tecnici, il Supervisore (responsabile del monitoraggio degli utilizzi) e l'Amministratore delle Utenze (autorizzato a gestire le abilitazioni degli operatori). La convenzione ha durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta per pari durata, e prevede che ciascuna Parte sopporti i costi derivanti dall'attuazione. Gli accessi ai servizi sono consentiti solo agli operatori autorizzati muniti di identità digitale (SPID almeno secondo livello, CNS o CIE 3.0) e collegati alla rete intranet dell'Ente tramite connettività con IP statico.
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Riferimento normativo
Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei lavoratori attivi
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-04-2026
Messaggio n. 1247
Allegati n.2
OGGETTO: Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al
decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996
per l’accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il
Casellario dei lavoratori attivi
Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dell’11 febbraio 2026 è stato
adottato lo “Schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti
previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96 per l’accesso al servizio di Estratto
Conto Integrato tramite il Casellario dei Lavoratori Attivi” (Allegato n. 1).
Lo schema di convenzione è in continuità con quello adottato con la determinazione
presidenziale n. 36 del 24 marzo 2016 e attualizzato con le sopravvenute disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, nonché con le evoluzioni tecniche e informatiche che
hanno interessato il servizio in argomento.
Le convenzioni stipulate con gli Enti previdenziali sulla base dello schema adottato con la citata
determinazione presidenziale n. 36/2016 sono giunte a scadenza.
Gli Enti previdenziali interessati possono, quindi, continuare a utilizzare il servizio di Estratto
Conto Integrato (di seguito, ECI), sottoscrivendo una nuova convenzione, secondo il nuovo
schema adottato dall’Istituto con la citata deliberazione n. 13/2026.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i contenuti del nuovo schema di
convenzione e si forniscono istruzioni per l’adesione degli Enti previdenziali.
1. Lo schema di convezione
Lo schema di convenzione, nel rispetto della normativa vigente, regola i rapporti tra l’INPS e gli
Enti previdenziali (di seguito, congiuntamente, anche le Parti), per la consultazione da parte di
questi ultimi delle informazioni sui propri iscritti contenute nell’ECI. La consultazione è
finalizzata a reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione.
Lo schema di convenzione definisce, inoltre, le modalità di scambio dei dati tra gli Enti
previdenziali e il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per consentire agli Enti
stessi di poter rendere disponibile sul proprio sito istituzionale il servizio di consultazione
dell’ECI da parte degli operatori degli Enti previdenziali e il servizio di consultazione del conto
assicurativo integrato da parte dei propri assicurati.
Il servizio di consultazione dell’ECI e del conto assicurativo integrato è accessibile,
rispettivamente, da parte degli operatori abilitati e degli assicurati tramite il sito istituzionale
www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza”
> “Vedi tutti” > “Consultazione dell’Estratto conto integrato” > “Servizio al cittadino assicurato”
> “Consultazione casellario dei lavoratori attivi”.
Lo schema di convenzione prevede che l'Istituto rende disponibili i dati personali degli
assicurati come risultano al momento dell'interrogazione. L’INPS, pertanto, non assume alcuna
responsabilità conseguente al mancato aggiornamento delle posizioni assicurative, non
dipendente dall'Istituto, o per variazioni successive o per eventuali interruzioni del servizio non
prevedibili o preventivamente pianificabili.
Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso al servizio di consultazione
dell’ECI riportati negli allegati alla convenzione al fine di assicurare il corretto trattamento dei
dati personali ai sensi della normativa vigente, e di garantire il corretto accesso ai dati e alle
informazioni oggetto della convenzione medesima.
In particolare, i servizi online previsti dalla convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la
rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS (cfr. l’Allegato
1 alla convenzione). L’accesso ai servizi online per conto degli Enti previdenziali è consentito
solo agli operatori espressamente autorizzati da parte degli Enti stessi. Ai fini delle
autorizzazioni, gli operatori devono essere in possesso di un’identità digitale (SPID almeno di
secondo livello, CNS o CIE 3.0).
Gli accessi da parte degli operatori possono avvenire soltanto tramite l’uso di postazioni di
lavoro connesse alla rete intranet degli Enti previdenziali di appartenenza, anche attraverso
procedure di accreditamento che consentono di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa
la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up; è dunque necessario che gli Enti
previdenziali si avvalgano di connettività con IP statico.
Per rendere disponibile il servizio ai propri assicurati attraverso il proprio portale, gli Enti
previdenziali devono accedere ai dati da esporre attraverso i servizi di cooperazione applicativa
mediante PDND o mediante API conformi alle linee guida ModI. Se l’Ente previdenziale già
fruisce dei servizi attraverso la PDD secondo il modello SPCOOP, entro tre mesi dalla
sottoscrizione della convenzione, il medesimo deve procedere alla migrazione verso i nuovi
modelli sopra richiamati. Trascorso il suindicato termine l’Istituto procede alla chiusura del
servizio sulla PDD.
Per l’impiego di ModI si fa riferimento alle relative specifiche tecniche delle Linee Guida per
Fruitori Esterni di API ModI ver. 1.0 del 12 luglio 2021 reperibile in internet digitando nella
barra del motore di ricerca “Linea Guida per Fruitori Esterni di API ModI”. Per l’impiego di PDND
si fa riferimento alla Documentazione Tecnica, Servizio SOAP API, Estratto Conto Integrato,
Consultazione tramite PDND (ver. 30/04/2023).
Ciascuna delle Parti indica un “Responsabile della Convenzione” per la gestione dei rapporti e
delle comunicazioni tra le Parti, nonché propri “Referenti tecnici” responsabili della gestione
degli aspetti tecnico-operativi e della corretta applicazione delle relative misure di sicurezza.
Gli Enti previdenziali nominano, inoltre, un “Amministratore utenze”; tale ruolo può essere
assunto direttamente dal rappresentante legale dell’Ente stesso. L’“Amministratore utenze” è
responsabile dell’autorizzazione e della revoca delle abilitazioni degli operatori per l’accesso al
servizio ECI.
Gli Enti previdenziali individuano altresì un “Supervisore”, quale responsabile del monitoraggio
e del controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli operatori autorizzati. Tra i compiti del
“Supervisore” rientra anche la tempestiva comunicazione all’Istituto di abusi, anomalie e/o
utilizzi non conformi ai fini istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla
convenzione.
Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a
modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti possono concordare, per il tramite dei
responsabili della convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.
Le Parti sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle
tipologie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito regolamento
UE) e si vincolano, pertanto, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel
medesimo regolamento UE e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, con particolare
riferimento a quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei
confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
inoltre, le Parti assicurano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare,
sanciti dagli articoli 5 e 6 del regolamento UE.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di
riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale. Sono previste altresì clausole
in tema di informativa ed esercizio dei diritti degli interessati, controlli sul corretto utilizzo dei
servizi, divieto di duplicazione delle banche dati e obblighi di collaborazione in caso di data
breach.
L’Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora gli Enti previdenziali violino gli impegni
assunti a seguito della stipula della convenzione o vengano meno le condizioni legittimanti
l’accesso al servizio di consultazione dell’ECI.
Con riferimento ai costi, lo schema di convenzione prevede che ciascuna delle Parti si faccia
carico di quelli derivanti dall’attuazione della convenzione medesima. La stipula della
convenzione vincola le Parti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ultima
sottoscrizione digitale; l’accordo può essere rinnovato per una sola volta, e per la medesima
durata, su concorde volontà delle Parti, da esprimersi mediante scambio di comunicazioni
scritte tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della scadenza.
Le eventuali modifiche relative alle modalità di trasmissione dei flussi informativi conseguenti a
evoluzioni tecnico-informatiche possono essere concordate tra le Parti attraverso lo scambio di
comunicazioni tramite PEC.
A tale riguardo si evidenzia che lo schema di convenzione prevede l’impegno delle Parti di
adattare progressivamente i contenuti della convenzione alle regole tecniche di cooperazione
informatica previste dal codice dell’amministrazione digitale (CAD), adottato con il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché alle ulteriori misure che si rendano necessarie in
relazione alle evoluzioni tecniche, allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di
accesso ai dati.
Per le comunicazioni tramite PEC previste dallo schema di convenzione l’indirizzo dell’INPS è il
seguente: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it.
2. Adesione alla convenzione
Gli Enti previdenziali che possono aderire alla convenzione sono quelli istituiti ai sensi dei
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
L’Ente previdenziale interessato a sottoscrivere la convezione può inviare apposita richiesta di
adesione all’INPS tramite PEC all’indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it.
L’INPS renderà disponibile all’Ente previdenziale il testo convenzionale ai fini della
sottoscrizione. Tale testo, conforme allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 13/2026, non è modificabile.
Al fine di predisporre il testo di convenzione, l’Ente previdenziale, con la richiesta di adesione
alla stessa, deve comunicare all’INPS i seguenti dati:
- la denominazione per esteso dell'Ente/Cassa e l’acronimo, il codice fiscale, la sede, il
nominativo del legale rappresentante e relativa qualità (ad esempio, Presidente);
- gli estremi del riferimento normativo (decreto legislativo n. 509/1994 o decreto legislativo
n. 103/1996 e relativo articolo) istitutivo dell’Ente/Cassa;
- i seguenti indirizzi IP: indirizzo IP pubblico utilizzato dalla porta di cooperazione applicativa
e indirizzi IP pubblici della rete dell’Ente attraverso cui gli operatori dell’Ente accederanno ai
servizi web dell’INPS;
- gli estremi delle figure di riferimento dell’Ente previdenziale (cfr. l’Allegato 3 alla
convenzione), ossia: il Responsabile della convenzione, il/i Referente/i tecnico/i, il Supervisore,
l’Amministratore utenze, indicando per ciascun nominativo il Cognome e Nome, Codice Fiscale,
Telefono, e-mail.
Nel caso in cui la persona dell’“Amministratore utenze” non coincida con la persona del legale
rappresentante dell’Ente previdenziale, occorre trasmettere all’INPS anche il modulo di nomina
dell’“Amministratore delle Utenze” compilato, firmato, e corredato della copia del documento di
riconoscimento della persona nominata in corso di validità (Allegato n. 2).
Gli elementi informativi comunicati dall’Ente previdenziale all’INPS consentiranno all’Istituto di
predisporre il testo di convenzione che le Parti si scambieranno tramite PEC, per acquisire le
firme dei rispettivi legali rappresentanti.
Precisamente, il testo predisposto dall’INPS è trasmesso all’Ente previdenziale affinché venga
sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale. Il testo firmato dal rappresentante legale
dell’Ente stesso è successivamente trasmesso all’INPS per la firma del rappresentante legale.
Infine, il testo perfezionato è restituito dall’INPS all’Ente previdenziale, tramite PEC.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 2
Allegato n. 3
Allegato 4
Modulo di nomina dell’Amministratore delle Utenze
Il sottoscritto ____________________________________________nato a
_______________________________ Prov.___ il_______________ Codice
Fiscale_________________________TipoDocumento______________________
____
Numero _________________rilasciato da ____________________Scadenza
____________nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
_________________________________
nomina per il ruolo di “Amministratore Utenze”:
Cognome _______________________Nome______________
Data e luogo di nascita _________________________________
Codice Fiscale __________________________________
Tipo Documento_____________________ Numero ________________ rilasciato
da ___________________Scadenza ___________________________
Telefono __________________________ Cellulare __________________
Email ______________________________ PEC_____________________
______________, lì __/__/____
Firma del rappresentante legale ______________________________
L’amministratore utenze nominato, per accettazione
_____________________________
Si allega copia del/i documento/i di identità
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La convenzione INPS-Enti previdenziali riguarda il trattamento dei dati personali secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il decreto legislativo n. 196/2003, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, alla responsabilità del Titolare del trattamento e agli obblighi di collaborazione in caso di data breach. Gli Enti previdenziali devono rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, nonché adeguarsi progressivamente alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, decreto legislativo n. 82/2005), utilizzando PDND o API conformi alle linee guida ModI.
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