Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1272/2026

Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana. Modalità di presentazione delle domande ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 25/2026. Nuove causali

Pubblicato: 13/04/2026 In vigore dal: 13/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana. Modalità di presentazione delle domande ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 25/2026. Nuove causali

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 14-04-2026 Messaggio n. 1272 Allegati n.7 OGGETTO: Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana. Modalità di presentazione delle domande ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto- legge n. 25/2026. Nuove causali 1. Premessa e quadro normativo Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2026 è stato pubblicato il decreto–legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”. Il citato decreto-legge n. 25/2026, entrato in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti, compresi quelli del settore agricolo, nonché dei lavoratori autonomi, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026 (cfr. l’Allegato n. 1). In attesa della pubblicazione delle circolari relative alla disciplina di dettaglio, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione della prestazione di integrazione salariale “unica” di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 25/2026, a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sia dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, o a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali. Si forniscono altresì le prime indicazioni circa la modalità di presentazione delle domande per i lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto-legge. 2. Termini e modalità di invio delle domande ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 25/2026 L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 25/2026 affida all’Istituto la disciplina in ordine alla modalità e ai termini di presentazione delle domande di accesso al nuovo ammortizzatore unico. Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede che la domanda, finalizzata alla concessione della misura di sostegno in argomento, deve essere presentata dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni. Si precisa che la misura di sostegno in commento viene riconosciuta anche in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici come individuati nell’Allegato n. 1 al presente messaggio, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori. In analogia a quanto sopra illustrato, la misura di sostegno in argomento è riconosciuta in favore dei lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro distaccatario, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici come individuati nell’Allegato n. 1 al presente messaggio, ma sono formalmente alle dipendenze di datori di lavoro distaccanti aventi sedi in località diverse dai citati territori. In merito ai termini di presentazione delle domande, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro - che possono trovarsi in condizioni di grave disagio - e dei lavoratori - che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo - le istanze devono essere presentate entro il 31 maggio 2026. Tale termine, in base al testo vigente dell’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026, non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno ai lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro o gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza. Pertanto, si comunica che le predette domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio. 3. Modalità di compilazione della domanda per i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli I datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento devono accedere in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”. Alla piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo nella barra “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0) viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da tale sottomenu occorre scegliere la procedura “OMNIA integrazioni salariali”, quindi, cliccando in alto a destra su “crea domanda” seguire l’iter di compilazione inserendo la matricola aziendale e selezionare la prestazione “domanda ISU”. Dopo avere indicato l’unità produttiva (UP), procedere con la scelta di una tra le causali che fanno riferimento all’“ISU – Art.5 dl.n.25/2026”, secondo le specifiche di seguito riportate. I datori di lavoro che presentano la domanda per i lavoratori alle proprie dipendenze che alla data del 18 gennaio 2026 sono stati o sono impossibilitati a prestare l’attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso unità operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1 al presente messaggio, la quale, in conseguenza degli eventi alluvionali, è stata sospesa, devono utilizzare la causale “ISU - 704 - Art. 5 dl n. 25/2026- Aziende operanti nel luogo dell’evento”. Si precisa che tale impossibilità, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici in argomento, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase o attività del processo produttivo. Ricorrendo tale ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito deriva dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori dei comuni alluvionati – i datori di lavoro devono utilizzare, rispettivamente, la causale “ISU - 705 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento” e “ISU - 706 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”. Si ricorda che, in tale circostanza, la misura di sostegno in argomento può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di quindici giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Qualora la domanda venga inoltrata con riferimento ai lavoratori somministrati/distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore/distaccatario ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati nell’Allegato n. 1, le Agenzie di somministrazione/aziende distaccanti, in qualità di datori di lavoro, devono utilizzare l’apposita causale “ISU – 707 - Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”. 4. Modalità di compilazione della domanda per i datori di lavoro agricoli Ai fini della presentazione della domanda di concessione della misura di sostegno in argomento, i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, devono accedere all’applicativo “CISOA Web”, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà”. Il datore di lavoro agricolo deve presentare domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e impiegato. La misura in argomento, autorizzata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, è erogata direttamente in favore dei beneficiari, con esclusione della modalità a conguaglio contributivo. In fase di compilazione della domanda per i datori di lavoro agricoli sono previste quattro causali, come di seguito indicato. 1. Cod.19 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01” La domanda viene inoltrata da un datore di lavoro avente sede in uno dei territori dei comuni alluvionati indicati nell’Allegato n. 1. La domanda è presentata per i lavoratori – con contratto a tempo determinato o indeterminato - che abbiano un rapporto di lavoro attivo presso il datore di lavoro alla data del 18 gennaio 2026. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro che non ha una propria sede locale in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1, ma che ha distaccato uno o più lavoratori presso un altro datore di lavoro agricolo con sede in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1. Il datore di lavoro che inoltra la domanda deve allegare in procedura la dichiarazione di cui all’Allegato n. 2 al presente messaggio. Nel caso in cui la domanda viene inoltrata dall’intermediario autorizzato, lo stesso deve allegare la dichiarazione di cui all’Allegato n. 3 al presente messaggio. Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo novanta giornate, collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. 2. Cod. 20 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01” La domanda viene inoltrata da un datore di lavoro avente sede in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1. La domanda è presentata per i lavoratori – con contratto a tempo determinato o indeterminato - che non abbiano un rapporto di lavoro attivo presso il datore di lavoro alla data del 18 gennaio 2026. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro che non abbia una propria sede in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1, ma che ha distaccato uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro agricolo con sede in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1. Il datore di lavoro che inoltra la domanda deve allegare in procedura la dichiarazione di cui all’Allegato n. 2 al presente messaggio. Nel caso in cui la domanda viene inoltrata dall’intermediario autorizzato, lo stesso deve allegare la dichiarazione di cui all’Allegato n. 3 al presente messaggio. Il lavoratore per il quale è inoltrata la domanda deve essere stato assunto successivamente alla data del 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026. Per ogni lavoratore può essere autorizzato un numero di giornate pari alle giornate lavorate nell’anno precedente (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025), detratte le giornate lavorate nell’anno in corso fino alla data di inoltro della domanda, nel limite massimo di novanta giornate collocate nel periodo compreso tra la data di assunzione e il 30 aprile 2026. 3. Cod. 21 “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori residenti” 4. Cod. 22 “DL n.25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori domiciliati” La domanda viene inoltrata da un datore di lavoro avente sede dislocata su tutto il territorio nazionale, per i lavoratori – con contratto a tempo determinato o indeterminato - residenti (cod.21) o domiciliati (cod.22) alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1, con o senza rapporto di lavoro attivo presso il datore di lavoro alla data del 18 gennaio 2026. Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo quindici giornate collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 o dalla data di assunzione fino al 30 aprile 2026. I datori di lavoro in fase di presentazione della domanda devono selezionare una tra le seguenti opzioni: 1. esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario; 2. interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione; 3. inutilizzabilità dei mezzi di trasporto; 4. inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio; 5. condizioni di salute di familiari conviventi; 6. ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale; 7. due o più delle condizioni impeditive elencate. L’ultima opzione dell’elenco (lett. g.) si riferisce al caso di domanda presentata per un insieme di lavoratori la cui impossibilità di recarsi al lavoro è riconducibile a motivazioni diverse per ciascun lavoratore. Per la fattispecie di cui alla lettera a. “esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario”, il datore di lavoro che inoltra la domanda deve allegare in procedura la dichiarazione di cui all’Allegato n. 4 al presente messaggio. Per tutte le altre fattispecie elencate, il datore di lavoro che inoltra la domanda deve allegare in procedura la dichiarazione di cui all’Allegato n. 5 al presente messaggio, indicando, per ciascun lavoratore, la specifica condizione impeditiva. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata dall’intermediario autorizzato, lo stesso deve allegare, rispettivamente, la dichiarazione di cui agli Allegati n. 6 o n. 7 al presente messaggio. Nel caso in cui il datore di lavoro o l’intermediario selezioni l’opzione di cui alla lettera g. “due o più delle condizioni impeditive elencate”, devono essere allegate, per ciascun lavoratore, le dichiarazioni corrispondenti alle singole condizioni impeditive. 5. Articolo 6 del decreto-legge n. 25/2026. Quadro normativo, termini e modalità di presentazione delle domande L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026 riconosce un’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 per le seguenti categorie di lavoratori: A. collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica); B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza. Si precisa che l’attività lavorativa successivamente sospesa a causa degli eventi meteorologici in argomento deve risultare già avviata alla data del 18 gennaio 2026 come previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026. L’indennità una tantum è riconosciuta per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, nella misura massima erogabile di 3.000 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione o una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi. Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro. Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro. L’indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa. I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità una tantum, al fine di ricevere la prestazione, possono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, a fare data dal 20 aprile 2026 e fino al 20 giugno 2026 utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. In particolare, la domanda è disponibile dal 20 aprile 2026 accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”. Per coloro che non sono in possesso di un’identità digitale, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 6 del decreto-legge n. 25/2026; b) di essere residente alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei comuni della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana interessati dagli eventi meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; c) di essere domiciliato alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei comuni della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana interessati dagli eventi meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; d) di svolgere alla data del 18 gennaio 2026 l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei comuni della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana interessati dagli eventi meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere alla data del 18 gennaio 2026 attività lavorativa prevalentemente in uno dei comuni della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana interessati dagli eventi meteorologici predetti, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza. Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché dei dati a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento. Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni detentrici dei relativi dati. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle responsabilità anche penali per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti ai sensi degli artt. 3 e 76 del suddetto d.P.R., dichiaro che il lavoratore (nome e cognome) risulta distaccato presso l’azienda agricola (denominazione azienda distaccataria), avente unità locale in uno dei comuni alluvionati. ALLEGATO 3 Allegato n. 3 Dichiaro di aver ricevuto la dichiarazione - resa ai sensi dell’art.47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - con cui il datore di lavoro autocertifica che il lavoratore (nome e cognome) risulta distaccato presso l’azienda agricola (denominazione azienda distaccataria), avente unità locale in uno dei comuni alluvionati. ALLEGATO 4 Allegato n. 4 Ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle responsabilità anche penali per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti ai sensi degli artt. 3 e 76 del suddetto d.P.R., dichiaro l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (indicare l’autorità emanante e gli estremi) direttamente connesso all’evento straordinario. ALLEGATO 5 Allegato n. 5 Ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle responsabilità anche penali per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti ai sensi degli artt. 3 e 76 del suddetto d.P.R., dichiaro di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore (nome e cognome), attestante la seguente condizione impeditiva (indicare una motivazione tra quelle indicate in circolare). ALLEGATO 6 Allegato n. 6 Dichiaro di aver ricevuto la dichiarazione - resa ai sensi dell’art.47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - con cui il datore di lavoro autocertifica l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (indicare l’autorità emanante e gli estremi) direttamente connesso all’evento straordinario. ALLEGATO 7 Allegato n. 7 Dichiaro di aver ricevuto la dichiarazione - resa ai sensi dell’art.47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - con cui il datore di lavoro autocertifica di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore (nome e cognome), attestante la seguente condizione impeditiva (indicare una motivazione tra quelle indicate in circolare).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1272/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2026

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’artic… Provvedimento AdE 241 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di gennaio 2026 Provvedimento AdE 9680911 Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi per la giornata … Provvedimento AdE 9570497 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2026 Provvedimento AdE 9914393 Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dat… Provvedimento AdE 605