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Messaggio INPS 1273/2020

Applicazione delle convenzioni internazionali al fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata dei residenti in Canada e Brasile. Certificazione Unica 2020 e tassazione preventiva per l’anno corrente

Pubblicato: 19/03/2020 In vigore dal: 19/03/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Applicazione delle convenzioni internazionali al fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata dei residenti in Canada e Brasile. Certificazione Unica 2020 e tassazione preventiva per l’anno corrente

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-03-2020 Messaggio n. 1273 OGGETTO: Applicazione delle convenzioni internazionali al fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata dei residenti in Canada e Brasile. Certificazione Unica 2020 e tassazione preventiva per l’anno corrente 1. Certificazione Unica 2020 per i residenti in Brasile e Canada titolari di pensioni parzialmente esentate, in applicazione delle relative convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, ha reso disponibile, ai sensi dell’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, la Certificazione Unica 2020, relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2019, che include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile, ratificata dalla legge n. 884/1980, all’articolo 18, rubricato “Pensioni e annualità”, prevede, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, una soglia di esenzione dall’imposizione di valore pari a 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti per l’anno d’imposta 2019 a € 4.466,28 e, per l’eccedenza, la tassazione in via ordinaria, in base alla vigente legislazione tributaria italiana. La convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada, ratificata dalla legge n. 42/2011, all’articolo 18 prevede, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, una soglia di esenzione di 12.000 dollari canadesi, corrispondente alla somma di € 8.078,088, per l’anno d’imposta 2019, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota fissa del 15%, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate. In tali casi, per le pensioni parzialmente esentate dei residenti nei paesi esteri sopra citati, nella Certificazione Unica 2020 sono indicati i seguenti dati: nella sezione “DATI FISCALI”, al punto 3, denominato “Redditi di pensione”, l’importo del reddito imponibile, al netto della quota esente applicata in virtù delle citate Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali; nella sezione “RITENUTE”, il valore delle ritenute IRPEF applicate sul reddito imponibile al punto 21; nella sezione “ALTRI DATI” - “Redditi esenti”, al punto 465, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione IRPEF in applicazione delle Convenzioni in argomento, contraddistinto dal codice 3 nel punto 464. Le informazioni relative al reddito imponibile e a quello esente vengono riportate anche nelle annotazioni della Certificazione Unica 2020, con il codice (AI) – Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia, data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione, importo. Si precisa che l’importo indicato è riferito al reddito lordo della pensione percepito, comprensivo della quota esente. 2. Applicazione della tassazione preventiva nell’anno in corso per il periodo d’imposta 2020 alle pensioni della gestione dei lavoratori privati parzialmente esentate dei residenti in Brasile e Canada Alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati residenti in Brasile e Canada, che godono del suddetto regime di parziale esenzione, è stata applicata in via preventiva la tassazione dovuta per l’anno corrente, sulla base dei dati elaborati a seguito del rinnovo generalizzato delle pensioni e delle soglie di esenzione indicate al precedente paragrafo 1, in modo da distribuire, a partire dalla mensilità di marzo fino a quella di dicembre (10 rate), il debito fiscale ai fini IRPEF per l’anno 2020. Tale debito viene evidenziato nel cedolino della pensione con la seguente dicitura: “DEBITO IRPEF RESIDENTI CANADA E BRASILE”. Si rammenta, infine, che accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale e PIN/SPID/CNS/CIE) ai servizi online del cittadino del sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i servizi”,è possibile scaricare la Certificazione Unica 2020 e consultare il Cedolino pensione e servizi collegati,visualizzando gli importi dei cedolini mensili, con le relative indicazioni degli importi a credito e delle trattenute operate. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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