Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1282/2026
Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolane o di arcipelago
Riferimento normativo
Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolane o di arcipelago
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-04-2026
Messaggio n. 1282
Allegati n.2
OGGETTO: Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto
INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane,
isolane o di arcipelago
Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 256 del 17 dicembre 2025 è stato
adottato lo “Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i
comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolane o di arcipelago” (Allegato n. 1).
Lo schema di convenzione sostituisce il precedente schema adottato con la determinazione
commissariale n. 83 del 23 novembre 2023 (cfr. il messaggio n. 4461 del 14 dicembre 2023),
prevedendo tra i potenziali firmatari, oltre che i singoli comuni, anche le unioni di comuni, le
comunità montane, isolane o di arcipelago di cui agli articoli 27, 29 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
Il Punto Utente Evoluto (di seguito, PUE) è uno sportello telematico istituito nei locali degli Enti
comunali che aderiscono all’iniziativa, mediante il quale l’utente, tramite una videochiamata,
con il supporto di un operatore dell’Ente, può mettersi in contatto con un operatore dell’INPS e
fruire degli stessi servizi offerti presso gli sportelli fisici dell’Istituto (cfr. il par. 3 del presente
messaggio).
Il PUE si colloca nell’ambito dell’attività progettuale relativa ai Piani di Evoluzione dei servizi
(PES) dell’Istituto 2024-2025 e, in particolare, nel progetto “Sistematizzazione di nuove
soluzioni (Sportello telematico evoluto e Punto utente evoluto) idonee ad estendere la rete di
prossimità e a consentire anche nelle realtà territoriali più decentrate di collegare l’utente in un
qualunque punto del territorio con la sede che abbia la competenza specifica per trattare la
problematica sollevata”. Il medesimo, inoltre, contribuisce a dare attuazione al Piano strategico
ICT 2025-2027 in cui sono previsti, tra l’altro, interventi finalizzati a consolidare il “Modello di
servizio dell’Inps”, con particolare riguardo alla modalità “servito”.
Pertanto, in data 10 settembre 2025, l’INPS e l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la promozione di iniziative finalizzate a
diffondere la conoscenza del PUE e del Punto Cliente Servizio (PCS) presso i Comuni e gli altri
Enti associati allo scopo di valorizzare l’esperienza dei PUE e dei PCS (cfr. il messaggio n. 2818
del 26 settembre 2025).
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono istruzioni per l’attivazione e l’utilizzo
del PUE, secondo lo schema di convenzione adottato con la citata deliberazione n. 256/2025,
nonché indicazioni per la gestione delle convenzioni sottoscritte o in via di sottoscrizione sulla
base del precedente schema convenzionale (cfr. la determinazione commissariale n. 83/2023).
Le Strutture territoriali dell’INPS, per quanto di rispettiva competenza, forniscono la massima
collaborazione per le attività correlate all’attivazione e al funzionamento dei PUE, avvalendosi
all’occorrenza del supporto delle competenti strutture della Direzione generale.
1. Lo schema di convenzione
Analogamente a quanto previsto nel precedente schema convenzionale, lo schema di
convenzione in argomento impegna il comune, l’unione di comuni, le comunità montane,
isolane o di arcipelago (di seguito, Enti o Ente) a predisporre presso i propri locali la/e
postazione/i adeguata/e a gestire la prenotazione e lo svolgimento delle videochiamate con la
Struttura dell’INPS competente, nel rispetto della normativa nazionale ed europea sul
trattamento dei dati personali.
Il PUE è gestito dagli operatori autorizzati degli Enti. L'interazione con l'INPS avviene quando
l'operatore dell’Ente prenota l'appuntamento presso la Struttura territoriale dell’INPS e, nel
giorno fissato, durante la videochiamata tra l'operatore dell’INPS e l'utente, con il supporto
dell'operatore dell’Ente.
L’INPS e l’Ente firmatario (di seguito, le Parti) individuano un proprio “Responsabile per
l’attuazione della convenzione”, con il compito di monitorare l’andamento della collaborazione e
segnalare eventuali criticità che possono manifestarsi nella sua attuazione.
L’Ente individua, inoltre, nella persona del rappresentante legale o di un’altra persona da
quest’ultimo appositamente designata, l’“Amministratore utenze”, con il compito, tra gli altri, di
gestire le autorizzazioni di accesso ai servizi dell’INPS da parte degli operatori dell’Ente e di
controllarne il corretto utilizzo da parte degli stessi.
L’Ente si fa carico dei costi relativi al consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese
connesse allo svolgimento della videochiamata e ai servizi resi mediante il PUE.
L'INPS si impegna a fornire supporto, anche telefonico, e materiale informativo al personale
dell’Ente in fase sia di avvio che di gestione del PUE.
Nel corso dell’iniziativa formativa del 23 luglio 2025, rivolta ai responsabili e al personale del
Supporto Tecnologico Territoriale (STT) e ai referenti degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP),
sono state approfondite le informazioni fondamentali per garantire un’assistenza tecnica
efficace e fornire supporto agli operatori degli Enti interessati alla sottoscrizione della
convenzione in argomento (cfr. il messaggio operativo n. 2246 del 15 luglio 2025).
2. Adesione alla convenzione
Le richieste di adesione alla convenzione presentate dagli Enti sono istruite dalla Direzione
regionale o di coordinamento metropolitano dell’INPS territorialmente competente.
L’Ente che intende aderire alla convenzione può rivolgersi direttamente alla Direzione regionale
o di coordinamento metropolitano dell’INPS competente, scrivendo al relativo indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) reperibile sul portale internet dell’Istituto o alla casella di posta
istituzionale dedicata Adesioneconvenzioneanci@inps.it.
Ai fini della sottoscrizione è necessario che l’Ente fornisca alla competente Direzione dell’INPS
la documentazione e le informazioni necessarie a predisporre la convenzione, eventualmente
mediante la compilazione della domanda di adesione (Allegato n. 2).
La convenzione predisposta dall’INPS è sottoscritta dal Direttore regionale o di coordinamento
metropolitano dell’INPS e successivamente è inviata all’Ente affinché il rappresentante legale, o
un suo delegato apponga la firma digitale. Il documento viene quindi restituito all’INPS
completo delle firme digitali (cfr. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241).
La convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere
rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa
attraverso scambio di note tramite posta elettronica certificata (PEC), da manifestarsi almeno
sei mesi prima della scadenza.
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza della convenzione, l’Istituto provvede alla revoca
delle autorizzazioni di accesso appositamente rilasciate.
Le Parti hanno comunque facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, mediante
preavviso di sei mesi da comunicare all’altra Parte tramite PEC.
3. Accesso ai Servizi dell’INPS tramite il PUE
Il PUE fornisce i medesimi servizi di informazione di primo livello erogati presso gli sportelli
fisici delle Strutture territoriali dell’INPS, quali, a titolo esemplificativo, stampa di documenti,
variazione dell’ufficio pagatore, revoca della quota associativa o sindacale sulla prestazione
economica, e gestisce altresì richieste di informazioni di base, di natura orientativa ed
esplicativa (ad esempio, lettura dell’estratto conto individuale, indicazioni sulla modalità di
iscrizione alle gestioni dell’INPS, chiarimenti sulla situazione debitoria, ragguagli sulle variazioni
degli importi di pensione).
Il PUE è utilizzabile dalle persone residenti o domiciliate nel comune o in uno dei comuni
dell’unione dove il medesimo è presente. Il collegamento in videochiamata avviene con la
Struttura dell’INPS territorialmente competente o con il Polo nazionale competente per la
prestazione richiesta.
L’utente, per accedere ai servizi dell’INPS tramite il PUE, deve presentare apposita istanza
utilizzando il modulo “MV80”, denominato “Richiesta di prenotazione agli sportelli INPS tramite
servizio di videochiamata”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’Istituto.
Nel modulo è presente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e
la descrizione del trattamento dei dati effettuato dall’INPS, anche per il tramite del
Responsabile del trattamento designato ai sensi dell’articolo 28 del citato regolamento.
Le istanze, unitamente alle copie dei documenti di identità del richiedente (o suo delegato),
sono custodite dall’Ente per un periodo di quarantotto mesi, in modo da assicurarne la
riservatezza e la disponibilità all’INPS per eventuali verifiche.
L’accesso ai sistemi dell’INPS da parte dell’operatore dell’Ente avviene mediante la propria
identità digitale (SPID, almeno di secondo livello, CIE di livello 3 o CNS), opportunamente
profilata come “Comune”.
4. Trattamento dei dati personali
I trattamenti dei dati personali oggetto della convenzione sono stati configurati nel rispetto
delle disposizioni e delle misure tecniche previste dal regolamento (UE) 2016/679, nonché dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
L’Ente, nella persona del rappresentante legale, è nominato quale Responsabile del
Trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679.
Gli operatori abilitati sono nominati dall'Ente quali “Persone autorizzate” al trattamento dei dati
personali a norma degli articoli 29 e 4, n. 10, del regolamento (UE) e dell’articolo 2-
quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003.
Il modulo di domanda “MV80” reca l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE)
2016/679 e la descrizione del trattamento dei dati effettuato dall’INPS, anche per il tramite del
Responsabile del trattamento designato ai sensi dell’articolo 28 del citato regolamento.
5. Aggiornamento del Sistema gestionale delle Convenzioni e periodo transitorio
Il nuovo schema di convenzione è reso disponibile alle Strutture territoriali dell’INPS tramite il
“Sistema gestionale delle Convenzioni” (SGC), accessibile dalla intranet al seguente percorso:
“Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle
Convenzioni” a decorrere dalla data del 15 maggio 2026.
Il SGC è stato adeguato e aggiornato, con alcune semplificazioni.
Nel periodo transitorio, le convenzioni sottoscritte (o rinnovate) secondo lo schema
convenzionale di cui alla determinazione commissariale n. 83/2023, restano valide fino alla loro
scadenza. In tali casi, pertanto, non occorre procedere a una nuova sottoscrizione secondo il
nuovo schema convenzionale.
Nel periodo dal 1° maggio 2026 al 14 maggio 2026 il SGC consentirà solo di definire le
convenzioni in corso di lavorazione. Al riguardo, si invitano le Strutture territoriali coinvolte ad
adoperarsi con gli Enti interessati al fine di concludere con ogni possibile sollecitudine l’iter
convenzionale.
In tale periodo, non è possibile procedere con gli eventuali rinnovi. Il SGC consentirà di
acquisire nuove istanze di convenzionamento (incluse le richieste di rinnovo di precedenti
accordi) dal 15 maggio 2026, secondo il nuovo schema convenzionale.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 256
OGGETTO: Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto
INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolane o di
arcipelago.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 17 dicembre 2025
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato
con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da
ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del
12 novembre 2025;
Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente
alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Il Segretario Il Presidente
REP. n. 437
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale” che disciplina l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione, propri delle Pubbliche
Amministrazioni;
Visti gli articoli 27, 29 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, approvato dalla Cabina di
regia per lo sviluppo delle aree interne in data 9 aprile 2025, ai sensi dell’art. 7
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, il quale individua le “Aree interne” e le “Isole
minori” del Paese che risultano particolarmente esposte a fenomeni come il forte
spopolamento, l’invecchiamento della popolazione e la carenza di servizi, e che
prevede il coinvolgimento dei Comuni, anche in forma associata, nell’attuazione
delle strategie integrate in grado di contrastare tali criticità;
Vista la determinazione commissariale n. 83 del 23 novembre 2023 con la quale
è stata adottata la “Convenzione Quadro tra l’INPS e i Comuni per l’istituzione
di un “Punto Utente Evoluto INPS” presso i Comuni”;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 26 marzo 2025
con cui è stato adottato il “Piano strategico ICT 2025-2027”, in cui sono previsti
specifici interventi con l’obiettivo di consolidare il “Modello di servizio dell’Inps”
e rafforzare il suo carattere utente centrico attraverso l’evoluzione digitale dei
servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 122 del 16 luglio 2025
con la quale è stato adottato il “Protocollo di intesa tra l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la
promozione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del Punto Utente
Evoluto e del Punto Cliente Servizio presso i Comuni e gli altri enti associati”;
Preso atto che l’INPS ha previsto, tra le attività progettuali relative ai Piani di
Evoluzione dei servizi (PES) 2024-2025, la “Sistematizzazione di nuove soluzioni
(Sportello telematico evoluto e Punto utente evoluto) idonee a estendere la rete
di prossimità e a consentire anche nelle realtà territoriali più decentrate di
collegare l’utente in un qualunque punto del territorio con la sede che abbia la
competenza specifica per trattare la problematica sollevata”;
Considerato che l’INPS persegue l’obiettivo di assicurare all’utenza ampia
accessibilità ai servizi, anche mediante la valorizzazione di sinergie con altre
pubbliche amministrazioni;
Preso atto che, al fine di assicurare la più ampia fruibilità dei servizi e delle
prestazioni anche alle aree del Paese con maggiori difficoltà di accesso alle
prestazioni assistenziali e previdenziali, è stato predisposto un nuovo schema di
convenzione che prevede la possibilità di istituire un Punto Utente Evoluto INPS
presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolane o di
arcipelago;
Preso atto che l’Ente si fa carico dei costi relativi al consumo di energia elettrica
e di tutte le altre spese dirette e indirette connesse allo svolgimento della
videochiamata e ai servizi resi mediante il PUE;
Preso atto che la convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata,
su concorde volontà delle Parti, espressa attraverso scambio di note a mezzo
posta elettronica certificata (PEC), da manifestarsi almeno sei mesi prima della
scadenza;
Preso atto che lo schema di convenzione in oggetto sostituisce lo schema di cui
alla citata determinazione del Commissario Straordinario n. 83/2023 e troverà
applicazione per le nuove convenzioni e in caso di rinnovo di quelle già
sottoscritte;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal
Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39 del
Regolamento UE 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale;
DELIBERA
di adottare lo schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto
INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolane o di
arcipelago, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante.
I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano
sottoscriveranno, in nome e per conto dell’Istituto, le singole convenzioni
conformi allo schema adottato.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS
PRESSO I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI, LE COMUNITÀ MONTANE,
ISOLANE O DI ARCIPELAGO
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande
n. 21, C.F 80078750587, rappresentato da ………..………………………………………..giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. …… del ………………………………,
di seguito “INPS”;
e
il Comune/l’Unione di comuni/la Comunità montana/la Comunità isolana o di
Arcipelago ……………………………… con sede in……………………………………………,
C.F.……………………………………… rappresentato da ……………………………………………;
di seguito “Ente”;
di seguito indicate congiuntamente anche come “Parti”,
VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l’art. 15 in materia di accordi tra
pubbliche amministrazioni;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione
digitale” (CAD) che prevede, in particolare, l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione
propri delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, e in particolare:
l’articolo 32, secondo cui “1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due
o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e
servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la
denominazione di unione di comuni montani [...]. 3. [...] Il presidente è scelto
tra i sindaci dei comuni associati [...].5. All'unione sono conferite dai comuni
partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni
loro attribuite [...]”
l’articolo 27 secondo cui “1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti
locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti
a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di
funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni
comunali. 2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo
esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti
[...]”;
l’articolo 29 secondo cui “In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della
Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni
interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle
comunità montane”;
- il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), approvato dalla Cabina
di regia per lo sviluppo delle aree interne in data 9 aprile 2025, ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il quale delinea la strategia nazionale per
lo sviluppo dei territori interni, qualifica e individua le “Aree interne” e le “Isole
minori” del Paese che risultano particolarmente esposte a fenomeni come il forte
spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e la carenza di servizi, e
prevede il coinvolgimento dei Comuni, anche in forma associata, nell’attuazione
delle strategie integrate in grado di contrastare tali criticità;
- la determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 83 del 23 novembre
2023 con la quale è stata adottata la “Convenzione Quadro tra l’INPS e i Comuni
per l’istituzione di un “Punto Utente Evoluto INPS” presso i Comuni”;
- il Piano strategico ICT 2025-2027, adottato dall’INPS con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 45 del 26 marzo 2025, in cui sono previsti, tra
l’altro, interventi finalizzati a consolidare il “Modello di servizio dell’Inps” declinato
nelle tre modalità distinte: self-service, servito e intermediato, e a rafforzare il
suo carattere utente centrico, attraverso l’evoluzione digitale dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 122 del 16 luglio
2025 con la quale è stato adottato il “Protocollo di intesa tra l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la
promozione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del Punto Utente
Evoluto e del Punto Cliente Servizio presso i Comuni e gli altri enti associati”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di
seguito “Regolamento UE”;
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”;
PREMESSO CHE
- l'INPS persegue l’obiettivo di assicurare la più ampia accessibilità ai propri servizi
e prestazioni da parte dei diversi target di utenza, valorizzando l’uso dei canali
telematici e le sinergie con le Pubbliche Amministrazioni, in ottica di massima
inclusività e secondo una logica di diversificazione dell’offerta e personalizzazione
dell’esperienza, fornendo una gamma di opzioni idonea a garantire uguaglianza
di opportunità nell’accesso ai diritti, rimuovendo i vincoli di ordine tecnologico,
geografico, sociale e linguistico che potrebbero interessare segmenti anche piccoli
di popolazione;
- l’INPS, al fine di garantire la fruibilità dei servizi e delle prestazioni, attua progetti
e soluzioni volte a migliorare l'accesso ai propri servizi, utilizzando il canale
telematico per fornire ai cittadini comunicazioni e certificazioni istituzionali;
- il Punto Utente Evoluto (di seguito “PUE”) è uno sportello telematico istituito nei
locali degli enti comunali interessati, grazie al quale l’utente può, con l’aiuto di
un operatore comunale, mettersi in contatto tramite videochiamata con un
operatore dell’INPS, per accedere a vari servizi offerti dalle strutture territoriali
dell’Istituto;
- l’INPS ha previsto, tra le attività progettuali relative ai Piani di Evoluzione dei
servizi (PES) 2024-2025, la “Sistematizzazione di nuove soluzioni (Sportello
telematico evoluto e Punto utente evoluto) idonee ad estendere la rete di
prossimità e a consentire anche nelle realtà territoriali più decentrate di collegare
l’utente in un qualunque punto del territorio con la sede che abbia la competenza
specifica per trattare la problematica sollevata”;
- nell’ambito della presente Convenzione si intende per:
“PUE”: il Punto Utente Evoluto come sopra descritto;
“Videochiamata”: il servizio di videochiamata a mezzo piattaforma
Microsoft Teams, che consente il confronto con un operatore INPS, con
possibilità di scambio di documentazione ove necessario;
“Unione di comuni”: l’unione di comuni, la comunità montana, la comunità
isolana o di arcipelago ai sensi degli articoli 32, 27 e 29 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
“Operatore”: soggetto dipendente dell’Ente comunale autorizzato dall’Ente
medesimo a compiere operazioni di trattamento dei dati personali ai sensi
degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del
Codice;
“Utente”: l’utente dell’INPS che si rivolge al PUE;
“Titolare del trattamento dei dati”: è l’INPS che, ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati
personali oggetto della Convenzione;
“Responsabile del trattamento dei dati personali”: è l’Ente che, designato
dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, svolge il trattamento
dei dati personali oggetto della Convenzione attenendosi alle istruzioni
ricevute;
“Convenzione”: la presente Convenzione con i relativi allegati;
tanto visto e premesso, le Parti convengono quanto segue
Articolo 1
Valore delle premesse e allegati
1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione.
2. Sono, altresì, parti integranti della Convenzione i seguenti allegati:
• Allegato 1 – Responsabili delle Parti per l’attuazione della Convenzione, indirizzi
PEC e indirizzo IP dell’Ente;
• Allegato 2 - Modulo di nomina dell’Amministratore delle utenze della
Convenzione;
• Allegato 3 - Atto giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
• Allegato 4 - Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall’INPS.
Articolo 2
Impegni delle Parti per l’istituzione del “Punto Utente Evoluto”
1. Ai fini dell’istituzione del PUE, l’Ente si impegna a:
allestire una postazione, dotata di indirizzo IP pubblico statico dell’Ente, in un
locale adeguato allo svolgimento della videochiamata, nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie in materia di trattamento dati personali;
fornire la strumentazione necessaria, come computer, periferiche audio/video,
stampante e cancelleria, per poter effettuare il collegamento in videochiamata e
per digitalizzare e stampare documenti;
individuare i soggetti per i ruoli di responsabili e amministratore utenze di cui
all’articolo 3;
individuare le modalità di conservazione delle istanze degli utenti, delle copie
cartacee di documenti di riconoscimento e delle deleghe, per un periodo di 48
mesi, assicurandone la custodia nei termini previsti dalla disciplina sulla
riservatezza dei dati personali, e rendendo disponibile tale documentazione
all’INPS per eventuali verifiche.
2. L'INPS, al fine di ampliare le modalità di accesso ai servizi da parte degli utenti,
si impegna a istituire un PUE presso il locale indicato dall’Ente, assicurando agli
Operatori il supporto, anche telefonico, e il materiale informativo, per l'espletamento
delle attività connesse all’avvio e al funzionamento del PUE.
3. I servizi INPS accessibili tramite il PUE sono i servizi di informazione di primo
livello erogati dagli sportelli delle strutture INPS.
Articolo 3
Responsabili per l’attuazione della Convenzione e Amministratore utenze
1. Per la corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, ciascuna delle Parti
nomina il “Responsabile per l’attuazione della Convenzione” con il compito di monitorare
l’andamento della collaborazione e segnalare eventuali criticità che possono
manifestarsi nella sua attuazione.
2. Il legale rappresentante dell’Ente, qualora non lo assuma in proprio, individua, tra i
dipendenti dell’Ente, un “Amministratore utenze”, sulla base di requisiti di idoneità
soggettiva di tipo tecnico e fiduciario. Rientra nei compiti dell’Amministratore utenze:
curare la richiesta e la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso ai servizi
INPS;
monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte degli
Operatori abilitati ai sensi dell’articolo 4;
revocare le abilitazioni degli Operatori al venir meno delle condizioni che ne hanno
determinato la concessione.
3. Eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle figure di riferimento sono
comunicate tra le Parti a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Articolo 4
Profilazione degli Operatori dell’Ente
1. L’Amministratore utenze effettua la richiesta di abilitazione al PUE per gli Operatori
dell’Ente già in possesso di SPID, almeno di II livello, CIE o CNS strettamente personali,
opportunamente profilate come ”Comune”.
2. L'accesso al servizio avviene attraverso il sotto portale “Inps e i Comuni”, utilizzando
le predette credenziali SPID/CIE/CNS, abilitate al servizio PUE dall'INPS.
3. Gli Operatori abilitati sono individuati e nominati dall'Ente quali “Persone autorizzate”
al trattamento dei dati personali a norma degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE
e dell’art. 2-quaterdecies del Codice. Gli stessi sono istruiti dall’Ente, circa le specifiche
funzionalità della procedura, e sono informati delle attività di tracciamento e di controllo
delle operazioni di accesso poste in essere dall’Istituto e dall’Ente stesso, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 10.
Articolo 5
Richiesta di servizi INPS tramite “Punto Utente Evoluto”
1. L’utente che intende accedere ai servizi di primo livello dell’INPS tramite il PUE deve
presentare all’Ente specifica richiesta di prenotazione allo sportello INPS in
videochiamata, utilizzando il modulo MV80 predisposto dall’INPS (il modulo è reperibile
sul sito istituzionale dell’INPS www.inps.it sezione “Moduli” > ricerca con codice modulo
MV80). Tale modulo reca l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, e
descrive il trattamento dei dati effettuato dall’INPS, anche per il tramite del
Responsabile del trattamento, come designato ai sensi dell’art. 28 del citato
Regolamento UE (allegato 3).
2. Nella richiesta l’utente specifica il servizio INPS di interesse tra quelli di cui all’allegato
5. La richiesta, debitamente sottoscritta, dev’essere completa della copia del documento
di riconoscimento del richiedente.
3. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un soggetto delegato, alla richiesta devono
essere allegati la copia del documento di riconoscimento del richiedente, nonché l’atto
di delega e la copia del documento di identità del delegante, ove non sia già presente
nei sistemi INPS la delega dell’identità digitale. In tal caso il delegato allega alla richiesta
solo il proprio documento di riconoscimento. La verifica dell’esistenza di una delega è
effettuata dal funzionario dell’INPS nel momento in cui è avviata la videochiamata.
4. L’Operatore, identificato l’utente e acquisita agli atti la documentazione di cui ai
commi precedenti, provvede a effettuare la prenotazione dello sportello in
videochiamata. La prenotazione è effettuata tramite la piattaforma “Gestione Sportelli”
del sito Internet dell’INPS, nel giorno e orario disponibile sulla piattaforma suddetta.
Effettuata la prenotazione, l’Operatore ne dà contestualmente comunicazione all’Utente.
5. La documentazione di cui ai commi precedenti è conservata a cura dell’Operatore
secondo le modalità stabilite dall’Ente, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione.
6. All’Operatore è consentita la prenotazione esclusivamente a fronte di apposita istanza
dell’Utente. La prenotazione riguarda la struttura INPS territorialmente competente, in
relazione agli utenti residenti o domiciliati nel comune presso il quale è istituito il PUE,
ovvero, se del caso, il Polo nazionale competente a trattare la tipologia di prestazione
richiesta.
7. Nel caso delle Unioni di comuni, la prenotazione riguarda la struttura INPS
territorialmente competente, ovvero il Polo nazionale, in relazione agli utenti residenti
o domiciliati in tutti i comuni dell’Unione.
Articolo 6
Attivazione della videochiamata
1. Il giorno fissato per l’appuntamento l’Operatore, dopo avere identificato l’Utente,
accede con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS alla sessione di videochiamata.
2. Qualora richiesto dall’Utente, l’Operatore può fornire supporto tecnico anche durante
la videochiamata. In particolare, nel caso in cui venga prevista la trasmissione e/o la
stampa di documentazione o qualsiasi analoga interazione, queste saranno effettuate
dall’Operatore con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS. L’Operatore, ove ricorra la
circostanza, attesta la conformità all’originale della documentazione trasmessa.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, l’Operatore, effettuato il collegamento in
videochiamata, e comunque dopo aver fornito il supporto tecnico, procede al logout
dalle proprie credenziali, lasciando l’Utente in collegamento con il funzionario dell’INPS
in apposita sezione della procedura.
4. I documenti visualizzati o stampati nel corso della videochiamata devono essere
cancellati o consegnati integralmente dall’Operatore all’Utente al termine della
videochiamata.
Articolo 7
Spese e oneri
1. L’Ente si fa carico dei costi relativi al consumo di energia elettrica e di tutte le altre
spese dirette e indirette connesse allo svolgimento della videochiamata e ai servizi resi
mediante il PUE.
Articolo 8
Misure di sicurezza e responsabilità
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e
i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla
protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle
informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la
distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire
un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
Articolo 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Per il servizio INPS reso presso il PUE, Titolare del trattamento dei dati effettuato
è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
UE, nomina l’Ente, presso cui è operativo il PUE, Responsabile del trattamento dei dati
personali (allegato 3).
2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt.
9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella
scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) –
a partire da quelle contenute nella Convenzione, nell’Atto di nomina e,
successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare stesso - delle disposizioni
contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le
modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del
trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi
e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per
fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti, limitatamente ai
trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla Convenzione e all’Atto di nomina,
e nell’ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi; il
Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi
gli obblighi di legge - ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
4. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza.
5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti
svolti in esecuzione della Convenzione e il Responsabile del trattamento si impegna a
comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti
dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento,
per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.
6. Il Responsabile è tenuto ad avvisare immediatamente il Titolare in caso di
ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante,
fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
7. Il Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento UE, deve
informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di
violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei
trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo
sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla
dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali
in osservanza di quanto disposto all’art. 33 del Regolamento UE.
8. Per le attività di cui alla Convenzione e all’Atto di nomina l’Ente, designato
Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai
sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
Articolo 10
Tracciamento degli accessi e controlli
1. L’Ente si impegna a comunicare alle Persone autorizzate al trattamento dei dati
personali, che operano sotto la sua autorità, ai sensi dell’art. 4 che l’Istituto procede a
raccogliere registrazioni (log) che consentono di verificare a posteriori le operazioni
eseguite da ciascun Operatore.
2. Le Parti svolgono il controllo del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite
dalla Convenzione.
3. L’Ente si impegna a fornire all’Istituto, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i
chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell’attivazione
dei controlli previsti dal precedente comma.
4. L’INPS si riserva la facoltà di modificare, in ogni momento, le modalità di accesso, in
relazione all’evoluzione dei propri sistemi di sicurezza logica dei dati.
Articolo 11
Durata, rinnovo e recesso
1. La Convenzione ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può
essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle
Parti, espressa attraverso scambio di note a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
da manifestarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
2. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza della Convenzione, l’Istituto provvederà
alla revoca delle autorizzazioni di accesso appositamente rilasciate.
3. Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione,
mediante preavviso di sei mesi da comunicare all’altra Parte a mezzo PEC.
per l’Ente*
per l’INPS*
*firma digitale
Allegato 1 - Responsabili delle Parti per l’attuazione della Convenzione,
indirizzi PEC e indirizzo IP dell’Ente
Per l’Ente:
Responsabile per l’attuazione della Convenzione
Nominativo: Email:
codice fiscale: Telefono:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Indirizzo/i IP pubblico/i della rete dell’Ente da cui verranno effettuati gli accessi:
Per l’INPS:
Responsabile per l’attuazione della Convenzione
Nominativo: Email:
codice fiscale: Telefono:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Allegato 2 - Modulo di nomina dell’Amministratore delle Utenze della
Convenzione
Il sottoscritto ____________________________________________nato a
_______________________________ Prov.___ il_______________ Codice
Fiscale_________________________TipoDocumento__________________________
Numero _________________rilasciato da
_____________________________Scadenza ____________
nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
_________________________________
□ dichiara di assumere in proprio il ruolo di “Amministratore utenze” e a tal fine
comunica i seguenti recapiti:
Telefono __________________________ Cellulare __________________
Email ______________________________ PEC_____________________
□ nomina per il ruolo di “Amministratore Utenze”:
Cognome _______________________Nome______________
Data e luogo di nascita _________________________________
Codice Fiscale __________________________________
Tipo Documento_____________________ Numero ________________ rilasciato da
___________________Scadenza ___________________________
Telefono __________________________ Cellulare __________________
Email ______________________________ PEC_____________________
L’Amministratore Utenze, come sopra individuato, è responsabile della gestione
operativa delle autorizzazioni di accesso alle banche dati INPS, è tenuto ad adottare le
procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni
e dei profili di accesso ai dati rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con
l’unità interna Responsabile del trattamento. Con la sottoscrizione per accettazione del
presente modulo, si impegna a comunicare eventuali errori, inesattezze e/o
manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi o acceduti, effettuare la verifica
interna sull’adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali, adottare le procedure necessarie a garantire la
conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando
le stesse non siano più necessarie. Egli è altresì tenuto a monitorare il corretto utilizzo
delle utenze da parte degli utenti dell’Ente autorizzati, comunicando all’INPS eventuali
abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.
Il recesso dal presente incarico dev’essere comunicato alla sede INPS mediante
comunicazione a mezzo PEC, e avrà effetto dal momento in cui l'INPS avrà preso atto
della comunicazione.
______________, lì __/__/____
Firma del rappresentante legale/delegato ______________________________
L’amministratore utenze nominato, per accettazione
_____________________________
Si allega copia del/i documento/i di identità
Allegato 3 - Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679
Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, C.F.
n. 80078750587 – (di seguito, per brevità, solo l’”INPS”)
VISTO
• Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo “Regolamento UE”;
• Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, per brevità solo “Codice”);
CONSIDERATO
• che l’art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile
del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
• il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che “Per garantire
che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento
che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento,
quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare
del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica,
affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino
i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. [...]
L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe
essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto
dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare
del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento,
la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati,
tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel
contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà
dell’interessato. […] Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del
trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del
trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli
Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione
dei dati personali”.
• che l’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che “Qualora un
trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato”;
• che l’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che “I trattamenti da
parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile
del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata
del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
• che l’art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell’ambito
del contratto o di altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in
particolare, che il Responsabile “garantisca che le persone autorizzate al trattamento
dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza”;
• che l’art. 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali”
i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
• che l’art. 10 del Regolamento UE definisce i dati personali che siano relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6,
paragrafo 1, del citato Regolamento UE.
PREMESSO
• che l’INPS ha sottoscritto una Convenzione e i relativi allegati, per l'istituzione di
un Punto Utente Evoluto INPS presso…………………………;
• che l’INPS, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento
dei dati personali affidati all’Ente richiedente ……………………… rappresentato da
…………………, in esecuzione della Convenzione avente ad oggetto l'istituzione di un Punto
Utente Evoluto INPS presso i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane, isolane
o di arcipelago;
• che per l’erogazione dei servizi, svolti dal personale dell’Ente in favore degli
utenti, di cui all’art. 1 della suddetta Convenzione, attraverso l’istituzione di un "Punto
Utente Evoluto", il Titolare intende nominare l’Ente, Responsabile per il trattamento dei
dati personali anche appartenenti alle categorie ai sensi degli artt. 9 e 10 del
Regolamento UE;
• che l’Ente è in possesso dei requisiti previsti e rientra tra i soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la
tutela dei diritti dell’interessato;
tutto ciò premesso, l’INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui
alla Convenzione (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”),
DESIGNA
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE, l’Ente presso cui è istituito
il Punto Utente Evoluto (di seguito, per brevità, solo “PUE”) quale “Responsabile del
trattamento” (di seguito, per brevità, solo “Responsabile”) per l’erogazione dei servizi
previsti dall’art. 1 della Convenzione;
• L’Ente, nella persona del Sig. ………………………, nella sua qualità di legale
rappresentante, con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara espressamente di
accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale
accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla
Convenzione, dal presente Atto di Nomina e dalle prescrizioni del Garante per la
protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo “Garante”).
Disciplina dei trattamenti:
compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento
ART. 1
Compiti del Responsabile del trattamento
1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali -
anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE - di cui alla
Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.
1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi
che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che
la propria struttura organizzativa sia idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui
alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo
della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e
necessario per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento
UE nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle
garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all’incertezza del mantenimento
delle stesse, con riferimento all’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate
in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la
tutela dei diritti dell’interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è
presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere
necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti
autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna
operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle categorie di
cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella
Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’art. 5 del
Regolamento UE.
ART. 2
Modalità di espletamento dei compiti
2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi
strettamente necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come
previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con
particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal
Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori
eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno
formalizzate dal Titolare.
2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal
Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto
del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati,
dei terzi e del Garante.
2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni
impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente
informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi,
comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole
misura di salvaguardia.
2.4 L’Ente richiedente ………………in qualità di “Responsabile del trattamento”, non è
autorizzata a ricorrere ad “Altro Responsabile” per il trattamento ai sensi dell’art. 28,
paragrafo 2, del Regolamento UE.
2.5 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione
dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in
ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito, il
Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione ed
autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure
tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento
UE.
2.6 La documentazione stampata o resa disponibile in qualsiasi modalità all’utente,
durante l’interazione con il funzionario INPS, dovrà essere consegnata all’utente da
parte dell’Operatore, senza che quest’ultimo ne trattenga copia in qualsiasi formato
(cartaceo, digitale etc.), con l’eccezione della documentazione relativa alla richiesta di
appuntamento. Quest’ ultima dovrà essere conservata, a cura dell’Operatore, per
almeno 48 mesi, adottando tutte le misure necessarie ad impedire l’accesso di estranei
agli atti relativi alla richiesta di prenotazione dell’appuntamento. A tal fine l’Operatore
dovrà provvedere a custodire la relativa documentazione di prenotazione in armadi
chiusi, previo inserimento della stessa in apposita cartella.
ART. 3
Persone autorizzate al trattamento
3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da
persone preventivamente autorizzate, nei termini di cui all’art. 4 e all’art. 9 della
Convenzione. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche
autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate” - a norma degli artt. 29
e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’ art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo i
soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle
prescrizioni legislative e dei contenuti della Convenzione, impartendo loro, per iscritto,
le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l’assegnazione di
apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di
regole e modelli di comportamento.
3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle Persone autorizzate, in
particolare, sugli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione. In tale ambito,
provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei
dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il
Responsabile impegna le “Persone autorizzate al trattamento” alla riservatezza anche
attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle “Persone autorizzate”,
recante altresì l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione
di accesso ai dati.
3.4 Il Responsabile deve provvedere, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per
i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di
gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie
con riguardo all’obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
3.5 Il Responsabile, in ossequio a quanto disposto dall’art. 32, paragrafo 4, del
Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a
dati personali, non abbia facoltà di trattare tali dati se non espressamente autorizzato
dal Titolare del trattamento. Tale autorizzazione non è richiesta qualora il caso specifico
sia espressamente disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
ART. 4
Controlli e tracciamento degli accessi
4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una
verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché
della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia
e a quanto oggetto di pattuizione nella Convenzione. Qualora tali controlli implichino
l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai
rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti
controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del
Responsabile.
4.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle
“Persone autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne
faccia richiesta.
4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda,
circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di
necessità, a segnalargli l’opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle
attività di revisione dallo stesso realizzate.
ART. 5
Registro dei trattamenti e nomina RPD
5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento
svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all’art. 30, paragrafo 2, del
Regolamento UE.
5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del
Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE,
comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.
ART. 6
Comunicazione e diffusione dei dati
6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può
comunicare e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del Titolare.
ART. 7
Obblighi di collaborazione con il Titolare
7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare
qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e
seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge,
e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di
documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto
eventualmente richiesto.
7.2 Il Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare
senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati
o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per
conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo
che l’Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d.
“data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto
disposto all’art. 33 del Regolamento UE.
7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di
cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui
agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all’art. 28,
paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell’esecuzione della
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.
ART. 8
Ulteriori disposizioni
8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni
di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del
27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009;
in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e
funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in
base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione
dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile
conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le
funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.
ART. 9
Disposizioni finali
9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina
attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di
dati personali.
9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina
cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del servizio
affidato.
9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle
disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare Il Responsabile
Allegato 4 - Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall’INPS
a) Modalità di fruizione
I servizi online previsti dalla Convenzione sono fruibili attraverso la rete pubblica
internet mediante applicazioni web accessibili con Protocollo HTTPS. Il servizio è esposto
nel portale dell’Istituto nell’esistente “Portale l’INPS e i “Comuni”.
L’Ente deve essere assegnatario da parte del suo fornitore di servizi Internet di un
indirizzo IP pubblico statico, in quanto questo deve essere comunicato all’Istituto in fase
di convenzionamento nell’allegato 1, ed è un parametro fondamentale per stabilire il
flusso delle comunicazioni.
Inoltre, l’Ente deve comunicare la fascia oraria di utilizzo del servizio. Questa fascia
oraria si applicherà a tutti i servizi INPS utilizzati dall’Ente: al di fuori di questa fascia
oraria, i servizi web dell’Istituto non sono utilizzabili da parte dell’Ente.
Queste informazioni si applicano a tutti gli accessi su servizi INPS da parte dell’Ente,
anche diversi da quelli previsti da questa Convenzione. Pertanto, non è necessario siano
fornite in caso siano state già comunicate per altra Convenzione in corso di validità.
b) Regole di sicurezza
1) Modalità di accesso
L’accesso ai servizi online è consentito solo ad Operatori espressamente autorizzati al
servizio da parte dell’Ente. L’accesso potrà avvenire attraverso credenziali SPID, almeno
di livello 2, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i
più idonei livelli di sicurezza.
2) Vincoli e restrizioni
Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all’esterno del
contesto lavorativo dell’Ente, l’INPS si riserva la facoltà di limitare l’accesso ai servizi
online solo in particolari fasce orarie.
Gli Operatori autorizzati dall’Ente sono tenuti all’osservanza della “Informativa per
l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS”, resa nota attraverso il
messaggio 11837 del 23/07/2013, e comunicata agli utenti al momento del primo
accesso. Le regole elencate nell’informativa si intendono estese a tutte le tipologie di
identità digitali ammesse (SPID, CNS e CIE).
3) Gestione File
Nel caso in cui, durante la videochiamata, sia avvenuto uno scambio con il funzionario
INPS di files riguardanti l’Utente, al termine della sessione l’Operatore è tenuto ad
eliminare tutti i file presenti nella postazione dell’Ente.
4) Autorizzazioni di accesso
L’Ente individua l’Amministratore utenze ai sensi dell’art. 3 della Convenzione.
VERIFICHE SUGLI ACCESSI
Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l’INPS
effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività
di accesso ai dati da parte degli Operatori designati dall’Ente erogatore.
In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con
immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere
ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.
Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l’inoltro di documentazione non esaustiva
comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza con contestuale segnalazione al
Garante per la protezione dei dati personali, in base ai relativi profili di competenza.
Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti all’autorità
giudiziaria per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma
restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza,
contestualmente all’invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà
anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata.
ALLEGATO 2
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO UTENTE
EVOLUTO INPS PRESSO I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI, LE COMUNITÀ
MONTANE, ISOLANE O DI ARCIPELAGO
rif INPS - deliberazione CA n. 256/2025
FAC SIMILE
All’INPS
Direzione regionale/ Direzione di coordinamento
metropolitano
PEC: .................................@postacert.inps.gov.it
OGGETTO: richiesta di adesione alla convenzione per l'istituzione di un Punto Utente
Evoluto (PUE) INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità
montane, isolane o di arcipelago e invio della documentazione necessaria.
Il/la sottoscritto/a, nella qualità di Sindaco/Presidente1 dell’ente
comunale……………………………………………………………….
VISTO
lo schema di convenzione per l'istituzione del Punto Utente Evoluto INPS presso i
comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolane o di arcipelago, adottato
dall’INPS con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 256 del 17 dicembre
2025;
CHIEDE
di aderire alla convenzione per l’istituzione del PUE presso l’ente comunale
…………………………………………………………, con sede in ………………………………………………. via
…………………………………………codice fiscale/PIVA………………………….…………….
1 Nel caso di impedimento o assenza del Sindaco/Presidente dell’ente comunale, la richiesta di adesione può essere
formulata dal soggetto delegato. In tale caso occorre allegare alla presente richiesta l’atto di nomina/delega,
corredato dalla fotocopia della carta d’identità.
COMUNICA
ai fini della sottoscrizione della convenzione, i seguenti dati:
indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti alla Convenzione………………………………….
………………
l’indirizzo/i IP statico/i di accesso ad Internet2: …………………………
il numero delle utenze che si prevede di abilitare3: ……………………….
NOMINA
il Responsabile per l’attuazione della Convenzione4:
Cognome Nome………………………………………………………
Telefono…………………………….. mail………………………………………
ALLEGA
▪ il modulo di nomina dell’Amministratore delle Utenze5 (secondo l’allegato 2 della
Convenzione) debitamente compilato e sottoscritto, e relativa/e copia/e del/i
documento/i di identità.
COMUNICA CHE
firmerà la convenzione:
il legale rappresentante dell’Ente
2 I servizi online previsti dalla Convenzione sono fruibili attraverso la rete pubblica internet mediante applicazioni web
accessibili con Protocollo HTTPS. L’Ente deve essere assegnatario da parte del suo fornitore di servizi Internet di un
indirizzo IP pubblico statico, parametro fondamentale per stabilire il flusso delle comunicazioni.
3 L’Amministratore utenze effettua la richiesta di abilitazione al PUE per gli Operatori dell’Ente già in possesso di SPID,
almeno di II livello, CIE o CNS strettamente personali, opportunamente profilate come ”Comune. (cfr. art. 4 della
Convenzione).
4 Per la corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, ciascuna delle Parti nomina il “Responsabile per
l’attuazione della Convenzione” con il compito di monitorare l’andamento della collaborazione e segnalare eventuali
criticità che possono manifestarsi nella sua attuazione. (cfr. art. 3 della Convenzione)
5 Il legale rappresentante dell’Ente, qualora non lo assuma in proprio, individua, tra i dipendenti dell’Ente, un
“Amministratore utenze”, sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario. Rientra nei compiti
dell’Amministratore utenze: curare la richiesta e la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso ai servizi INPS;
monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte degli Operatori abilitati ai sensi dell’articolo 4;
revocare le abilitazioni degli Operatori al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione. (cfr.
art. 3 della Convenzione).
il delegato del rappresentante legale (nome
cognome)…………………………………..CF……………………………………………..tipo
documento……………………………………….numero………………………rilasciato da
………………………………..scadenza …………………………………………..6
______________, lì __/__/____
Firma 7
6 Allegare alla presente richiesta l’atto di delega alla firma dell’atto effettuata dal rappresentante legale, corredato
dalla fotocopia del documento di identità.
7 In caso di firma autografa, occorre che il documento venga digitalizzato mediante scansione e trasmesso all’INPS a
mezzo tramite posta elettronica certificata (PEC). La Convenzione invece dev’essere firmata digitalmente, a pena di
nullità, ai sensi dell’art. 15 comma 2bis della L. 241/1990.
Modulo di nomina dell’Amministratore delle Utenze della Convenzione
Il sottoscritto ____________________________________________nato a
_______________________________ Prov.___ il_______________ Codice
Fiscale_________________________TipoDocumento__________________________Numero
_________________rilasciato da _____________________________Scadenza
____________
nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _________________________________
□ dichiara di assumere in proprio il ruolo di “Amministratore utenze” e a tal fine comunica i
seguenti recapiti:
Telefono __________________________ Cellulare __________________
Email ______________________________ PEC_____________________
□ nomina per il ruolo di “Amministratore Utenze”:
Cognome _______________________Nome______________
Data e luogo di nascita _________________________________
Codice Fiscale __________________________________
Tipo Documento_____________________ Numero ________________ rilasciato da
___________________Scadenza ___________________________
Telefono __________________________ Cellulare __________________
Email ______________________________ PEC_____________________
L’Amministratore Utenze, come sopra individuato, è responsabile della gestione operativa delle
autorizzazioni di accesso alle banche dati INPS, è tenuto ad adottare le procedure necessarie
alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai
dati rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con l’unità interna Responsabile del
trattamento. Con la sottoscrizione per accettazione del presente modulo, si impegna a
comunicare eventuali errori, inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati
trasmessi o acceduti, effettuare la verifica interna sull’adeguamento alle misure di sicurezza
previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottare le procedure necessarie
a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario
allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le
stesse non siano più necessarie. Egli è altresì tenuto a monitorare il corretto utilizzo delle
utenze da parte degli utenti dell’Ente autorizzati, comunicando all’INPS eventuali abusi,
anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.
Il recesso dal presente incarico dev’essere comunicato alla sede INPS mediante comunicazione
a mezzo PEC, e avrà effetto dal momento in cui l'INPS avrà preso atto della comunicazione.
______________, lì __/__/____
Firma del rappresentante legale/delegato ______________________________
L’amministratore utenze nominato, per accettazione
_____________________________
Si allega copia del/i documento/i di identità dei firmatari
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