Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1296/2021
Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
Riferimento normativo
Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 26-03-2021
Messaggio n. 1296
OGGETTO: Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui
all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
1. Premessa
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”, ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno
o più bonus per l’acquisto di servizi dibaby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i
figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al
comma 1 dell’articolo 2 della medesima legge (cfr. l’articolo 2, comma 6).
2. Beneficiari e misura del bonus
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti
alle seguenti categorie:
- medici
- infermieri (inclusi ostetrici);
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato
mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata
iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione
educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo
1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele
previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è
sospeso dal lavoro.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente
alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Nel rinviare alla circolare di prossima pubblicazione per maggiori dettagli relativi alle
caratteristiche della prestazione, si comunica che l’Istituto sta già provvedendo
all’adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione
delle domande.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione
delle domande.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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