Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1334/2024
Accordo quadro di collaborazione tra l’INPS, l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio per la prosecuzione del Progetto “INPS per tutti”
Riferimento normativo
Accordo quadro di collaborazione tra l’INPS, l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio per la prosecuzione del Progetto “INPS per tutti”
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Comunicazione
Roma, 03-04-2024
Messaggio n. 1334
Allegati n.3
OGGETTO: Accordo quadro di collaborazione tra l’INPS, l’ANCI, la Caritas
Italiana e la Comunità di Sant’Egidio per la prosecuzione del
Progetto “INPS per tutti”
1. Premessa
Il progetto “INPS per tutti” è nato dalla volontà di rendere più agevole l’accesso alle
prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto con particolare riguardo a quella
fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e
abitativo.
Con i messaggi n. 3449 del 24 settembre 2019 e n. 3685 dell’11 ottobre 2019 è stata avviata
la sperimentazione del progetto nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Torino, Napoli,
Bologna, Bari e Catania, con l’intento di estenderlo progressivamente all’intero territorio
nazionale.
I potenziali percettori delle prestazioni erogate dall’INPS sono stati individuati attraverso la
somministrazione di un questionario online anonimo, reso disponibile sul portale dell’INPS.
Inoltre, considerato che le persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale
spesso non dispongono degli strumenti che consentono loro di accedere alle prestazioni
erogate dall’Istituto, al fine di raggiungerle in modo più efficace e capillare, l’INPS ha siglato
delle intese con l’ANCI, la Caritas Italiana, la Comunità di Sant’Egidio e altre Associazioni che
operano nel sociale, per promuovere specifiche iniziative di cooperazione.
Gli esiti positivi della sperimentazione hanno portato alla proposta di un Accordo quadro del
progetto “INPS per tutti” tra l’Istituto, l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio.
L’Accordo è stato adottato dall’Istituto con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
71 del 19 maggio 2021 ed è stato sottoscritto dalle Parti in data 4 giugno 2021, per la durata
di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno (cfr. il messaggio n. 2410 del 24 giugno 2021).
In seguito alla firma dell’Accordo quadro, le Strutture territoriali dell’INPS sono state invitate a
sottoscrivere gli accordi a livello locale con i Comuni e le Associazioni del Terzo settore
presenti nei territori di rispettiva competenza, per disciplinare nel dettaglio le modalità di
attuazione delle singole iniziative.
L’Accordo quadro siglato nel 2021 è stato rinnovato tramite scambio di note a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) tra le Parti ed è giunto a scadenza definitiva in data 4 giugno
2023.
Nell’ottica di consolidare i risultati fino a oggi raggiunti e di dare continuità al progetto, l’INPS,
l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio hanno condiviso un nuovo Accordo
quadro che è stato adottato dall’Istituto con la determinazione del Commissario straordinario
n. 11 del 14 febbraio 2024.
Il nuovo Accordo prevede anche il coinvolgimento delle Associazioni del Terzo settore presenti
sul territorio, al fine di ampliare ulteriormente le opportunità per i destinatari degli interventi.
Con il presente messaggio si illustrano i principali contenuti dell’Accordo e le relative attività
attuative.
2. L’Accordo quadro
L’Accordo quadro, adottato con la determinazione commissariale n. 11/2024, è stato
sottoscritto dall’Istituto, dall’ANCI, dalla Caritas Italiana e dalla Comunità di Sant’Egidio in data
14 marzo 2024 (Allegato n. 1).
Oggetto dell’Accordo è la collaborazione tra l’INPS, i Comuni, le Caritas diocesane, la Comunità
di Sant’Egidio e le altre Associazioni del Terzo settore presenti sul territorio, per proseguire le
specifiche iniziative territoriali già intraprese e per promuoverne di nuove, in una costante
sinergia tra le Parti.
Le Parti firmatarie, in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, si impegnano a diffondere
il progetto “INPS per tutti” e a porre in essere le iniziative che possano favorire l’accesso di
singoli o di nuclei familiari in stato di povertà o grave marginalità sociale alle prestazioni cui
hanno diritto. L’ANCI, in particolare, si impegna a diffondere tra i Comuni associati il progetto
“INPS per tutti” anche al fine di sottoporre agli interessati la compilazione del questionario
anonimo interattivo, che sarà disponibile sul portale dell'Istituto, finalizzato alla concreta
individuazione dei bisogni dei destinatari degli interventi e all'accertamento della sussistenza
dei requisiti utili all’accesso alle prestazioni erogate dall’INPS.
Per l’attuazione dell’Accordo è istituito un apposito tavolo tecnico, composto dai rappresentanti
di ciascuna delle Parti firmatarie, al fine di promuovere le iniziative da attivare a livello
territoriale attraverso accordi locali (cfr. il successivo paragrafo 3).
Il coordinamento del tavolo tecnico è affidato all’INPS. Nell’esercizio di tale ruolo, l’INPS, tra
l’altro, raccorda le Parti al fine di fornire alle persone prive di stabile dimora, o comunque in
situazione di grave disagio economico e sociale, un‘informazione integrata sulle prestazioni alle
quali possono accedere; per entrare in contatto con gli Uffici dell’Istituto è possibile utilizzare
eventualmente anche il canale web meeting, mediante il supporto dell’operatore comunale,
presso i Comuni che hanno attivato il Punto Utente Evoluto (cfr. il messaggio n. 4461 del 14
dicembre 2023).
L’Accordo prevede un monitoraggio periodico da parte dell’Istituto, attraverso la
rendicontazione delle attività svolte a livello territoriale, al fine di effettuare un’analisi
sull’attuazione del progetto, sui bisogni rilevati, sull’efficacia degli interventi e per consentire
una valutazione in ordine alla possibilità di prevedere ulteriori iniziative.
L’Accordo ha una durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere
rinnovato per una sola volta e per la medesima durata, tramite scambio di note a mezzo PEC
tra le Parti.
Gli oneri sostenuti per l’attuazione dell’Accordo quadro restano a carico di ciascuna delle Parti
firmatarie.
Per il trattamento dei dati personali, anche relativi alle tipologie di cui all’articolo 9 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le
Parti adottano le garanzie indispensabili allo scopo di tutelare i diritti degli interessati e
soddisfare i requisiti a tale fine imposti dal medesimo Regolamento e dal Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021, n.
205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (cfr. gli
articoli 6 e 7 dell’Accordo quadro).
3. Gli accordi locali
Sulla base delle linee di indirizzo individuate dall’Accordo quadro, le Strutture territoriali
dell’INPS già coinvolte nel progetto, e quelle che per la prima volta aderiranno al medesimo,
devono sottoscrivere specifici accordi a livello locale con i Comuni e le Associazioni del Terzo
settore del territorio di competenza, per disciplinare nel dettaglio le modalità di attuazione
delle iniziative.
Quanto disciplinato negli accordi locali deve essere coerente con i contenuti generali
dell’Accordo quadro. Possono, tuttavia, essere disciplinati ulteriori aspetti legati alla specificità
di ciascun territorio; in tali ipotesi il testo dell’Accordo locale deve essere sottoposto
preventivamente alla Direzione centrale Organizzazione e alla Direzione centrale Inclusione e
invalidità civile, per le opportune verifiche di rispondenza alle finalità e ai principi generali che
ispirano il progetto “INPS per tutti”.
Nell’ambito del progetto “INPS per tutti” le Strutture territoriali dell’Istituto possono
sottoscrivere anche accordi locali relativi alla specifica linea di azione in favore delle donne
vittime di violenza di genere nel rispetto delle norme che disciplinano le attività del Terzo
settore (in particolare, il Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, e l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano–Alto Adige e gli Enti locali di
modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio). Tale linea di azione, fermo restando il ruolo del tavolo
tecnico di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, mira a creare un’efficace rete di sostegno per
le donne inserite in programmi di protezione dalla violenza, istituendo un canale di
interlocuzione diretto tra l’INPS, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, oltre che con i Comuni,
la Caritas e le altre Associazioni impegnate su tale fronte. In allegato al presente messaggio si
fornisce il fac-simile di Accordo locale per la specifica linea di azione (Allegato n. 2).
Gli accordi locali devono essere predisposti ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo quadro e
sottoscritti dai Direttori regionali o di coordinamento metropolitano territorialmente
competenti, i quali possono delegare la sottoscrizione degli stessi ai Direttori delle Direzioni
provinciali e/o delle Filiali metropolitane/Filiale provinciale per le Strutture territoriali di
competenza.
Gli accordi locali sottoscritti devono essere trasmessi alla Direzione centrale Organizzazione e
alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile.
In analogia con quanto previsto a livello centrale, si ravvisa l’opportunità di attivare appositi
tavoli tecnici locali con i partner del progetto per favorire periodici confronti, definire specifici
interventi e condividere eventuali criticità. Le questioni di maggiore rilievo, che emergeranno
dai tavoli tecnici locali, devono essere opportunamente condivise con la Direzione centrale
Inclusione e invalidità civile per approfondimenti anche in sede di tavolo tecnico centrale.
Per favorire le attività di monitoraggio è stata predisposta un’apposita scheda (Allegato n. 3)
da utilizzare per la rendicontazione a livello locale, in sinergia con i partner del progetto, da
compilare a cura delle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano.
Le schede devono essere trasmesse ogni semestre (con i dati di rendicontazione al 30 giugno
e al 31 dicembre) alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile, che effettuerà il
monitoraggio a livello nazionale.
4. Questionario
Il questionario online, anonimo e dinamico, messo a disposizione fin dall’avvio del progetto
“INPS per tutti”, è attualmente in fase di completa revisione.
Pertanto, fino al rilascio del rinnovato strumento di rilevazione, può essere ancora utilizzato il
questionario originario, quale strumento di primo indirizzo, a uso degli operatori di
Enti/Associazioni coinvolti, per individuare i possibili beneficiari di prestazioni erogate
dall’Istituto.
Tale strumento è accessibile sul sito internet dell’Istituto, senza necessità di autenticazione, al
seguente link:
https://servizi2.wmo.inps.it/servizi/InpsPerTutti/index.aspx
Il questionario è utilizzato dagli operatori degli Enti/Associazioni nella prima fase di contatto
con i soggetti in stato di bisogno e non richiede l’individuazione della persona intervistata, che
resta anonima, né la partecipazione delle Strutture territoriali dell’INPS, che saranno
contattate eventualmente dall’operatore dell’Ente/Associazione solo in un momento successivo
per le conseguenti attività di supporto e accompagnamento.
I dati rilevabili dalla compilazione dei questionari (sesso, età, stato civile, ecc.) sono trasmessi
periodicamente dagli Enti/Associazioni alle Strutture territoriali dell’INPS di riferimento al solo
scopo di effettuare un monitoraggio di tipo statistico.
Gli operatori sociali e delle Associazioni del Terzo settore potranno ricevere apposita
formazione per la gestione del questionario e delle altre attività di informazione.
5. Comunicazione istituzionale
Per favorire la conoscenza e le finalità del progetto “INPS per tutti” sono previste delle azioni
di comunicazione istituzionale, coordinate dalla Direzione centrale Comunicazione, in sinergia
con la Direzione centrale Inclusione e invalidità civile.
A livello locale, possono essere inoltre concordate con i partner del progetto specifiche
campagne informative per favorire collaborazioni e promuovere interventi integrati di contrasto
alle situazioni di disagio economico e sociale.
Il canale di comunicazione privilegiato con i referenti del territorio è la casella di posta
elettronica istituzionale inpsxtutti@inps.it.
Le Strutture territoriali dell’INPS coinvolte sono invitate a istituire analoghe caselle di posta
elettronica istituzionale dedicate al progetto, i cui indirizzi (inpsxtutti.NOMESEDE@inps.it) sono
messi a disposizione dell’intera rete dei referenti e delle Associazioni partner del progetto,
anche al fine della valorizzazione degli interventi posti in essere.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
Firmato digitalmente da:
DECARO ANTONIO
Firmato il 29/02/2024 13:05
Seriale Certificato: 3198316
Valido dal 16/01/2024 al 16/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
ALLEGATO 2
ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, i Centri Anti Violenza e le Case Rifugio - Progetto “INPS per tutti” -
Linea di azione in favore delle donne vittime di violenza di genere.
Tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione regionale/Direzione di
coordinamento metropolitano Inps di__________, in prosieguo denominato “INPS” –
con sede in_____, via____________, rappresentato dal Direttore Regionale/di
Coordinamento metropolitano ____________
E
I Centri Anti Violenza e le Case Rifugio della Regione _____________, elencati in
seguito e rappresentati da __________, che agisce nella qualità di _________,
PREMESSO CHE
Inps ha intrapreso un Progetto denominato “INPS per tutti”, teso ad intercettare,
nelle aree metropolitane, persone in stato di povertà assoluta, senza tetto o
senza fissa dimora, valutare la sussistenza di requisiti utili al riconoscimento di
prestazioni assistenziali o previdenziali e consentire di presentare domanda di
accesso alle prestazioni erogate da Inps;
detto Progetto si propone di fornire concreto sostegno ai bisogni dei cittadini
capovolgendo la consueta modalità di approccio, ossia raggiungendo i cittadini e
non limitandosi ad attendere la domanda di servizio da parte degli stessi;
tale Progetto persegue l’obiettivo, quindi, di raggiungere le fasce deboli della
popolazione in maniera diretta ed efficace, mediante “isole di accoglienza”,
colloquio e comunicazione e favorendo l’emersione dei bisogni dei più deboli,
spesso “burocraticamente esclusi” dalle prestazioni previdenziali ed assistenziali
cui hanno diritto;
tra i partner istituzionali, il Progetto include le Associazioni di volontariato
operanti sul territorio;
I Centri Anti Violenza e le Case Rifugio svolgono la propria missione di ascolto ed
aiuto alle donne vittime di ogni forma di violenza di genere, stalking, mobbing ed
altro su diverse città italiane;
è interesse condiviso di INPS e Centri Anti Violenza/Case Rifugio addivenire ad
un accordo di collaborazione per gli obiettivi di tutela delle donne vittime di
qualsiasi forma di violenza nella Regione/città metropolitana_____________;
Tutto ciò premesso, tra INPS e i Centri Anti Violenza/Case Rifugio (inserire l’elenco)
VISTI
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito “Regolamento UE”);
il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, così come integrato e modificato dal citato d.lgs. n. 101 del 2018, e dalla
legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione del decreto-legge n. 139/2021
(di seguito “Codice”);
il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2
luglio 2015 riportante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra amministrazioni pubbliche”;
I messaggi Hermes nr. 3449/2019, 4144/2020 e 2410/2021 con i quali l’Istituto
ha fornito le disposizioni tecnico/operative per la realizzazione del Progetto
“INPS per tutti”;
Visto l’Accordo quadro di collaborazione tra l’INPS, l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI), la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio,
sottoscritto in Roma il ______________;
SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
Costituisce oggetto del presente Accordo la concreta attuazione di una specifica Linea
di azione del Progetto “INPS per tutti” in favore delle donne vittime di violenza di genere.
A tal fine, i Centri Anti Violenza/Case Rifugio si impegnano a collaborare con le Direzioni
provinciali INPS _________ e con la Direzione regionale/di coordinamento
metropolitano INPS __________ alla individuazione di donne vittime di violenza di
genere, stalking e mobbing che abbiano i requisiti per accedere alle prestazioni INPS.
In relazione al numero delle potenziali beneficiarie, le Parti concorderanno luoghi e
tempi dell’accesso degli operatori Inps presso le strutture individuate dai Centri Anti
Violenza/Case Rifugio per lo svolgimento dell’attività di consulenza e supporto
nell’inoltro della domanda e della gestione telematica della stessa.
Art. 3 – Modalità di attuazione
Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano reciprocamente, in un contesto
di fattiva collaborazione e mediante la costituzione di appositi Tavoli tecnici – composti,
per l’INPS, dai Direttori territorialmente competenti o loro delegati e, per i Centri Anti
Violenza/Case Rifugio, da rappresentanti delegati dalle associazioni medesime, - ad
avviare scambi di informazioni e di esperienze negli ambiti di comune interesse, a porre
in essere ogni attività preordinata a realizzare l’intervento di cui al precedente art. 2 e
a monitorare con cadenza semestrale l’attuazione del presente Accordo.
In particolare, i Centri Anti Violenza/Case Rifugio:
si mettono a disposizione per l’individuazione delle donne che potrebbero
accedere alle prestazioni INPS garantendo anche la disponibilità di spazi riservati
per la gestione delle attività di consulenza INPS;
si impegnano a formare il personale INPS sia per la sensibilizzazione
all’accoglienza delle donne in difficoltà sia per la gestione dell’aggressività di
genere da parte dell’utenza.
Dal canto suo, le Direzioni INPS di cui al precedente art. 2 garantiscono la messa a
disposizione di:
personale, nella quantità e professionalità adeguata allo svolgimento delle attività
di consulenza di propria competenza e supporto alla presentazione delle domande
di prestazione;
risorse tecnologico - strumentali per la gestione delle attività amministrative di
competenza INPS;
attività formativa del personale dei Centri Anti Violenza/Case Rifugio sulle
principali prestazioni previdenziali e assistenziali INPS.
Art. 4 - Monitoraggio
Il presente Accordo è sottoposto a monitoraggio periodico da parte
dell’Istituto, attraverso la rendicontazione delle attività svolte, al fine di
effettuare un’analisi sull’attuazione del progetto, sui bisogni rilevati,
sull’efficacia degli interventi e consentire una valutazione in ordine alla
possibilità di prevedere ulteriori iniziative per lo sviluppo della collaborazione.
Art. 5 – Oneri
Le Parti firmatarie del presente Accordo concordano di provvedere a sostenere i relativi
costi ciascuna per le attività di rispettiva competenza.
Art. 6 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle
tipologie di cui all’art. 9 del Regolamento UE, oggetto del presente Accordo, ciascuno
per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a
ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti
degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti
assicurano che i trattamenti oggetto dell’Accordo saranno effettuati esclusivamente
nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in
premessa e posta alla base dell’Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità,
riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del
Regolamento UE. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati
personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti
al di fuori dei casi di previsione di legge. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle
informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali
Responsabili (artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al
trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’art. 2-
quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria
responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e
dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e
autorizzati, avranno accesso ai dati. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni
ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come
dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non
appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede. Le Parti, nei termini di cui agli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati
oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei
diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. Le Parti
assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione
utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente
occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo
sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta
segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed
eventualmente all’Interessato, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del
Regolamento UE.
Art. 7 Misure di sicurezza
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i
vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla
protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle
informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la
distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire
un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
Art. 8 – Durata
Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al
____________ (fino a tre anni rinnovabili).
Le Parti potranno di comune intesa e in ogni momento, con successivo atto scritto,
modificare il testo dell’accordo, prorogarne eventualmente la durata nonché recedere
unilateralmente dallo stesso.
Art. 9 - Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
In caso di mancata risoluzione amichevole, è competente in via esclusiva il Foro
di______.
Letto, approvato e sottoscritto
per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
per i Centri Anti Violenza/Case Rifugio
_______,______
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