Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 30-03-2021
Messaggio n. 1336
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione
lorda di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel periodo interessato
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, prevede che il
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi una
prestazione integrativa, in relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del
medesimo articolo, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della
retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle
mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di
continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione
specifica dei compensi per lavoro straordinario.
Al successivo comma 3, l’articolo in commento prevede altresì che la predetta retribuzione
lorda di riferimento vada rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale
navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata
prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il
lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.
La circolare n. 132/2016, nel declinare il suddetto quadro normativo, ha precisato, in aderenza
al testo della norma e al principio che la ispira, che i periodi di mancata prestazione lavorativa
(ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 5
febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami
universitari, mancato impiego da parte dell’azienda), a eccezione delle mancate prestazioni
riferibili a provvedimenti disciplinari, debbano essere “sterilizzati”.
Pertanto, al fine di evitare che detti periodi comportino un abbattimento della retribuzione, con
inevitabile riduzione del beneficio previsto, gli stessi sono neutralizzati e non entrano nel
calcolo della retribuzione media di riferimento.
In coerenza con tale impostazione, la circolare n. 97/2017 ha chiarito che, nel caso in cui il
lavoratore nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità ordinaria ovvero abbia
usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, occorre tenere conto dell’ultima retribuzione
utile percepita.
Ai fini di una corretta applicazione del dettato normativo, si precisa che il periodo di
riferimento da considerare per il calcolo della prestazione integrativa è rappresentato dai dodici
mesi antecedenti la data della domanda di accesso alla prestazione erogata dal Fondo, con
conseguente rideterminazione di detto periodo ad ogni successiva presentazione di una nuova
istanza.
Nell’anno 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato, per effetto dei noti eventi connessi
all’emergenza epidemiologica, un drastico calo del volume di traffico, con inevitabili
ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, che, a causa della conseguente diminuzione
dell’attività lavorativa, hanno subito sensibili riduzioni.
L’eccezionalità dei fenomeni sopra descritti, non previsti né prevedibili nell’ambito dello
scenario socio-economico di riferimento del D.I. n. 95269/2016, unitamente all’esigenza di
garantire sempre il pieno raggiungimento del fine ultimo della norma sopra descritta, ha
imposto la necessità di una revisione degli attuali meccanismi di calcolo della retribuzione
lorda, con particolare riguardo alla possibilità di neutralizzare tutto il periodo interessato
dall’emergenza pandemica.
A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al quale è stato richiesto apposito
parere, valutando positivamente una ipotesi prospettata dall’Istituto, ha chiarito che il periodo
decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e al ripristino
della normale attività deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di
riferimento.
Tanto premesso, attesa la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello dello
specifico settore, determinata dalla crisi pandemica, si precisa che per tutte le domande di
accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in
parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo
utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi
precedenti gennaio 2020.
Al fine di rendere operative le nuove disposizioni, per tutte le prestazioni autorizzate sulla base
delle retribuzioni riferite al periodo da neutralizzare, ciascuna Azienda dovrà procedere alla
trasmissione all’Istituto dei nuovi dati retributivi, calcolati secondo le indicazioni sopra
illustrate.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative relative alle modalità di
comunicazione dei già menzionati dati, nonché alla gestione dei pagamenti.
Si precisa infine che, tenuto conto della grave situazione economica in cui versa il settore e del
tenore del recentissimo parere interpretativo, nelle more delle anzidette comunicazioni, verrà
comunque garantita la continuità dei pagamenti in corso sulla base dei dati già trasmessi,
salvo conguaglio in esito alla ricezione dei dati retributivi aggiornati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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