Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1360/2021

Fondo di solidarietà del Trentino. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande di prestazione integrativa all’indennità di disoccupazione NASpI (D.I. n. 103593/2019). Deliberazione del Comitato amministratore del Fondo n. 16017 del 16 marzo 2021

Pubblicato: 30/03/2021 In vigore dal: 30/03/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà del Trentino. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande di prestazione integrativa all’indennità di disoccupazione NASpI (D.I. n. 103593/2019). Deliberazione del Comitato amministratore del Fondo n. 16017 del 16 marzo 2021

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 31-03-2021 Messaggio n. 1360 Allegati n.1 OGGETTO: Fondo di solidarietà del Trentino. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande di prestazione integrativa all’indennità di disoccupazione NASpI (D.I. n. 103593/2019). Deliberazione del Comitato amministratore del Fondo n. 16017 del 16 marzo 2021 Premessa Con la circolare n. 156 del 29 dicembre 2020 sono state illustrate le modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie, contenute nel decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103593, garantite dal Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino. Con il presente messaggio si comunica l’avvenuto rilascio in produzione della procedura d’invio delle domande integrative alla NASpI, disciplinate dall’articolo 8, comma 3, del decreto citato, e si richiamano le modalità per la presentazione delle stesse, già anticipate al paragrafo 4.2.4 della circolare n. 156/2020, alla quale si rinvia anche relativamente agli aspetti normativi della prestazione in argomento (beneficiari, contribuzione correlata, finanziamento, etc.). Si illustrano altresì le novità contenute nella deliberazione del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Trentino n. 16017 del 16 marzo 2021, avente ad oggetto: “Disposizioni transitorie delle tutele integrative di cui all’art. 8, comma 3 del D.I. 9 agosto 2019, n. 103593” (Allegato n. 1). 1. La deliberazione n. 16017/2021 del Comitato amministratore del Fondo La deliberazione n. 16017/2021 del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Trentino specifica che, a causa della pandemia da coronavirus, che ha quasi azzerato l’attività lavorativa nei settori richiamati al comma 3 dell’articolo 8 del D.I. n. 103593/2019, e in via transitoria sino al 31 dicembre 2021, la disciplina delle prestazioni integrative viene dettagliata come segue: 1) il requisito dell’anzianità lavorativa minima di 26 settimane anche non continuative fissato all’articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale in commento, si matura considerando il periodo dal 10 agosto 2018 alla data della domanda, anche cumulando periodi lavorati presso diversi datori di lavoro purché appartenenti ai settori indicati al comma 3 del citato articolo 8; 2) i periodi di anzianità lavorativa utili alla maturazione del requisito che dà accesso alla prestazione delle tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro vengono neutralizzati al fine di successive domande. 2. Modalità di presentazione della domanda di prestazione integrativa Per l’accesso alla prestazione integrativa le aziende devono presentare domanda esclusivamente in via telematica indirizzata al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la Direzione provinciale di Trento. Il servizio per l’invio telematico della domanda di assegno integrativo è disponibile nel portale INPS www.inps.it. ed è accessibile dalla scheda descrittiva della prestazione, denominata “Assegno integrativo”, reperibile tramite la funzione “Cerca” presente nella pagina principale. Nella scheda prestazione, in alto a destra, occorre cliccare il pulsante “Accedi al Servizio” e poi inserire le relative credenziali di accesso. Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande, nonché per l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione stessa. L’azienda, al momento della presentazione della domanda, deve selezionare “Fondo Trentino”, allegando un prospetto con i dati analitici dei lavoratori, che costituisce parte integrante della domanda. Nella domanda non deve essere indicato l’importo della prestazione in quanto lo stesso è stimato in automatico dall’Istituto in base ai dati forniti dall’azienda medesima. Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi. Una volta deliberata dal Comitato amministratore del Fondo, la prestazione integrativa sarà erogata con le stesse modalità della NASpI. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRENTINO DELIBERAZIONE N. 16017 OGGETTO: disposizioni transitorie delle tutele integrative di cui all’art. 8, comma 3 del D.I. 9 agosto 2019, n. 103593. Seduta del 16.03.2021 VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; VISTO, in particolare, l’art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo; VISTO l’articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191; VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l’attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità; VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 21 dicembre 2015 tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento; VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 96077 del 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.180 del 3 agosto 2016 istitutivo del “Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”; VISTO l’art. 26, comma 5, del citato D.Lgs n. 148/2015 in base al quale il predetto Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’Inps, e l’art. 35, comma 1, del medesimo decreto che prevede l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità; VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2016, relativo alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento; VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 5 ottobre 2018 presso la sede della Provincia autonoma di Trento tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni all’accordo istitutivo del Fondo anche per quanto riguarda i contributi ai programmi formativi, in particolare all’articolo 10, commi 1 e 6 ; VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 103593 del 9 agosto 2019, con il quale, recependo i contenuti dell’accordo sindacale del 5 ottobre 2018, è stato modificato il decreto istitutivo del “Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”; VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 2 del Decreto istitutivo – tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro, così come modificato dal D.I. n. 103593 del 9 agosto 2019; PRESO ATTO dell’opportunità di prevedere disposizioni transitorie in merito all’applicazione dei requisiti di cui all’art. 8, comma 3 del decreto istitutivo, con particolare riferimento alla maturazione dell’anzianità lavorativa, anche in considerazione degli effetti negativi sulla domanda di lavoro nei settori interessati nella Provincia autonoma di Trento provocati dal protrarsi dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19, che ha ridotto o addirittura annullato le stagioni turistiche invernale ed estiva sia nel corso del 2020 che all’inizio del 2021, nonché dell’impossibilità per le aziende aderenti al Fondo di presentare domanda per i benefici di cui all’oggetto nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto interministeriale del 9 agosto 2019, n. 103593 e la pubblicazione della relativa circolare Inps n. 156 del 29 dicembre 2020; DELIBERA di adottare le seguenti disposizioni transitorie: 1.Il requisito dell’anzianità lavorativa minima di 26 settimane anche non continuative fissato all’articolo 8 comma 3 del Decreto Interministeriale in oggetto, si matura considerando il periodo dal 10 agosto 2018 alla data della domanda, anche cumulando periodi lavorati presso diversi datori di lavoro purché appartenenti ai settori indicati al comma 3 del citato articolo 8; 2. Al fine di successive domande, i periodi di anzianità lavorativa utili alla maturazione del requisito che dà accesso alla prestazione delle tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro vengono neutralizzati. 3. Le presenti disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2021. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Firmato digitalmente da Firmato digitalmente da Piergiuseppe Ciaraldi Andrea Grosselli

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