Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1373/2022

Differimento al 4 aprile 2022 della data di inizio del periodo per l’invio della domanda di esonero ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021. Ulteriori chiarimenti per le domande di esonero presentate dai lavoratori autonomi agricoli o dagli eredi dei predetti lavoratori

Pubblicato: 24/03/2022 In vigore dal: 24/03/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Differimento al 4 aprile 2022 della data di inizio del periodo per l’invio della domanda di esonero ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021. Ulteriori chiarimenti per le domande di esonero presentate dai lavoratori autonomi agricoli o dagli eredi dei predetti lavoratori

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 25-03-2022 Messaggio n. 1373 OGGETTO: Differimento al 4 aprile 2022 della data di inizio del periodo per l’invio della domanda di esonero ai sensi dell’articolo 70 del decreto- legge n. 73/2021. Ulteriori chiarimenti per le domande di esonero presentate dai lavoratori autonomi agricoli o dagli eredi dei predetti lavoratori Con il messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022 sono state fornite le indicazioni per la presentazione delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare, è stato precisato che a decorrere dal 27 marzo 2022 e fino al 26 aprile 2022 i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare il modulo di domanda telematico o convalidare e inviare le domande predisposte in bozza. Tenuto conto delle difficoltà di ordine tecnico rilevate, la data di inizio per l’invio della domanda telematica è differita alle ore 9.00 del 4 aprile 2022. Le domande potranno, quindi, essere inviate dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 alle ore 23.59 del 4 maggio 2022. I termini sopraindicati per l’invio della domanda sono validi anche per l’invio delle domande di esonero presentate dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare. Si evidenzia che la domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021”, reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) al seguente indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”. Con riferimento ai lavoratori autonomi, si precisa che il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento (cfr. il messaggio n. 3974/2021). L’importo fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione. Relativamente alla domanda presentata dall’erede del titolare deceduto si evidenzia che nel modulo di domanda “SC98” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita. In quest’ultimo caso (esonero richiesto nella misura massima consentita), se l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo. Se l’esonero è richiesto con riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), è necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1373/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2022

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in… Risoluzione AdE 196 Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la… Provvedimento AdE 130 Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata … Provvedimento AdE 4081293 Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com… Provvedimento AdE 197 Crediti d'imposta a favore di imprese energivore e gasivore – Incidenza dei ricavi deriva… Interpello AdE 4