Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 25-03-2020
Messaggio n. 1374
OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine
alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in
fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva
1. Gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase
amministrativa
Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono state fornite indicazioni con riguardo alle
disposizioni contenute nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha previsto la sospensione
degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Nel rinviare ai paragrafi 1.1 e 1.2 della citata circolare, nei quali risultano identificati i soggetti
interessati alla sospensione contributiva ai sensi rispettivamente dell’articolo 5 e dell’articolo 8
del citato decreto-legge n. 9/2020, con riguardo alle rateazioni già concesse ovvero in corso di
definizione, è stato precisato che la sospensione ha ad oggetto anche le rate previste nei piani
di ammortamento. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la
cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospensione. Si ricorda che ai
sensi dell’articolo 5 la sospensione per i comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1°
marzo 2020 riguarda il periodo dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020 e che ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lett. b), la sospensione per il settore turistico-alberghiero riguarda il periodo dal 2
marzo fino al 30 aprile 2020.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 37, comma 1, ha disposto, inoltre, la
sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro domestici in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Sono sospesi, pertanto, i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il
versamento rientra nell’arco temporale della sospensione.
Lo stesso decreto, all’articolo 61, comma 2, ha ampliato l’elencazione dei soggetti destinatari
della misura confermando il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Il medesimo articolo 61, comma 5, ha previsto
un più ampio periodo di sospensione dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 esclusivamente per
i soggetti ivi specificati. L’articolo 62, comma 2, ha inoltre disposto la sospensione dei
versamenti contributivi scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 per i soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto-legge stesso (il D.L. n.
18/2020 è entrato in vigore il 17 marzo 2020).
Le richiamate disposizioni contenute nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni trovano
applicazione anche alle sospensioni disposte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con
riferimento ai periodi di sospensione di volta in volta considerati, incluso quanto precisato al
paragrafo 4.1 della stessa circolare secondo cui entro la data di ripresa degli adempimenti e
dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di
ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla
sospensione.
Per i datori di lavoro domestici, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, il termine di ripresa del
versamento è fissato al 10 giugno 2020.
Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (c.d. rata contante), il piano di
ammortamento rimarrà nello stato “emesso” fino al pagamento in unica soluzione di tutte le
rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione. In proposito si precisa che l’assenza di
pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva.
Si specifica che per le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici, per le
quali sia stato predisposto un piano di dilazione con rate in scadenza nel periodo oggetto di
sospensione, sarà necessario procedere alla rimozione dei ratei presenti sull’Estratto Conto
Amministrazione (ECA) per tutte le mensilità oggetto di sospensione e predisporre un’unica
rata da inserire come importo dovuto con riferimento all’ECA del mese di ripresa dei
versamenti, che includa sia le rate sospese che quella in scadenza nel mese stesso.
Resta fermo che durante il periodo di sospensione la domanda di rateazione dovrà avere ad
oggetto tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della domanda stessa.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca, che si ricorda è conseguente al mancato
pagamento di due rate anche non consecutive del piano di ammortamento ovvero della
contribuzione corrente, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che
l’omesso pagamento non sia correlato alle sospensioni disposte con le norme in esame.
Per gli ulteriori dettagli inerenti alla portata delle predette disposizioni si rinvia ai contenuti
della circolare illustrativa del decreto-legge n. 18/2020.
2. Gestione della verifica della regolarità contributiva
L’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che “tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020”. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78, disciplinato dai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione 30 gennaio 2015 - recante “Semplificazione in materia di documento unico di
regolarità contributiva (DURC)” - e 23 febbraio 2016 - recante “Modifica del decreto 30
gennaio 2015 relativo a“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità
contributiva” (DURC)” -, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata
disposizione.
Pertanto, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che
riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15
aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e
del 15 aprile 2020 sono incluse).
In merito, d’intesa con l’Inail, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata
comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15
giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza
procedere ad una nuova interrogazione.
Qualora il predetto Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei
richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità
ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in
precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso
l’utilizzo della funzione di <Richiesta regolarità>, che consentirà la registrazione dei dati di
ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata
dall’Inps e dall’Inail per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase
transitoria descritta alla successiva lettera B), paragrafo 3.
Nell’home page del servizio “Durc On Line”, al fine di informare gli utenti, è stato inserito il
seguente messaggio:
“Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line”
che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15
aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la
funzione di <Richiesta regolarità> che consente la memorizzazione dei dati del richiedente
utilizzabili dall’Inps e dall’Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.”
Le situazioni che possono verificarsi alternativamente sono le seguenti:
A) Il “Durc On Line” è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data
della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta). In tal caso
lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte
dell’interessato ovvero dei richiedenti.
B) “Il Durc On Line” che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una
scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema
alla data della richiesta. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:
1. il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai
richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito stesso (appare evidente che non sarà
necessaria alcuna attività da parte degli operatori);
2. il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri
disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio
dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Il
sistema anche in questo caso notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la
formazione dell’esito.
3. Il sistema evidenzia la presenza di irregolarità
In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione,
l’operatore della Struttura territoriale, prima di procedere alla formazione dell’invito a
regolarizzare, dovrà verificare la presenza nel sistema di un Documento “Durc On Line”
avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (evidentemente
già scaduto alla data di richiesta). In caso affermativo, l’istruttoria dovrà essere ritenuta
chiusa in attesa dell’annullamento tecnico della richiesta da parte della procedura al
termine dei 30 giorni previsti dal DM 30 gennaio 2015. L’operatore provvederà a
notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, ai
richiedenti e agli “accodati”, tramite il portale Inps, della nuova richiesta pervenuta e
chiusa senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo
Documento attraverso il portale Inail avverrà a cura di tale Istituto.
Con il rilascio delle modifiche procedurali, preordinate ad escludere la gestione manuale
della trasmissione dei predetti Documenti a cura dell’operatore della Struttura territoraile,
consistenti nell’implementazione della funzione di <Consultazione>, saranno resi
disponibili sia i Documenti “Durc On Line” in corso di validità di cui alla lettera A), sia
quelli con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i
quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di cui alla lettera B).
Il rilascio di tale implementazione sarà reso noto con successivo messaggio e sarà comunicato
agli utenti con apposito avviso sulla home page della procedura “Durc On Line” disponibile sul
portale Inps.
Si precisa che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line con
scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà
disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato .pdf, sono
contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica
della regolarità contributiva ed il Documento Durc On Line emesso. Pertanto, la data di
scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità
materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
4. Il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che richiedono
l’attivazione dell’istruttoria
Nell’ipotesi in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità che, diversamente dalla
fattispecie di cui al precedente paragrafo 3, richiedono l’attivazione dell’istruttoria con l’invio
dell’invito a regolarizzare non essendo presente un Durc On Line avente una scadenza
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, l’istruttoria dovrà avvenire, in deroga
all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 maggio 2014, n. 78, e all’articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, nel rispetto delle
indicazioni di seguito riportate. Con l’intento di evitare disparità di trattamento, nell’ottica di
una lettura dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 orientata a garantire
condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime
situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo
dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis del prolungamento di efficacia del
Documento già rilasciato con esito regolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
specificato che, nelle ipotesi di assenza di un Documento “Durc On Line” con data scadenza
compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità
contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020
compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando
le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Il citato articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che la verifica della regolarità
contributiva riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di
presentazione delle relative denunce retributive.
I primi “Durc On Line” interessati dalla previsione normativa di cui all’articolo 103, comma 2,
del D.L. n. 18/2020 sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019
(considerato il periodo di validità del “Durc On Line” pari a 120 giorni dalla data della richiesta)
e, ai sensi delle richiamate disposizioni, per le suddette verifiche sono stati considerati i
pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.
Conseguentemente, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020
(data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso,
per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a
regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti
alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data
(esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31
agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la
definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31
agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.
Le indicazioni contenute nel paragrafo 7 della circolare n. 37 del 12 marzo 2020 si intendono
pertanto superate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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