Procedimento di revisione sanitaria ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. Rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la sospensione e la revoca automatizzate in caso di carenza del requisito sanitario
Procedimento di revisione sanitaria ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. Rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la sospensione e la revoca automatizzate in caso di carenza del requisito sanitario
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 15-01-2021
Messaggio n. 138
OGGETTO: Procedimento di revisione sanitaria ai sensi del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11
agosto 2014, n. 114. Rilascio di una nuova funzionalità centralizzata
per la sospensione e la revoca automatizzate in caso di carenza del
requisito sanitario
Nei procedimenti di verifica dello stato invalidante, l’Istituto procede alla convocazione a visita
di revisione secondo le scadenze indicate nei precedenti verbali ovvero nell’eventuale relazione
peritale omologata dal giudice se il riconoscimento del requisito sanitario deriva da un
procedimento giudiziario di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 25, comma 6-
bis, introdotto dalla legge n. 114/2014 in sede di conversione del D.L. n. 90/2014).
Nel caso in cui, in sede di revisione, la commissione medica accerti la carenza del requisito
sanitario, l’Istituto è tenuto a revocare l’eventuale prestazione economica, in linea con quanto
previsto dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n.
28445 del 5 novembre 2019).
Con il presente messaggio si comunica il rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la
sospensione a seguito di revoca per giudizio medico legale (“fascia 90”) e la successiva revoca
definitiva della prestazione nei casi in cui sia intervenuto un giudizio medico legale di revisione
che abbia riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore al 74%, ovvero la condizione di
“non cieco” o “non sordo”.
Nei suddetti casi, la procedura dispone la trasmissione del verbale sanitario al cittadino
interessato, unitamente al provvedimento amministrativo con il quale viene comunicata
l’immediata sospensione di tutti i benefici assistenziali, economici e non economici.
Decorsi trenta giorni dal provvedimento di sospensione, l’applicativo procede centralmente alla
ricostituzione della prestazione già erogata, revocata per giudizio medico legale con
conseguente sospensione dei pagamenti, e, contestualmente, viene inviato al cittadino il
provvedimento di revoca della prestazione che determina la definitiva estinzione del diritto.
Con il provvedimento di revoca la prestazione è eliminata. Il cittadino le cui condizioni sanitarie
siano sensibilmente peggiorate rispetto all’ultimo accertamento potrà attivare un nuovo iter
sanitario finalizzato a ottenere l’accertamento dello stato invalidante.
A seguito delle modifiche procedurali introdotte con il presente messaggio e del maggiore
livello di automazione posto in esercizio, si invitano le Strutture territoriali a non ricostituire le
posizioni di revisioni negative che rientrano nella fattispecie descritta.
Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori indicazioni operative necessarie per la
verifica e la definizione delle attività realizzate con il procedimento centralizzato automatico.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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