Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1465/2020
Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19. Procedura per la presentazione delle domande
Riferimento normativo
Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19. Procedura per la presentazione delle domande
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 02-04-2020
Messaggio n. 1465
OGGETTO: Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli
articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19. Procedura
per la presentazione delle domande
1. Premessa
Si comunica che è in linea la procedura di compilazione e invio on line delle domande di bonus
baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.
Decreto Cura Italia, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), volto al sostegno in favore
delle famiglie a fronte dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 5 marzo 2020
(D.P.C.M. del 4 marzo 2020).
Tale misura di sostegno può essere richiesta in alternativa al congedo COVID-19 e può essere
fruita dalle seguenti categorie di lavoratori:
dipendenti di aziende private, lavoratori iscritti alle Gestioni speciali degli autonomi e alle
Casse professionali, nonché lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps (entro il
limite massimo di 600 euro);
lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000
euro).
Per una identificazione puntuale dei potenziali destinatari, dei requisiti e delle modalità di
compilazione della domanda, si rimanda alle istruzioni fornite con la circolare n 44 del 24
marzo 2020. Nelle medesima circolare sono anche fornite indicazioni circa le modalità di
erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.
2. Modalità di presentazione della domanda
Considerata l’attualità e la rilevanza emergenziale di questa misura, l’accesso alla domanda on
line di bonus baby-sitting è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it.
In sintesi, le possibili credenziali di accesso alla prestazione in oggetto sono attualmente le
seguenti:
PIN rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, la domanda di
bonus baby-sitting può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata
di cui al messaggio n. 1381/2020, che consente ai cittadini la compilazione e l’invio on line
della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, che si riceve via
SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN.
Fatta salva la possibilità di inviare la domanda di bonus baby-sitting con modalità semplificata,
per la successiva fase dei pagamenti tramite libretto di famiglia, il cittadino dovrà
essere in possesso del PIN dispositivo.
In alternativa al portale web dell’Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere
inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803
164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento,
in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi
del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact center la sola
prima parte del PIN.
Infine, si ricorda che la prestazione in commento può essere richiesta anche avvalendosi dei
servizi gratuiti degli Enti di Patronato.
3. Modalità di compilazione della domanda
In fase di presentazione della domanda on line, occorre procedere alla compilazione della
sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché
della sezione relativa all'altro genitore.
Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto
la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/2020, relativamente
alla situazione lavorativa personale e dell'altro genitore.
Al riguardo si precisa che i limiti del bonus, pari a € 600 per i soggetti di cui all’articolo 23 e a
€ 1000 per i soggetti di cui all'articolo 25, sono fissati per nucleo familiare ed è possibile
presentare una sola domanda per ogni figlio.
Si precisa inoltre che, in presenza di più richieste per lo stesso nucleo familiare, la procedura
segnalerà l'importo massimo residuo attribuibile.
Per quanto concerne l’età anagrafica del minore, la stessa viene considerata alla data del 5
marzo 2020. Possono pertanto presentare domanda i genitori o affidatari di minori che non
abbiano compiuto l’età di 12 anni alla data del 5 marzo; tale limite anagrafico non si applica in
ipotesi di minori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge n. 104/92. Tuttavia, in tale caso il richiedente dovrà segnalare nella domanda la
presenza di disabilità grave e allegare il certificato di frequenza scolastica o di ospitalità presso
il centro diurno assistenziale.
Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere
visualizzato in consultazione. L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto
“salva e invia”, solo dopo l’apposizione del flag relativo all'accettazione della sezione privacy.
Tale consenso è infatti indispensabile all'Istituto per poter procedere alla successiva fase di
istruttoria della domanda presentata.
Oltre alla funzione "nuova domanda", disponibile sul portale, è possibile accedere altresì alla
sezione "consultazione", per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la
relativa ricevuta, disponibile nei giorni successivi.
La domanda, correttamente compilata e inoltrata all’INPS, è sottoposta, in fase di istruttoria,
ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per
l’accesso alla prestazione.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, la somma riconosciuta verrà erogata in automatico sul
Libretto Famiglia.
Si fa presente che per la definizione dell’istruttoria della domanda è necessario che il soggetto
abbia convertito il proprio PIN semplificato in PIN dispositivo.
4. Istruzioni per fruire della somma disponibile sul Libretto famiglia
La fruizione del bonus per servizi di baby-sitting, di cui al D.L. n. 18/2020, avviene mediante
Libretto Famiglia. Il soggetto beneficiario (utilizzatore) e il prestatore sono tenuti, pertanto,
alla preliminare registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile dal sito
www.inps.it utilizzando il PIN dispositivo:
• direttamente sul portale web, sulla piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali >
Libretto Famiglia;
• avvalendosi del servizio di Contact Center INPS, che gestirà, per conto dell’utente
(utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di
comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle
credenziali personali;
• tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o Enti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento
della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o
PEC), dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di
baby-sitting, in mancanza della quale rinuncia in maniera tacita al beneficio stesso.
Anche per poter esercitare l’appropriazione del bonus nella piattaforma dedicata alle
prestazioni occasionali Libretto famiglia, si ricorda che è necessario il PIN dispositivo.
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in
pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento
(IBAN, bonifico domiciliato ecc.) indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si
ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi
multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10
euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della
categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting
svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi
scolastici.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di
usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la
procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto
di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere rendicontate dal
beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31
dicembre 2020.
Per le istruzioni generali sull’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5
luglio 2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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