Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 01-04-2022
Messaggio n. 1480
OGGETTO: Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai
sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176
1. Premessa
Con la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021 sono state fornite le indicazioni e le
istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui agli
articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che dispongono l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende
produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio
2021.
Con i messaggi n. 3774 del 4 novembre 2021 e n. 4299 del 3 dicembre 2021 sono
state fornite ulteriori indicazioni per la gestione dell’esonero ed è stata comunicata la
disponibilità del modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020
anno 2020-2021” per l’invio delle domande, dal 4 novembre al 13 dicembre 2021, nel
“Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) per i datori di lavoro e nel “Cassetto
previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” >
“Invio comunicazione” per i lavoratori autonomi.
In particolare, il messaggio n. 3774/2021 al paragrafo 1.1, “Datori di lavoro che
presentano la domanda di esonero”, precisa che, scaduto il termine fissato per la
presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun
contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva, a mezzo
posta elettronica certificata, e che gli esiti delle domande saranno comunque consultabili
nel “Portale delle agevolazioni” (ex “DiResco”). Il medesimo messaggio, al successivo
paragrafo 1.2, “Lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda di
esonero”, precisa che in caso di esito positivo a ciascun contribuente sarà data
comunicazione a mezzo specifica news dell’importo autorizzato.
2. Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato in caso di
esito positivo delle domande
In data 28 marzo 2022 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande
pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare
le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro, a mezzo posta elettronica
certificata, l’importo dell’esonero autorizzato.
Per gli utenti per i quali l’Istituto non disponeva nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di
posta elettronica certificata la comunicazione è stata inviata a mezzo posta elettronica
segnalando la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle Agevolazioni” (ex
“DiResco”).
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con
specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per
categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili
nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo
dell’esonero autorizzato; con specifica news è stato comunicato altresì l’importo
autorizzato per i mesi di novembre e dicembre 2020 con riferimento alla terza e alla
quarta rata dell’emissione del 2020 e l’importo autorizzato per il mese di gennaio 2021
con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.
Con riferimento alle domande di esonero presentate nei canali di “Comunicazione
bidirezionale” per le posizioni contributive dei lavoratori autonomi, si evidenzia che le
domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Per
le predette domande, gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente messaggio secondo le indicazioni riportate di
seguito.
L’erede legittimo o testamentario o in comunione ereditaria potrà presentare la
domanda alla Struttura territoriale Inps titolare della gestione della posizione
contributiva del de cuius a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: “Domanda di
esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 - eredi del Sig. (indicare nome e cognome
del soggetto deceduto) - codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto deceduto),
allegando il modulo “SC99”, “Domanda di esonero, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del
D.L. n. 137/2020, degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione
speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura”, reperibile nel sito dell’Istituto
(www.inps.it) in “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, e la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, rilasciata dall’erede che presenta la domanda in cui sono indicati gli
estremi dell’atto di morte, gli eredi e il tipo di successione (legittima o
testamentaria);
copia del documento di identità in corso di validità dell’erede che presenta la
domanda di esonero.
Si precisa che l’erede del titolare deceduto potrà indicare nel predetto modulo di
domanda che l’esonero è richiesto nella misura massima consentita. In questo caso se
l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”
(sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi
successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione
prescelta nel modulo.
Se l’esonero è richiesto con riferimento a entrambe le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro
temporaneo, è necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una
delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le
predette sezioni.
Considerato che le risorse disponibili sono risultate sufficienti per soddisfare tutte le
richieste pervenute, l’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12
del Quadro temporaneo tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui
alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo vigenti alla data in cui è stato reso
disponibile il modulo di domanda (4 novembre 2021). Per i datori di lavoro agricolo, nei
casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda è risultato superiore alla
contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi
accolti per il CIDA, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono
stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della
sezione 3.12.
3. Pagamento della contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto
all’importo autorizzato
La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve
essere versata entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’importo
autorizzato. Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i
datori di lavoro, che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022, la
contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata
entro il 27 aprile 2022.
Si evidenzia che per i lavoratori autonomi che hanno presentato la domanda di esonero
iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e per i quali alla data di presentazione della domanda non era stata
calcolatala la tariffazione per l’anno 2020 e/o 2021, per consentire la fruizione
dell’esonero, l’Istituto ha elaborato e reso disponibile nel “Cassetto Previdenziale
Autonomi in Agricoltura” il prospetto di calcolo della contribuzione relativa all’emissione
dell’anno 2021. L’importo della contribuzione scaduta relativa a tale emissione 2021, al
netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versato entro la medesima data
del 27 aprile 2022.
Si ricorda, inoltre, che per i datori di lavoro agricolo che accedono all’esonero di cui
all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nelle more della presentazione e/o definizione delle
relative istanze risulta differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento relativo
all’emissione del primo trimestre 2021 (cfr. la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021,
paragrafo 5). Per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono al predetto esonero
è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima
rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021; cfr. la circolare n. 156 del 21 ottobre
2021, paragrafo 5).
Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n.
131/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 3774/2021) potrà essere effettuato in unica
soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero nel rispetto delle condizioni contenute nel
“Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase
amministrativa”(cfr. la circolare n. 108 del 12 luglio 2013)[1], mediante rateazione ai
sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. In
proposito si precisa che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 27
aprile 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione [2].
Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da
inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il
contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse
o eccedente la misura dell’esonero autorizzato.
Sulle somme versate o regolarizzate mediante rateazione oltre il termine del 27 aprile
2022 saranno dovute le sanzioni civili nella misura dell’omissione, ai sensi dell’articolo
116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Infine, si ricorda che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la
procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero (cfr.
la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021, paragrafo 3), pertanto, l’attestazione di
irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.
4. Modalità di recupero dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso
Uniemens
Come già illustrato nella circolare n. 131/2021, in caso di esito positivo delle istanze,
alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco
rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codice
di autorizzazione “8J”.
Al fine di esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante per le mensilità
di novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, i datori di lavoro interessati
dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di
<AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, istituito con la
circolare n. 131/2021, e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata
entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di giugno 2022, nello stesso
mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività
per fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni (Uniemens/vig).
5. Presentazione istanze di riesame esiti domande esonero contributivo articoli
16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020
Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni
contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite
posta elettronica certificata, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione
contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente messaggio. Al fine di consentire una più efficace
gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il
seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articoli 16 e 16 bis
del DL 137/2020 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda
____________.”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1]Si ricorda che in presenza di rateazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. a) del D.M.
30 gennaio 2015, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate
accordate (cfr. la circolare n. 126 del 26 giugno 2015, paragrafo 2.3).
[2] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono i seguenti:
- D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, articolo 13, primo comma: “L'interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli
interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento,
maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del
decreto stesso”;
- D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n.
402, articolo 3, comma 4: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la
maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni e integrazioni”.
Inoltre, il decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto
che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni
di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo
della Banca Centrale Europea.
Dal 16 marzo 2016 la misura dell’interesse di dilazione è pari al tasso del 6 per cento annuo
(cfr. la circolare n. 49 del 16 marzo 2016).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1480/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.