Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1515/2022

Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189, in favore dei cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese d’origine in ragione del conflitto in corso in Ucraina

Pubblicato: 04/04/2022 In vigore dal: 04/04/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189, in favore dei cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese d’origine in ragione del conflitto in corso in Ucraina

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 05-04-2022 Messaggio n. 1515 OGGETTO: Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189, in favore dei cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese d’origine in ragione del conflitto in corso in Ucraina L’articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce che: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. A partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto in corso in Ucraina, molti cittadini ucraini, titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo della deroga sopra richiamata, sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente in Italia o nel territorio di altri Stati. In base alle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 13, della legge n. 189/2002, il venire meno della condizione del rimpatrio definitivo, comporterebbe la revoca della prestazione. Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato all’Istituto che “in ragione della situazione di guerra in Ucraina e della conseguente impossibilità per i lavoratori che vi risiedevano di assicurare il rispetto della condizione di rimpatrio di cui all’art. 18, comma 13, della legge 189/2002, nelle more di una definizione più precisa dello status di tali persone in fuga dalla situazione di guerra, la condizionalità si possa ritenere sospesa per causa di forza maggiore. Conseguentemente, fino a quando non verranno a crearsi le condizioni per un rientro nel paese in condizioni di sicurezza, le prestazioni già in essere potranno continuare ad essere erogate anche in paesi diversi dall’Ucraina e in Italia”. Pertanto, in attesa di successive disposizioni che definiscano la condizione di tali soggetti, le Strutture territoriali dell’Istituto sono autorizzate a continuare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute in favore dei cittadini ucraini rimpatriati che, a causa del conflitto in corso, hanno lasciato il loro Paese d’origine per ristabilirsi in Italia o nel territorio di altri Stati. Infine, le Strutture territoriali che gestiscono i pagamenti dei trattamenti pensionistici in argomento sono invitate a definire con la massima urgenza le domande di variazione dell’ufficio pagatore, in modo da ridurre al minimo i disagi dei cittadini ucraini che richiedono la localizzazione dei pagamenti in Italia o in paesi diversi dall’Ucraina. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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