Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189, in favore dei cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese d’origine in ragione del conflitto in corso in Ucraina
Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189, in favore dei cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese d’origine in ragione del conflitto in corso in Ucraina
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 05-04-2022
Messaggio n. 1515
OGGETTO: Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche
riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189, in favore dei
cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese d’origine
in ragione del conflitto in corso in Ucraina
L’articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce che: “Salvo quanto
previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335”.
A partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto in corso in Ucraina, molti cittadini ucraini,
titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo della deroga
sopra richiamata, sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente
in Italia o nel territorio di altri Stati.
In base alle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 13, della legge n. 189/2002, il venire
meno della condizione del rimpatrio definitivo, comporterebbe la revoca della prestazione.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato all’Istituto che “in
ragione della situazione di guerra in Ucraina e della conseguente impossibilità per i lavoratori
che vi risiedevano di assicurare il rispetto della condizione di rimpatrio di cui all’art. 18,
comma 13, della legge 189/2002, nelle more di una definizione più precisa dello status di tali
persone in fuga dalla situazione di guerra, la condizionalità si possa ritenere sospesa per causa
di forza maggiore. Conseguentemente, fino a quando non verranno a crearsi le condizioni per
un rientro nel paese in condizioni di sicurezza, le prestazioni già in essere potranno continuare
ad essere erogate anche in paesi diversi dall’Ucraina e in Italia”.
Pertanto, in attesa di successive disposizioni che definiscano la condizione di tali soggetti, le
Strutture territoriali dell’Istituto sono autorizzate a continuare l’erogazione delle prestazioni
pensionistiche riconosciute in favore dei cittadini ucraini rimpatriati che, a causa del conflitto in
corso, hanno lasciato il loro Paese d’origine per ristabilirsi in Italia o nel territorio di altri Stati.
Infine, le Strutture territoriali che gestiscono i pagamenti dei trattamenti pensionistici in
argomento sono invitate a definire con la massima urgenza le domande di variazione
dell’ufficio pagatore, in modo da ridurre al minimo i disagi dei cittadini ucraini che richiedono la
localizzazione dei pagamenti in Italia o in paesi diversi dall’Ucraina.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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