Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza
Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 1° aprile 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-04-2020
Messaggio n. 1516
OGGETTO: Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in
favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione
dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge
n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga
del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 1° aprile 2020
Come è noto, l’articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto un congedo per la cura
dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da
uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite
complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è,
inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il richiamato articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva previsto la possibilità di fruire
dello specifico congedo a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto
con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, cioè entro il 3 aprile 2020.
Alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i
termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1516/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.