Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1562/2022
Assegno di natalità (c.d. bonus bebè). Requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari
Riferimento normativo
Assegno di natalità (c.d. bonus bebè). Requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 07-04-2022
Messaggio n. 1562
OGGETTO: Assegno di natalità (c.d. bonus bebè). Requisiti per i cittadini di
Paesi terzi non comunitari
1. Premessa
L’Assegno di natalità è disciplinato da diverse disposizioni di legge che si sono succedute nel
tempo e di seguito riepilogate:
- l’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio
2015, in base al quale l’assegno di natalità è stato corrisposto ai figli nati o adottati tra il 1°
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione
- l’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha riguardato
eventi verificatisi nel 2018, ed è stato corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo
anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
- l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso
nel nucleo familiare a seguito di adozione;
- l’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha confermato la
prestazione per ogni figlio nato o adottato nel 2020 fino al compimento del primo anno di età
ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, definendo
altresì gli stanziamenti annuali di budget;
- l’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ogni figlio nato o
adottato nel corso del 2021 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Per il 2022, la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita
l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021
e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a
seguito di adozione.
2. Nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari
Ciò premesso, con particolare riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per
la concessione della prestazione in argomento, la normativa prevedeva che i medesimi
dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” (di seguito, Testo unico).
Tuttavia, nel presupposto della tutela della maternità e dell’infanzia garantiti dalla Costituzione
italiana e alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione europea in tema di
divieto di discriminazioni arbitrarie, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale
nei confronti della disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive
proroghe.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha investito la Corte di giustizia dell’Unione europea
affinché si pronunciasse in via pregiudiziale; con la sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20),
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’assegno di natalità (e l’assegno di
maternità di cui aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) deve essere considerato
prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale, elencati
all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, per i quali i cittadini di Paesi
terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98/UE beneficiano del
diritto alla parità di trattamento.
Conseguentemente, alla luce dell’interpretazione pregiudiziale fornita dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea, atteso il contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo
34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 54/2022, depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme
istitutive del bonus bebè (e le successive proroghe sopra richiamate) nella parte in cui
subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non
comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 125, della legge n. 190/2014, nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto
all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello
Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti
medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto
dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di
soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. La suddetta illegittimità si estende
anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità illustrate in premessa e vigenti fino al
31 dicembre 2021.
Il pronunciamento della Corte Costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della
norma censurata antecedente alle modificazioni introdotte dall’articolo 3, comma 4, della legge
23 dicembre 2021, n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), che al fine di adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ha apportato significative
modifiche al citato articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 190/2014.
In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei
cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo
periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 41,
comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati
a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo
superiore a sei mesi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei
predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria
devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n.
238/2021, e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in
autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame
delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno
di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del
giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del
rapporto medesimo.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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