Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione
Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 14-04-2020
Messaggio n. 1608
OGGETTO: Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18. Sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito
e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione
1. Premessa
L’articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che: “In considerazione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1°
giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.”
Con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma, con
riferimento a Reddito e Pensione di Cittadinanza e Reddito di inclusione.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, istitutivo
del Reddito di Cittadinanza, ha previsto infatti una serie di obblighi di carattere comunicativo
entro termini perentori, a carico dei soggetti beneficiari di Rdc/Pdc, obblighi che ricadono
nell’ambito della sospensione disposta dal citato articolo 34. In analogia, vengono sospesi
anche i termini perentori afferenti alle comunicazioni in capo ai titolari di Reddito di Inclusione,
che condivide con il Reddito di Cittadinanza la natura di misura di contrasto alla povertà.
Di seguito vengono dettagliati gli obblighi interessati dall’intervento normativo emergenziale.
2. Variazioni del nucleo familiare
Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare
rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono ordinariamente tenuti a presentare
una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.
Ad eccezione delle ipotesi in cui le variazioni consistano in nascite e decessi, in tutti gli altri
casi la norma prevede anche l’ulteriore adempimento della presentazione di una nuova
domanda, posto che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello di
presentazione dell’ISEE aggiornata.
Pertanto, a seguito della norma di cui al citato articolo 34, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e
sino al 1° giugno i termini decadenziali previsti per la comunicazione della variazione del
nucleo.
Quindi, qualora la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, intervenga nel corso del
periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della
sospensione stessa.
Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine
decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo
eventuali proroghe.
Il nucleo percettore di RdC è altresì tenuto per legge a comunicare l’eventuale sopravvenienza
nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza
o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica,
posto che tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. Analoga
comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero
e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve
quelle per giusta causa.
Le predette comunicazioni avvengono mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo
“SR181”), che deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, ove non
diversamente specificato, pena la decadenza dal beneficio.
In applicazione del citato articolo 34, anche tali obblighi di comunicazione sono sospesi dal 23
febbraio 2020, fatte salve ulteriori proroghe, e la prestazione prosegue senza soluzione di
continuità.
Pertanto, qualora la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, intervenga nel corso del
periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della
sospensione stessa.
Se, diversamente, l’evento che determina la modifica della scala di equivalenza del nucleo si è
verificato prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e
riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma.
3. Variazioni dell’attività lavorativa
Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia
iniziata in corso di erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi
8 e 9, del D.L. n. 4/2019, l’avvio dell’attività e i redditi che ne derivano, devono essere
comunicati all’INPS mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), pena la
decadenza dal beneficio.
Conseguentemente, in applicazione dell’articolo 34 del decreto, l’obbligo di comunicazione
deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo,
sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione
sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere
al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.
Diversamente, per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo
trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma
fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare,
decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali
proroghe.
4. Variazioni patrimoniali
Il termine di 15 giorni, di cui all’articolo 3, comma 11, del D.L. n. 4/2019, entro il quale, a
pena di decadenza, devono essere comunicate, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc - Com
Esteso”, le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda
casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è sospeso dal 23
febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, ai sensi del medesimo articolo 34.
Analogamente, per quanto concerne il patrimonio mobiliare, è sospeso dal 23 febbraio 2020 il
termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da
donazioni o vincite.
In entrambi i casi, laddove, invece, le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni
precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di
sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.
5. Sospensione dei termini per il Reddito di inclusione (ReI)
In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1°
giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:
- all’obbligo, previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di
comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto
derivante dalla stessa.
- agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in
corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
Qualora l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti,
siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e
riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo
eventuali proroghe.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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