Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1621/2020
Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità
Riferimento normativo
Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 15-04-2020
Messaggio n. 1621
OGGETTO: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui
all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità
1. Premessa
Pervengono all’Istituto quesiti sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19 di cui
all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, nonché sulla compatibilità dello stesso con la
fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo
stesso nucleo familiare.
Premesso che il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei
servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e
che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e
sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare
(e non per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione
o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, si forniscono
di seguito alcuni chiarimenti in materia.
Preliminarmente si evidenzia che:
A) i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento
del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei
servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma
che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie),
possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla
citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
B) durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto
anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale,
alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad
esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso
ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
C) il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti
componenti la famiglia anagrafica[1] nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a
dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso
nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far
parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino
in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano
due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato
disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso,
potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di
assenza dell’altro genitore.
Si evidenzia altresì che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al
portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento
di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l’impiego (DID).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a
un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.
Conseguentemente, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in
“stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano
uno dei seguenti requisiti:
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un
soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro,
né di tipo subordinato né di tipo autonomo.
2. Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19
Congedo COVID-19
Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo
in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza
di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi
giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le
successive.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i
servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata
dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Congedo parentale
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del
congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo
familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile
fruire di giorni di congedo parentale.
Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi
giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui
agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso
figlio.
Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di
alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione
dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19
richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le
giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche
nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di
lavoro.
Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni)
percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno
del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e
DIS-COLL.
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale,
l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività
lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione
salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività
lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio
del congedo COVID-19.
Con l’occasione si precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi
trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del
congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché
un differente trattamento economico.
Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.
3. Situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19
Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore
può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un
evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può
fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare
oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo
COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione
separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se
chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo
indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se
nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di
maternità/paternità.
Lavoro agile
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità
smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa
non può comunque occuparsi della cura dei figli.
Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni)
fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una
cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato
come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto
alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo
COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da
parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Part-time e lavoro intermittente
Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un
valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo
COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di
pausa contrattuale dell’altro genitore.
Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020
L'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 precisa quali sono le incompatibilità del congedo
COVID-19 e tra di esse non esplicita le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le
quali è invece prevista dall'articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le
stesse e non anche con il congedo COVID-19.
Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle
predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore
presente nel nucleo familiare.
Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività
da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di
una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.
4. Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire
del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui
all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo
COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi
i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se
fruiti per lo stesso figlio.
Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile
cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.
Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole
generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.
Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate
di permesso.
In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite
riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta,
secondo le regole del part-time verticale.
È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore
presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui
all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici
diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite
l’utilizzazione di un solo istituto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89 si considera famiglia anagrafica l’insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
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