Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 30 settembre 2020. Istruzioni contabili
Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 30 settembre 2020. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 26-04-2021
Messaggio n. 1697
Allegati n.1
OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e
successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato
contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984,
nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I.
n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle
risorse stanziate per l’anno 2019, in favore delle imprese con periodi
di CIGS conclusi entro il 30 settembre 2020. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020 sono state fornite le istruzioni operative per la
fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai
contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di
autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre
2019 (cfr. il paragrafo 2 della citata circolare n. 100/2020).
Con il presente messaggio, vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le
imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui
periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020 (Allegato n. 1).
2. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di
lavoro.
La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta
dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per
il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale
il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di
solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege
608/1996".
3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione
del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2019
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di cui in premessa (cfr. l’Allegato n. 1),
per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato,
valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti
elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L982”, avente il
significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo
1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs.
n. 148/2015, anno 2019”;
• nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni
di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di pubblicazione del presente messaggio.
4. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile degli eventi oggetto del presente messaggio, trattandosi di
conguagli arretrati di sgravi contributivi con risorse stanziate nell’anno 2019, a valere per i
contratti di solidarietà i cui periodi si sono conclusi entro il 30 settembre 2020 (codice causale
“L982”) si adotterà il conto già in uso:
GAW37349 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto- legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle
Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2019.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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