Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 15-01-2021
Messaggio n. 171
OGGETTO: Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato
aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori
fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge
di bilancio 2021)
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha apportato
modifiche all’attuale assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste
dall’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, nei confronti dei lavoratori sottoposti a
provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche
patologie, cosiddetti fragili (comma 2 e 2-bis).
Si ricorda, come peraltro già precisato nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, che le
tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione
quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del
riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, l’articolo 1, comma 484, della legge n.
178/2020 ha modificato la previsione del comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n.
18/2020 eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di
indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena
con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”,
precedentemente previsto per l’anno 2020.
Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili di cui al
comma 2 dell’articolo 26, prorogata da ultimo fino al 15 ottobre 2020 dall’articolo 26, comma
1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1°
gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020).
Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento
per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come
illustrato nel messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020.
Come già precisato nel citato messaggio, la tutela prevede l’equiparazione del periodo di
assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di
malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della
documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali
territorialmente competenti. Si ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi
diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione
economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo
assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di
appartenenza.
Da ultimo, si fa presente che il citato articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020 ha
contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis
dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16
ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di
norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa
mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai
contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
anche da remoto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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