Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1750/2020

Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. 608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 ottobre 2019. Istruzioni conta

Pubblicato: 23/04/2020 In vigore dal: 23/04/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. 608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 ottobre 2019. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 24-04-2020 Messaggio n. 1750 Allegati n.1 OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. 608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 ottobre 2019. Istruzioni contabili 1. Premessa Con la circolare n. 133 del 7 novembre 2019 sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e ss.mm.ii., connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 marzo 2019[1]. Con il presente messaggio vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (Allegato n. 1). 2. Adempimenti delle Strutture territoriali La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e s.m.i. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2". 3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2018 Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (cfr. Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: • nell’elemento<CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L943”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018”; • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio. 4. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile degli eventi oggetto del presente messaggio, trattandosi di conguagli arretrati di sgravi contributivi con risorse stanziate nell’anno 2018, a valere per i contratti di solidarietà i cui periodi si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (codice causale L943), si adotterà il conto già in uso: GAW37340 Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto- legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2018. Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 133/2019. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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