Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 20
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Prime indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24-04-2020
Messaggio n. 1754
OGGETTO: Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”. Sospensione del versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi
dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Prime
indicazioni operative
Premessa
Nelle more dell’emanazione della circolare recante disposizioni in ordine all’ambito di
applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il presente
messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative, in relazione alla sospensione dei
termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.
Le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020,
in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano
disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020.
Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di
aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un
solo mese.
In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n.
23/2020, si rappresenta, altresì, che i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio
2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che
abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo
2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della
diminuzione del fatturato.
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi del medesimo comma 5, i termini di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza
nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi
gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività
istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
A tale riguardo si segnala che, ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali
interessati alla sospensione contributiva de qua, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri
competenti. Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno
fornite all’esito delle predette interlocuzioni con separato messaggio.
Si evidenzia, infine, che l’Istituto è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati
identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi ai sensi delle citate
disposizioni.
Modalità di sospensione
Aziende con dipendenti
Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso
Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti,
ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020. L’Istituto provvederà
all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda
interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai
sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco
temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale
operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto già precisato.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1°
aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione
sotto riportati:
“N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
“N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
“N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.
Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica
anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione
previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il
trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo
della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia
contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota
a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le
indicazioni di cui al paragrafo successivo.
A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo
ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione
separata).
Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della
sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n.
23/2020, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso
Uniemens.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi
dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco
temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale
operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al
paragrafo introduttivo.
Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso
Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento
<CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “28”, avente il significato di “Sospensione
contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18,
commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso
Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento
<CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “29”, avente il significato di “Sospensione
contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18,
commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Per i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso
Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento
<CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “30”, avente il significato di “Sospensione
contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18,
comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Inoltre, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali
prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i liberi professionisti tenuti al
versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente.
Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione
pubblica
Le Aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, e che
hanno ricevuto il codice autorizzativo, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-
ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando gli specifici elementi dedicati alla
sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore. In particolare:
• <ContributoSospesoCalam> se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
• <ConttibutoSospesoPrev> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es.
ex INADEL);
• <ContributoSospesoCred> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
• <ContributoSospesoENPDEP> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.
Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 31
maggio 2020.
In ordine a quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020, si rinvia,
per la sospensione delle contribuzioni minori, all’utilizzo del codice “N970”.
Artigiani e Commercianti
Si rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, al vaglio ministeriale.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4
dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente.
Si evidenzia che le aziende agricole che, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge
n. 18/2020, si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso
dall’8 marzo al 31 marzo 2020 sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi
on-line. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con specifica news nei servizi
telematici.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e
compartecipazione familiare
Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4,
dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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