Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 e dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 e dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30-04-2021
Messaggio n. 1761
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Modalità di presentazione delle domande di accesso
alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale
in deroga riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge
n. 178/2020 e dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n.
41/2021
1. Quadro normativo
L’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, ha definito
l’ambito di intervento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, individuando le seguenti prestazioni erogabili:
1. prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, dell’indennità ASpI/NASpI e
del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula
di un contratto di solidarietà;
2. prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell’indennità di mobilità
o di ASpI/NASpI, da riconoscersi esclusivamente ai lavoratori in possesso dei requisiti
indicati dal medesimo articolo 5 del decreto;
3. assegni straordinari a sostegno del reddito riconosciuti, nell’ambito di processi di
agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
4. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale
anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, all’articolo 1, comma
714, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, si applichino anche ai trattamenti di
integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della medesima
legge, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste
derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.
Il successivo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, entrato in vigore il 23 marzo 2021,
all’articolo 9, comma 3, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, possano estendersi
anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell’articolo 8 del
medesimo decreto-legge n. 41/2021.
Conseguentemente, al novero delle prestazioni erogabili dal Fondo si aggiunge una nuova
prestazione integrativa, secondo le seguenti modulazioni:
1. prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti
e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una
durata massima di dodici settimane;
2. prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti
e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una
durata massima di 28 settimane.
Trattandosi di una prestazione integrativa della misura, la sua durata sarà pari a quella della
prestazione di integrazione salariale in deroga, di cui ne segue le sorti e il regime normativo.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle istanze
di accesso alla prestazione in argomento.
2. Presentazione della domanda di accesso: condizioni, termini e modalità
La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata dal datore di lavoro
esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del
titolare ovvero del legale rappresentante:
1. gli estremi dell’istanza o delle istanze di CIGD, rispetto alla quale o alle quali si richiede
l’integrazione del Fondo;
2. la stima dell’importo complessivo;
3. l’elenco analitico dei beneficiari contenente: i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di
lavoro (Qualifica – Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento e al numero
medio di ore mensili;
4. la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine
alla veridicità dei dati retributivi dei singoli lavoratori dichiarati in allegato alla domanda,
resa ai sensi degli articoli 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
A parziale rettifica di quanto disposto con la circolare n. 28/2021, si precisa che la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di
inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso.
Conseguentemente, devono ritenersi non operative le disposizioni fornite al paragrafo 5 della
citata circolare n. 28/2021, nella parte in cui prevedono che le domande devono essere
presentate “entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo”.
Qualora la domanda abbia a oggetto più istanze di CIGD, riferite a periodi differenti, il
suddetto termine di decadenza decorrerà dalla data di inizio del periodo di sospensione più
anteriore.
A titolo esemplificativo:
Domanda di CIGD per unità produttiva 01: dal 11/01/2021 al 04/04/2021
Domanda di CIGD per unità produttiva 02: dal 01/01/2021 al 28/03/2021
Domanda di CIGD per unità produttiva 03: dal 01/02/2021 al 25/04/2021
Termine di presentazione della domanda di integrazione al Fondo: 28/02/2021
Nel caso in cui, alla data di pubblicazione del presente messaggio, il suddetto termine
risultasse già scaduto, la domanda potrà essere presentata, sempre a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
Le domande prive dei dati richiesti, ovvero presentate oltre il termine indicato o con modalità
difformi rispetto a quelle sopra illustrate, non potranno essere acquisite e conseguentemente
istruite.
3. Istruzioni operative per la presentazione delle domande
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la
tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, opzione “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.
Si accede alla procedura autenticandosi tramite codice fiscale e, alternativamente, tramite:
PIN rilasciato dall’INPS (non più utilizzabile a decorrere dal 1 ottobre 2021);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande
nonché per l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione
stessa, nella sezione “Area di Download”.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà selezionare il “Fondo Trasporto Aereo” e
scegliere il tipo di prestazione “Prestazioni integrative CIGD”.
La domanda può essere salvata in uno stato di bozza e poi recuperata successivamente,
rientrando nel sito dell’Istituto, per permettere l’acquisizione degli allegati in momenti
differenti, ma non potrà essere inviata e quindi protocollata senza tutti gli allegati richiesti.
Al momento della compilazione della domanda, la procedura proporrà, tramite un menu a
tendina, tutte le domande di CIGD disponibili, consentendo all’azienda di selezionare quelle
rispetto alle quali è possibile richiedere l’integrazione al Fondo.
La domanda può riguardare solo istanze di CIGD riferite a eventi contraddistinti dalla
medesima causale. Pertanto, in presenza di domande di CIGD collegate a eventi riconducibili
sia alla causale "COVID 19 L. 178/20” che alla causale”COVID 19 - DL 41/21”, l’azienda
dovrà presentare domande distinte per gruppi di richieste di CIGD aventi la medesima causale.
Qualora le istanze di CIGD da integrare si riferiscano a periodi differenti, la procedura in
automatico imposterà, come inizio periodo della domanda di prestazione integrativa, la data
d’inizio del primo periodo di sospensione in ordine di tempo e, come fine, la data di fine
dell’ultimo periodo, tra quelli richiesti con le domande di CIGD per le quali l’azienda richiede
l’integrazione.
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente esempio:
Domanda di CIGD per unità produttiva 01: dal 11/01/2021 al 04/04/2021
Domanda di CIGD per unità produttiva 02: dal 01/01/2021 al 28/03/2021
Domanda di CIGD per unità produttiva 03: dal 01/02/2021 al 25/04/2021
Periodo della domanda di integrazione al Fondo: dal 01/01/2021 al 25/04/2021
Completata l’acquisizione della domanda ed effettuato l’invio, la domanda verrà protocollata e
sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Come anticipato, le domande devono essere presentate esclusivamente on-line con le modalità
sopra indicate. Conseguentemente, non saranno considerate utilmente presentate le eventuali
domande inoltrate con modalità diverse. Tali domande, potranno essere ripresentate,
avvalendosi della procedura telematica descritta, nel rispetto dei termini sopra indicati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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