Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 19,
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Aspetti contributivi ed istruzioni operative per la compilazione dell’Uniemens. Modalità operative pagamenti diretti. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27-04-2020
Messaggio n. 1775
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli
n. 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di
cui agli articoli n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Aspetti
contributivi ed istruzioni operative per la compilazione dell’Uniemens.
Modalità operative pagamenti diretti. Istruzioni contabili e fiscali.
Variazioni al piano dei conti
Premessa
Con la circolare n. 38 del 12 marzo 2020 sono state illustrate le misure di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate
dal Governo con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le ulteriori disposizioni in materia
di estensione alle imprese operanti sul tutto il territorio nazionale dei trattamenti ordinari di
integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, adottate dal Governo
con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono
tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali e le istruzioni operative e contabili relative
ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.
1. Aspetti contributivi
Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ovvero di assegno ordinario,
per espressa disposizione normativa, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Il contributo addizionale non è dovuto altresì nei casi di integrazione salariale in deroga,
trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile (art. 13, comma 3, del D.lgs.
n. 148/2015).
Si precisa inoltre che le suddette fattispecie, per quanto attiene alle prestazioni di spettanza del
lavoratore anticipate dal datore di lavoro, soggiacciono alla disciplina prevista dall'articolo 7,
comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).
Per quanto attiene all'ipotesi di accesso all'integrazione salariale ordinaria con causale COVID-
19 da parte del datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale
straordinaria, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 9/2020, come modificato dal comma
6 dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020, e dal medesimo articolo 20, si precisa quanto segue.
I predetti articoli prevedono che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sospende, con
apposito decreto, gli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata,
individuando altresì una nuova data di scadenza del termine di durata della medesima
prestazione, collocata alla fine del periodo di cassa integrazione ordinaria richiesta per COVID-
19.
Il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione straordinaria
autorizzata, di cui al predetto decreto ministeriale, decorre dalla fine del periodo di paga in
corso alla scadenza del termine di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria,
come prorogato dal decreto medesimo.
Inoltre, tenuto conto che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai
sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 9/2020 e dell’articolo 19 del D.L. n 18/2020 non sono
conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n.
148/2015, si precisa che tali periodi non rilevano neanche ai fini della determinazione della
misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto
legislativo - eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi di integrazione
salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria interrotti ai sensi
dell’articolo 14 del D.L. n. 9/2020 o dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020.
Si ricorda altresì che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di
assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno continuare a
versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio
delle prestazioni erogate ai lavoratori (cfr. la circolare n. 70/2007).
Per gli obblighi contributivi ricadenti durante i periodi di sospensione di cui al D.L. n. 9/2020 e al
D.L n. 18/20 si rimanda ai chiarimenti forniti con le circolari n. 38/2020 e 47/2020.
2. Modalità operative prestazioni a conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di
integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende
dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio
“Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende,
unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO
che per il Fondo di integrazione salariale (FIS) che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime
ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti
dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di
afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i
codici di conguaglio già in uso (“L038” “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST
D.lgs.148/2015”; “L001” “Conguaglio assegno ordinario”). Si precisa che le modalità operative
di conguaglio rimangono quelle già indicate nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n.
170/2017.
Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e
dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti.
Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13
del decreto-legge n. 9/2020 e ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n.
18/2020
CIGO - articolo13, comma 1, del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020)e
articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020).
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di
lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L048”, avente il significato di “Conguaglio CIGO
art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice di nuova istituzione “L068”, avente il
significato di “Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020”, e nell’elemento
<CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa
all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n.
9/2020 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno
indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non
ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice
“T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata
tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i
termini di decadenza delle autorizzazioni.
Assegno ordinario - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà
bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti
(paragrafi A e C della circolare n. 38/2020)earticolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020: FIS e
Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020).
In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire
da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i
loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo
(ticket).
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR”già in uso per gli eventi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti
con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le
seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento
<Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia
dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento
espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda
alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto
dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della
domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere
ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata
all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà
essere valorizzato con il codice evento “AOR”.
Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna
domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento
<FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro
dovranno operare nel seguente modo.
Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; negli elementi
<CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di
<FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il
relativo importo.
A tal fine, le aziende autorizzate all’assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le
aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale “L003”, avente il significato di
“Conguaglio assegno ordinarioai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020”,
ovvero il codice causale di nuova istituzione “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno
ordinario ai sensi degli art.19 e 21 del decreto legge n. 18/2020”.
Le aziende autorizzate all’assegno ordinario e iscritte al Fondo di integrazione salariale che
occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale “L005”,
avente il significato di “Conguaglio assegno ordinarioai sensi dell’articolo 13 comma 4 del
decreto-legge n. 9/2020”.
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata
tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i
termini di decadenza delle autorizzazioni.
Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 9/2020
(paragrafo B della circolare n. 38/2020) e ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n.
18/2020(paragrafo B della circolare n. 47/2020)
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di
lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L049”, avente il significato di “Conguaglio CIGO
art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il nuovo codice causale “L069” avente il significato
di “Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020” e nell’ elemento
<CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’
autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata
tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque
entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n.
9/2020 e dell’articolo 20 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare in
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non
ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice
“T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Assegno ordinario ai sensi dell‘articolo 21 del D.L. n.18/2020
I datori di lavoro interessati, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, utilizzeranno le
modalità operative relative all’assegno ordinario di cui al precedente punto. In particolare,
valorizzeranno il codice causale “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai
sensi degli art. 19 e 21 del decreto-legge n. 18/2020”.
2.1. Precisazioni
Con riferimento agli adempimenti informativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro autorizzati
alle integrazioni salariali in argomento, si evidenzia che, come precisato anche con le circolari n.
38/2020 e n. 47/2020, le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono
anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e
dell’assegno ordinario.
Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall’articolo 15 del D.L. n.
9/2020 e dall’articolo 22 del D.L. n. 18/2020, l’erogazione della prestazione avverrà, invece,
esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto (cfr. il paragrafo D
della circolare n. 38/2020 e il paragrafo F della circolare n.47/2020).
Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a
pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione
della prestazione.
Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per
l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza
l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.
Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una
frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento
esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto,
mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei
lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
Ferme restando le modalità operative sopra descritte, si precisa che, in presenza di obbligo del
versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che
godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, è necessaria nel flusso
Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.
Con riferimento agli assegni erogati, in applicazione dell’articolo 19, comma 6, del D.L. n.
18/2020, dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall'articolo 27, comma 1, del
D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro, al fine di consentire l’accredito della contribuzione
correlata sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, dovranno comunque provvedere
all’invio dei flussi Uniemens come indicato, con specifico riferimento alle prestazioni autorizzate
dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), al paragrafo 6.2 della circolare n.
53/2019.
3. Modalità operative pagamenti diretti
Ai fini dell’individuazione delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.L. n.
9/2020, nonché degli articoli 19, 20 e 21del D.L. n. 18/2020, di seguito si elencano i nuovi
codici evento che sono stati creati all’interno del codice intervento 100.
“56” - Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art 13) - Fondo ordinario
“57” - Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art. 13) - Fondo Deroga d.lgs. n. 148/15
“58” - Emergenza COVID-19 Interruzione CIGS (DL 9/2020 Art.14) - Fondo
“59” - COVID 19 Nazionale (DL n. 18/20, art.19,) Fondo ordinario
“60” - COVID-19 Nazionale (DL 18/2020 Art. 19) - Fondo Deroga d.lgs n. 148/15
“61” - COVID-19 nazionale Sospensione CIGS (DL 18 /2020 Art.20) - Fondo speciale
“26” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo ordinario
“27” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo Art. 13 comma 1
“28” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo Art. 13 comma 4
“29” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 - Fondo ordinario
“30” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 - Fondo Art. 19
Le domande di CIG in deroga Regionali sono individuate dai “numeri decreto” convenzionali
33191, 33192, 33193, il cui codice intervento è “699”.
Per le aziende cosiddette plurilocalizzate, invece, i trattamenti sono concessi direttamente dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con appositi decreti che saranno individuati su
Sistema Unico con il codice intervento n. “667” e il codice evento: “672” - CIG in deroga
COVID-19 Aziende plurilocalizzate.
4. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alle prestazioni a carico dello Stato, disciplinate dal decreto-legge n. 9/2020 e
dal decreto-legge n. 18/2020, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri
per il mantenimento del salario (GAU).
4.1 Prestazioni a conguaglio Uniemens
Gli oneri per le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite
il sistema del conguaglio dei contributi saranno rilevati ai conti di nuova istituzione.
Cassa integrazione salariale ordinaria - articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 (paragrafo A
della circolare n. 38/2020)
GAU30231 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi assegni al nucleo familiare ove spettanti corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, e ai lavoratori
dipendenti ivi residenti o domiciliati, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al
DM 5/2/69 - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
da abbinare al codice elemento “L048 – conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”.
Cassa integrazione salariale ordinaria - art. 19, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020
(paragrafo A della circolare n. 47/2020)
GAU30310 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria
corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L068 – conguaglio CIGO art. 19 del Decreto-legge n. 18/2020.
Assegno ordinario - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà
bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti
(paragrafi A e C della circolare n. 38/2020)
GAU30232 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai
dipendenti ivi residenti o domiciliati, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) o agli altri
Fondi di solidarietà, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art.
13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
da abbinare al codice elemento “L003 – conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13
comma 1 del decreto-legge n. 9/2020”.
Assegno ordinario per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale con più di 5
dipendenti (paragrafo C della circolare n. 38/2020)
GAU30236 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 -
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, ammessi a conguaglio con
il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 13, comma 4 del Decreto legge 2 marzo 2020,
n. 9;
da abbinare al codice elemento “L005 - conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13
comma 4 del decreto-legge n. 9/2020”.
Assegno ordinario - articolo 19, comma 1, del D.L. n.18/2020: FIS e Fondi di solidarietà
bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020)
GAU30311 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia
di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30330 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19,
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR), ammessi a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo
2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30331 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19,
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR), ammessi a
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge
del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30332 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19,
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane (FER) - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19,
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30333 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19,
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR),
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30334 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19,
iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR), ammessi a
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69- art. 19, comma 1 del Decreto legge
del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30335 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi
erariali e degli altri enti pubblici (GER), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al
DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30336 - rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza
(ISR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1
del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30337 - rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR), ammessi a conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17
marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30338 - rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti
al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR), ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
del Decreto legge n. 18/2020.
Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria – articolo 14
del D.L. n. 9/2020 (paragrafo B della circolare n. 38/2020)
GAU30233 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi assegni al nucleo familiare ove spettanti corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle
aziende con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 che hanno
sospeso il programma di CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 - art. 14, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
da abbinare al codice elemento “L049 - conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”.
Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria – articolo 20
del D.L. n. 18/2020 (paragrafo B della circolare n. 47/2020)
GAU30317 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria
corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti
dall’emergenza COVID19, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS,
ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 20 del Decreto
legge del 17 marzo 2020, n.18;
da abbinare al codice elemento “L069 - Conguaglio CIGO art. 20 del Decreto legge n.
18/2020”.
4.2 Prestazioni a pagamento diretto
Per le prestazioni di cassa integrazione ordinaria e relativi assegni al nucleo familiare,
individuate dai codici evento “56” e “59”, la rilevazione in contabilità dei relativi oneri avverrà ai
conti già in uso, così come previsti dal messaggio n. 3209/2017.
Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno poste in
pagamento tramite la procedura “pagamenti accentrati”.
Cassa integrazione salariale ordinaria e Assegno ordinario - articolo 13 del D.L. n. 9/2020
(paragrafo A della circolare n. 38/2020)
GAU30241 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
relativi assegni al nucleo familiare, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori
dipendenti ivi residenti o domiciliati - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU30242 – per rilevare l’onere relativo all’assegno ordinario corrisposto direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite
dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) o agli altri Fondi di solidarietà - art. 13, comma 1
del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Cassa integrazione salariale ordinaria e Assegno ordinario – articolo 19 del D.L. n. 18/2020
(paragrafo A della circolare n. 47/2020)
GAU30315 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su
tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 19, comma 1 del Decreto legge
del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30316 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposto direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30350 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art.
19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30351 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo
(FCR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30352 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo
2020, n. 18;
GAU30353 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del
Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30354 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti
italiani (FOR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30355 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto
legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30356 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese
Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17
marzo 2020, n. 18;
GAU30357 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste
Italiane (PIR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30358 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19,
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.
Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria- (paragrafo B
della circolare n. 38/2020)
GAU30243 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria,
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende con unità produttive situate nelle
aree colpite dall’emergenza COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS - art. 14,
comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 20 del Decreto-legge n. 18/2020- (paragrafo B
della circolare n. 47/2020)
GAU30319 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 che sono stati autorizzati alla sospensione
dei programmi di CIGS – art. 20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18.
Assegno ordinario per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale, con più di 5
dipendenti (paragrafo C della circolare n. 38/2020)
GAU30246 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposto direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di
5 dipendenti, con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 - art. 13,
comma 4 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Cassa integrazione in deroga (paragrafo D della circolare n. 38/2020)
GAU30161 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e
relativi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore
privato e agricolo, con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai
lavoratori ivi residenti o domiciliati - art. 15, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Cassa integrazione in deroga per i lavoratori di aziende nelle Regioni Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna (paragrafo E della circolare n. 38/2020)
GAU30162 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e
relativi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore
privato e agricolo, con unità produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
colpite dall’emergenza COVID-19, oppure residenti o domiciliati nelle predette Regioni - art. 17,
comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
Cassa integrazione in deroga - articolo 22 del D.L. n. 18/2020 - (paragrafo F della circolare n.
47/2020)
GAU30318 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e
connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su
tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del Decreto
legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30324 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e
connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più unità
produttive “plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
TNR30318 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga,
corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza
COVID-19 – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
BOR30318 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga,
corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza
COVID-19 – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
I debiti per le prestazioni, relative ai decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020, erogate con la
procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto di nuova
istituzione:
GAU10160 – debiti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, gli assegni
ordinari e le indennità ai lavoratori - articoli 13, 14, 15, 16, 17 del Decreto legge 2 marzo 2020,
n. 9 - articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
mentre per le prestazioni relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per i Fondi di
solidarietà del Trentino e di Bolzano-Alto Adige verranno utilizzati i seguenti nuovi conti di
debito:
TNR10318 - per rilevare i debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori
– art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
BOR10318 – per rilevare i debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori
– art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.
Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno ordinario, con onere
a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti conti (sezione Dare):
GAU32142 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) – art. 13, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU32146 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) - art. 13, comma 4, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU32143 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di integrazione
salariale (FIS) – art. 19, comma 1, del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32150 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale del Credito (FBR) – art. 19, comma 1, del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32151 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale del Credito Cooperativo (FCR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo
2020, n. 18;
GAU32152 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) – art. 19, comma 1 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32153 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del
17 marzo 2020, n. 18;
GAU32154 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà
Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17
marzo 2020, n. 18;
GAU32155 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER)
– art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32156 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) – art. 19, comma 1 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32157 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale del gruppo Poste Italiane (PIR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo
2020, n. 18;
GAU32158 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del
settore Marittimo (SMR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
in contropartita (sezione Avere) dei conti già in uso della serie *22XXX delle casse
pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
Per la contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’articolo
26 della legge n. 41/1986, è istituito il nuovo conto GAU22100.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in
uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione dei seguenti codici bilancio di
nuova istituzione:
“3217 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID-19 – artt. 13, 14, 15, 16, 17
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) -
GAU”;
“3219 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cigo, assegni ordinari, Cig
in deroga - artt. 19,20,21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 – GAU”;
“3220 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cig in deroga - art. 22 D.L.
17 marzo 2020, N. 18 – TNR”;
“3221 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cig in deroga - art. 22 D.L.
17 marzo 2020, N. 18 – BOR”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:
GAU24241 – per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite
dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate
- art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020;
GAU24242 – per il recupero e il reintroito dell’assegno ordinario ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai
lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS), o agli altri Fondi di solidarietà - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo
2020, n. 9;
GAU24243– per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite
dall’emergenza COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS - art. 14, comma 1, del
Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24246 – per il recupero e il rentroito dell’assegno ordinario ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, con unità
produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 - art. 13, comma 4, del Decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24161 – per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e
relativi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità
produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori ivi residenti o
domiciliati - art. 15, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24162 - per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e
relativi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità
produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna colpite dall’emergenza
COVID-19, oppure residenti o domiciliati nelle predette Regioni - art. 17, comma 1, del Decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24315 - per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24316 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020,
n. 18;
GAU24350 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge
del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24351 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19, comma 1 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24352 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
(FER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24353 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19,
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24354 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 19, comma 1 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24355 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e
degli altri enti pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24356 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza
(ISR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24357 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19, comma 1 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24358 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17
marzo 2020, n. 18;
GAU24319 - per il recupero e il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID19 che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di
CIGS – art. 20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18;
GAU24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e
connessi ANF, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24324 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e
connessi ANF, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più unità produttive
“plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 – art.
22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
TNR24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 5 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
BOR24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 5 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
Ai citati conti vengono abbinati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, i
seguenti codici bilancio di nuova istituzione:
“1169 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – artt. 13, 14, 15, 16, 17 del decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9 (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) - GAU”;
“1171 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – artt. 19, 20, 21 e 22 del Decreto legge del
17 marzo 2020, n. 18 – GAU”;
“1172 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – art. 22 del Decreto legge del 17 marzo
2020, n. 18 – TNR”;
“1173 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – art. 22 del Decreto legge del 17 marzo
2020, n. 18 – BOR”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire,
saranno imputati ai seguenti conti esistenti: GAU00030, TNR00130 e BOR00130 mediante la
ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per
prestazioni”.
I codici bilancio “1169 – 1171 - 1172 e 1173”, sopra menzionati, evidenzieranno anche
eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
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