Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1797/2021
Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione
Riferimento normativo
Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 04-05-2021
Messaggio n. 1797
OGGETTO: Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni
riguardanti lo schema di fideiussione
Con il messaggio n. 216 del 20 gennaio 2016 è stato reso noto lo schema di contratto di
fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla
prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall’articolo 4,
commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Le relative disposizioni amministrative, riguardanti l’accesso alla citata prestazione, sono state
emanate con le circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014.
Con il presente messaggio si forniscono precisazioni operative relativamente alla
predisposizione della garanzia fideiussoria.
Al riguardo, la legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro
deve presentare all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli
obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, avente ad oggetto il versamento
anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Ciò premesso, si fa riferimento all’articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di contratto di
fideiussione, relativo alla validità ed efficacia della garanzia fideiussoria, per chiarire sul piano
operativo che nella redazione del suddetto contratto le cc.dd. date di “Scadenza Ultima” e
“Scadenza Finale” non devono essere indicate, in quanto le stesse vengono calcolate d’ufficio
dall’Istituto.
Pertanto, si ricorda che le suddette scadenze non devono essere in alcun modo valorizzate.
Laddove valorizzate, infatti, è necessario che le Strutture territoriali dell’Istituto richiedano alle
aziende esodanti e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione, con
conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di
lavorazione dei piani stessi.
Si ricorda, per completezza, che la “Scadenza Ultima” si riferisce alla più lontana tra le date di
scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto di quantificazione dell’onere, originariamente
allegato al contratto di fideiussione. La “Scadenza Finale”, invece, viene determinata
calcolando la decorrenza di sei mesi dalla “Scadenza Ultima”, con la conseguenza che da tale
momento la fideiussione cessa automaticamente a ogni effetto, anche in assenza di
restituzione dell’originale dell’atto.
Nel ricordare, infine, che il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione in
oggetto dovrà essere redatto esclusivamente secondo lo schema allegato al richiamato
messaggio n. 216/2016, si ribadisce che il predetto schema non può essere modificato.
Per le ulteriori indicazioni concernenti lo schema di fideiussione oggetto del presente
messaggio, restano ferme le precisazioni fornite con il messaggio n. 4095/2016.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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