Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1797/2021

Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione

Pubblicato: 03/05/2021 In vigore dal: 03/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 04-05-2021 Messaggio n. 1797 OGGETTO: Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione Con il messaggio n. 216 del 20 gennaio 2016 è stato reso noto lo schema di contratto di fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Le relative disposizioni amministrative, riguardanti l’accesso alla citata prestazione, sono state emanate con le circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Con il presente messaggio si forniscono precisazioni operative relativamente alla predisposizione della garanzia fideiussoria. Al riguardo, la legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro deve presentare all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. Ciò premesso, si fa riferimento all’articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di contratto di fideiussione, relativo alla validità ed efficacia della garanzia fideiussoria, per chiarire sul piano operativo che nella redazione del suddetto contratto le cc.dd. date di “Scadenza Ultima” e “Scadenza Finale” non devono essere indicate, in quanto le stesse vengono calcolate d’ufficio dall’Istituto. Pertanto, si ricorda che le suddette scadenze non devono essere in alcun modo valorizzate. Laddove valorizzate, infatti, è necessario che le Strutture territoriali dell’Istituto richiedano alle aziende esodanti e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione, con conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di lavorazione dei piani stessi. Si ricorda, per completezza, che la “Scadenza Ultima” si riferisce alla più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto di quantificazione dell’onere, originariamente allegato al contratto di fideiussione. La “Scadenza Finale”, invece, viene determinata calcolando la decorrenza di sei mesi dalla “Scadenza Ultima”, con la conseguenza che da tale momento la fideiussione cessa automaticamente a ogni effetto, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto. Nel ricordare, infine, che il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione in oggetto dovrà essere redatto esclusivamente secondo lo schema allegato al richiamato messaggio n. 216/2016, si ribadisce che il predetto schema non può essere modificato. Per le ulteriori indicazioni concernenti lo schema di fideiussione oggetto del presente messaggio, restano ferme le precisazioni fornite con il messaggio n. 4095/2016. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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