Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti. Indicazioni operative. Istruzioni contabil
Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-05-2021
Messaggio n. 1836
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal
versamento dei contributi previdenziali per aziende che non
richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti.
Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
1. Premessa
L’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale,
riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la
gestione del suddetto esonero contributivo.
Come già chiarito nella richiamata circolare, il comma 16 del citato articolo 12 specifica che la
misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea,
recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863), e
successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima Comunicazione.
Pertanto, nel far presente che l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero di cui all’articolo
12 citato è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, si rende noto che il
predetto aiuto è stato autorizzato con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.
Con riferimento all’ambito di applicazione della misura si precisa che, come previsto dal
“Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19”, punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C
(2020) 3156 dell'8 maggio 2020:“Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere
valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti
accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o
garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla
sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato
esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".
Il suddetto principio è stato richiamato anche dalla Decisione C (2021) 1376 final del 23
febbraio 2021. Pertanto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero
in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che
svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” - Financial and insurance
activities.
Si ricorda che la sezione “K” della NACE (ossia la classificazione statistica delle attività
economiche nella Comunità europea), con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice
a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici ATECO
(a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della divisione “K” della
classificazione ATECO 2007.
Sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di fruire dell’esonero in trattazione i datori di lavoro del
settore agricolo, come espressamente previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge
n. 137/2020.
Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per la richiesta
di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.
2. Istruzioni operative
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS,
tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e
sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per
l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda
beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale
dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di
integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti
per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o,
nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui
intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno
2020.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata
prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui
si intende esporre l’esonero medesimo.
Considerato che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo,
disciplinati dalla medesima fonte normativa ovvero da fonti diverse, si basano sul principio
dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva,
l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero
contributivo. Pertanto, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva,
l’azienda può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure
all’esonero in argomento. Tale alternatività, espressamente prevista con riferimento alle
misure disciplinate dalla medesima fonte normativa, deve essere assicurata anche nel caso in
cui le misure in trattazione siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a
sovrapporsi nella medesima finestra temporale.
Ne consegue che, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva,
l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero
contributivo, a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.
Pertanto, l’operatore della Struttura INPS territorialmente competente - solo dopo aver
verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale
COVID-19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima
matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, per la quale richiede il c.a.
“2Q” - può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il predetto codice di autorizzazione alla
posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021,
dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo “Cassetto previdenziale”.
Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si rimanda a quanto disposto dalla
circolare n. 24/2021.
Si rammenta, al riguardo, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base
delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la
contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia
ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo
quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda
avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 –
agosto 2021).
Inoltre, come già indicato nella circolare n. 24/2021, l’esoneroin trattazione, in continuità con
quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia
espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale
all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, in virtù dell’espressa previsione di cui al comma 114 dell’articolo 1
della medesima legge, secondo il quale: “L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a
115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Al riguardo, si precisa che l’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo
lavoratore. Pertanto, se alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro vi sono lavoratori
giovani per i quali si intende fruire dell’incentivo strutturale di cui alla legge n. 205/2017,
nonché altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per
questi ultimi si può fruire della misura di esonero previsto dall’articolo 12, commi 14 e 15, del
decreto-legge n. 137/2020.
Considerata la durata massima dell’esonero prevista dal richiamato articolo 12, pari a quattro
settimane, resta fermo che lo stesso potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla
denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.
2.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni
private. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo
codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137”, mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il
relativo importo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante,
dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig),
chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.
2.2 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Istruzioni per la compilazione della sezione Lista PosPa del flusso
Uniemens
Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle per
cui è concesso l’esonero in oggetto, ottenuto il codice di autorizzazione “2Q”, avranno cura di
compilare la ListaPosPA valorizzando secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e
l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, relativo ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio
2021 dovrà essere compilato per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “18” avente il
significato di “Sgravio Art. 12 del DL 28 ottobre 2020, n. 137”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che tale recupero potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi
esclusivamente nei flussi Uniemens - “ListaPosPA” di competenza dei mesi di aprile, maggio,
giugno, luglio e agosto 2021.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
3. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 12, commi 14 e 15,
del decreto-legge n. 137/2020, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi
degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) il seguente conto:
- GAW37182 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro privati che non richiedono
i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegni ordinari e cassa integrazione in deroga
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 - articolo 12, commi 14 e
15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà
contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite
nel paragrafo 2.1. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso
Uniemens e riportate nel DM2013 “virtuale” al codice “L904”, “Conguagli Sgravio Articolo 12
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.
Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione dello sgravio a favore dei datori di lavoro
privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica che esporranno il beneficio spettante
secondo le indicazioni operative di cui al paragrafo 2.2.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
La variazione intervenuta al piano dei conti è contenuta nell’Allegato n. 1.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37182
Denominazione completa Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di
lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione
salariale ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione
salariale in deroga a seguito degli eventi epidemiologici da
Covid 19 - articolo 12, commi 14 e 15, del Decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge
18 dicembre 2020, n. 176.
Denominazione abbreviata SGR.CTR.DAT.LAV.PRIV.NO CIG-ART.12CO14,15DL137/20
Validità e movimentabilità 0 4 / 2 0 2 1 –M/P10
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