Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1867/2020
Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
Riferimento normativo
Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-05-2020
Messaggio n. 1867
OGGETTO: Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni
e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in
possesso di contribuzione agricola
Premessa
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell’anzianità
contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e
ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, si forniscono le
seguenti precisazioni.
L’articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della
definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative
interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota
in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità
contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere
conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Come ricordato nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 120 del 2013, nel cumulo e nella
totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta
dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla
data di presentazione della domanda.
La legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a
carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma
retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell’Assicurazione generale obbligatoria
(AGO) già prevista dall’articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che l'importo
della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai
contributi versati presso le gestioni.
La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente
intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l’articolo 7 del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239
dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e
sulla ricongiunzione.
Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (legge n. 228/2012) e
totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate
a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.
1. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto
e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del
trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione
Nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii
oltrechè nei casi di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006, ove vi sia presenza di
contribuzione agricola, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva non coincidente,
opera il principio secondo il quale l’AGO deve essere considerata come una forma pensionistica
unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
Ciò, in linea di continuità con quanto già illustrato con la circolare n. 9/2008 (paragrafo 2) in
materia di prestazioni in regime di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006.
I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e
nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come
unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.
Le Strutture territoriali dovranno, quindi, considerare un pro quota unitario relativo all’AGO,
ottenuto con il cumulo di contribuzione presente nelle gestioni FPLD e nelle gestioni speciali
autonome ed applicare ad esso le regole di liquidazione di cui all’articolo 16 della legge n.
233/1990.
I criteri sopra descritti operano anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 20,
comma 2, della legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione
agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale
sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel predetto Fondo.
1.1 Criteri e modalità per la valutazione dell’anzianità contributiva
Si forniscono, di seguito, le indicazioni per la corretta gestione della contribuzione agricola,
laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e
totalizzazione, nei casi di esercizio delle relative facoltà di cui, rispettivamente, alla legge n.
228/2012 e ss.mm.ii e di cui al D.lgs n. 42/2006.
1.1.1 Modalità per la trasformazione della contribuzione giornaliera
agricola dipendente in settimane
In relazione alla contribuzione AGO presente, l’anzianità contributiva agricola viene calcolata
con i criteri descritti nelle seguenti circolari:
- la circolare n. 185 del 17/6/1994, se è presente contribuzione autonoma (in
particolare, si applicano le indicazioni fornite nel par. 2.1.2 e nel par. 2.1.3, rispettivamente, in
presenza di contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in presenza
di contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti).
Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia
contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti
per la gestione autonoma di ultima iscrizione;
- la circolare n. 156 del 17 luglio 1998 per l’accertamento della maggiore anzianità
contributiva e del sistema di calcolo per quanto riguarda le giornate accreditate in qualità di
giornaliero di campagna, donna o ragazzo (senza operare alcuna rivalutazione) e quelle
accreditate per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato.
Anche la contribuzione versata in gestioni diverse dall’AGO assume rilievo nella determinazione
dell’anzianità contributiva agricola.
La determinazione della retribuzione pensionabile viene effettuata con i criteri descritti nelle
circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2, e n. 185 del 17/6/1994, paragrafo 3.5.3, tenendo
conto della contribuzione extra agricola anche accreditata in gestioni diverse dall’AGO.
1.1.2 Rivalutazione dei periodi ante 1984 di cui all’articolo 7, comma 12,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
In coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 613/1966, ai fini della determinazione
dell’anzianità contributiva per gli operai agricoli dipendenti non devono essere rivalutati i
contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1°
gennaio 1984 (cfr. la circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1).
Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi
anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare
la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico,
insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni
autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al
lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione,
che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori
dipendenti.
1.1.3 Attribuzione delle giornate eccedenti ad un successivo anno (c.d.
“storno delle eccedenze”) di cui all’articolo 7, comma 10, del D.L. n.
463/1983
Non si procede allo storno delle eccedenze, illustrato dalla circolare n. 185 del 1994, al
paragrafo 2.1.1 e dalla circolare n. 3 del 1997, al paragrafo 1.
Eventuali giornate agricole eccedenti il numero massimo computabile non possono essere
trasferite ad altri anni, precedenti o successivi, nei quali risulti un numero di giornate inferiore
al massimo numero teoricamente computabile.
1.1.4 Contribuzione extra-agricola. Articolo 15 della legge 30 aprile 1969,
n. 153
Relativamente alla gestione della contribuzione extra agricola, si rinvia ai contenuti della
circolare n. 53395 Prs. - n.2703/O. del 13 febbraio 1970 e alla circolare n. 242 del 1991,
paragrafo 2.
1.2 Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo
Sul punto si rinvia alle modalità di attribuzione della gestione descritte con la circolare n. 11
del 24/1/2013, ai paragrafi 9 e 9.1.
Per quanto non diversamente disposto al paragrafo 1.1, si rinvia ai contenuti delle circolari n.
242 del 1990, n. 184 del 1991, n. 3 del 1997 e n. 156 del 1998 in materia di criteri di
valutazione della contribuzione agricola ai fini della liquidazione delle pensioni a carico delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le procedure di gestione del conto e “TOT/CUM” saranno adeguate ai criteri esposti nel
presente messaggio, sulla cui base devono essere definite le domande in corso di trattazione e
quelle di futura presentazione.
Potranno essere altresì riesaminate, su espressa domanda dell’interessato, le sole domande di
pensione eventualmente respinte a seguito dell’applicazione di criteri di calcolo della
contribuzione agricola diversi da quelli soprarichiamati.
Si precisa che i criteri indicati nella presente circolare non operano per i soggetti già titolari di
trattamenti pensionistici.
2. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto
e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del
trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
In tali ipotesi la facoltà di cumulo di cui alla legge n. 228/2012 non è esercitabile poiché
operano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.
Tali prestazioni, pertanto, sono poste a carico della gestione autonoma secondo le modalità
previste dalla legge n. 613/1966 e dalla legge n. 233/1990. Sul punto, si fa rinvio alle
disposizioni indicate nelle circolari n. 242 del 1990 e del n. 242 del 1991.
Ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 613/1966, in caso di presenza di più gestioni autonome
la pensione si liquida con le regole di quella tra le gestioni speciali in cui l’interessato risulta
aver contribuito da ultimo.
3. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto
e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del
trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione
(ad esempio casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più
gestioni speciali autonome
In tale caso, si applicano i criteri per la determinazione dell’anzianità contributiva secondo le
regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla legge n. 228/2012.
Pertanto, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati
per l’accertamento dell’anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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