Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Presentazione delle istanze telematic
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Presentazione delle istanze telematiche
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-05-2022
Messaggio n. 1886
OGGETTO: Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme
di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva.
Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Presentazione
delle istanze telematiche
1. Premessa
L’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che la funzione
previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» (INPGI), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime
sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente
alla gestione sostitutiva, all’INPS, con effetto dal 1° luglio 2022.
Pertanto, da tale data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti i giornalisti
professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di
un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile
separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai
superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Con il presente messaggio si informa che il servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” è
stato implementato, al fine di consentire ai soggetti interessati e ai Patronati l’invio delle
domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio
2022, saranno liquidate dall’INPS.
2. Modalità di presentazione della domanda
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di
identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” >
“Prestazioni pensionistiche – Domande”;
utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164.
Si specifica che, in seguito alla scelta della domanda di interesse (pensione, ricostituzione,
certificazione, ecc.), sarà necessario selezionare la gestione “Lavoratori Dipendenti” tramite
l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo “INPGI”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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