Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 194/2021
Recupero automatico di quote di pensione versate a favore di creditori pignoratizi a seguito del decesso dei pensionati debitori
Riferimento normativo
Recupero automatico di quote di pensione versate a favore di creditori pignoratizi a seguito del decesso dei pensionati debitori
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 18-01-2021
Messaggio n. 194
OGGETTO: Recupero automatico di quote di pensione versate a favore di
creditori pignoratizi a seguito del decesso dei pensionati debitori
Premessa
L’INPS, nel provvedere al pagamento mensile dei trattamenti pensionistici, effettua
contestualmente il versamento in favore di soggetti terzi creditori di quote di pensione oggetto
di prelievo per effetto di pignoramenti presso terzi. Ciò analogamente a quanto avviene per gli
intermediari finanziari per effetto di contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione
del quinto della pensione o di traslazioni su pensioni di cessioni da stipendio.
Le procedure sottostanti il pagamento mensile delle pensioni impongono tempistiche di
elaborazione anticipate affinché i mandati di pagamento, ivi compresi quelli a favore di
soggetti terzi, vengano emessi in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi di effettiva
erogazione.
Tale processo può comportare il versamento a favore dei creditori pignoratizi di quote di
pensione indebite per il verificarsi di eventi sopravvenuti, quale per l’appunto il decesso del
titolare della pensione, che determinano l’eliminazione della pensione medesima.
In tali circostanze sorge il diritto di credito a favore dell’INPS dalla data in cui si è verificato il
decesso e la conseguente azione di ripetizione deve avere ad oggetto non solo i ratei di
pensione pagati indebitamente, ma anche le quote di pensione prelevate e versate a favore di
soggetti terzi in qualità di creditori.
Oltretutto, nei casi di intempestiva eliminazione della pensione - ad esempio, per tardiva
comunicazione di decesso del pensionato - le quote di pensione indebite possono riguardare
anche diverse mensilità.
In proposito si rammenta che la prescrizione delle quote di pensione indebite post mortem,
analogamente a quanto avviene per i ratei di pensione, si compie in dieci anni e che il dies a
quo del decennio decorre dalla data di acquisizione dell’informazione del decesso anche nei
casi di pluralità di ratei indebiti pagati.
Per quanto sopra, nell’ottica di semplificare l’azione amministrativa, qualora il terzo percettore
di quote indebite nella qualità di creditore pignoratizio sia una persona giuridica e sia nel
contempo titolare di flussi di versamento mensili aventi ad oggetto più quote di pensione
prelevate per piani di ammortamento riconducibili a procedure esecutive o anche a contratti di
finanziamento, l’INPS provvede al recupero in automatico delle proprie ragioni creditorie
mediante compensazione delle somme spettanti su detti flussi ai sensi dell’articolo 1241 c.c.
Tale funzione automatica, che era stata attivata per le società finanziarie cessionarie di quote
di pensione (cfr. il messaggio n. 4098/2016), di recente è stata messa a regime anche per i
pignoramenti presso terzi. Diversamente, qualora il creditore pignoratizio sia una persona fisica
o comunque una persona giuridica titolare di un’unica quota di ammortamento, la restituzione
delle quote indebite riscosse è a cura della Struttura territoriale competente.
1. Compensazioni gestite centralmente dal sistema di pagamento “UNIPAGA”
Come anticipato in premessa, in presenza di flussi di pagamento in favore di una persona
giuridica, il recupero delle quote indebite avviene automaticamente sui versamenti mensili
futuri disposti in suo favore dall’Istituto attraverso il sistema “UNIPAGA”.
Il recupero delle somme viene effettuato sul totale degli importi spettanti al creditore e, quindi,
a prescindere dal titolo delle singole quote di pensione (pignoramenti presso terzi, contratti di
finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione o traslazioni su pensioni
di cessioni da stipendio).
Nell’ipotesi in cui i flussi mensili siano incapienti rispetto all’importo da recuperare la
compensazione viene replicata nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Detti importi oggetto di compensazione automatica sono visualizzabili nel prospetto di
rendicontazione inviato mensilmente ai creditori ed evidenziati nell’apposita sezione, in quanto
contraddistinti dal segno negativo (-) e dalla relativa causale: “Compensazione - Trattenute
per pignoramento/cessione a favore di persone giuridiche”.
2. Aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica ordinaria ai fini della
trasmissione automatica dei prospetti di rendicontazione mensili
L’INPS invia mensilmente in automatico all'indirizzo e-mail del soggetto creditore presente in
“UNIPAGA” un prospetto riepilogativo contenente tutte le informazioni necessarie
all’individuazione delle singole posizioni creditizie ad esso riferite.
Al fine di poter estendere tale invio a tutte le persone giuridiche e offrire una rapida
consultazione degli importi rendicontati, si invitano tutte le società interessate, che non
abbiano ancora provveduto, ad effettuare la suddetta registrazione, comunicando il proprio
indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) alla casella unipaga.gdp@inps.it e
specificando nell’oggetto “UNIPAGA - inserimento/aggiornamento indirizzo mail creditore”.
La suddetta comunicazione deve essere fornita anche in caso di variazione dell'indirizzo e-mail
attualmente presente in procedura e deve pervenire esclusivamente da parte dei soggetti
titolari del credito. Per rendere agevole la corretta individuazione della posizione creditizia del
soggetto richiedente è necessario specificare sempre il codice fiscale e la ragione sociale della
società.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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