Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2015/2020

Versamento di contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, in presenza di sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa quali misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato: 14/05/2020 In vigore dal: 14/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Versamento di contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, in presenza di sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa quali misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 15-05-2020 Messaggio n. 2015 OGGETTO: Versamento di contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, in presenza di sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa quali misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 Con riferimento alla scadenza del versamento della contribuzione dovuta ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a titolo di prima rata del 2020 (18 maggio 2020), l’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede - al ricorrere di requisiti di determinate soglie di ricavi o compensi e di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta - la sospensione dei termini per il mese di maggio 2020 fino alla data del 30 giugno 2020. Come noto, i lavoratori autonomi contestualmente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali provvedono anche al versamento delle quote associative da destinare al finanziamento delle attività e dei servizi dell’Associazione alla quale aderiscono. L’Istituto, una volta accertato l’avvenuto versamento, provvede al trasferimento delle somme in questione all’Associazione individuata dal lavoratore. Nel caso di adesione alla sospensione contributiva prevista dal decreto-legge n. 23/2020, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Gli iscritti, per i quali opera la sospensione degli obblighi di versamento nei termini stabiliti dalle relative disposizioni normative, effettuano il versamento delle quote associative solo alla ripresa degli obblighi contributivi. In ogni caso, per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, all’avvenuto versamento in soluzione unica entro il 30 giugno 2020 dell’importo integrale dovuto all’Istituto e oggetto della tariffazione anche il versamento della quota associativa sarà considerato effettuato nei termini di legge e, quindi, riversato alle Associazioni nei termini contrattuali vigenti. Nel caso di richiesta di ripresa dei versamenti in cinque rate mensili di eguale importo, sulla base delle istruzioni che verranno fornite dall’Istituto, verrà rateizzato anche l’importo della quota associativa. In tal caso, la quota associativa verrà riversata dopo la verifica dell’avvenuto pagamento tempestivo e integrale di quanto dovuto all’Istituto e inserito nella rateazione all’esito positivo delle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per il diritto alla sospensione contributiva previste dall’articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 23/2020. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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