Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2022/2024
Indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Determinazione della retribuzione media globale giornaliera e inclusione, nella base di calcolo, del c.d. “bonus adjustment - gross up
Riferimento normativo
Indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Determinazione della retribuzione media globale giornaliera e inclusione, nella base di calcolo, del c.d. “bonus adjustment - gross up
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 29-05-2024
Messaggio n. 2022
OGGETTO:
Indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Determinazione della
retribuzione media globale giornaliera e inclusione, nella base di
calcolo, del c.d. “bonus adjustment - gross up
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha modificato le norme che
disciplinano l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e
l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare dei lavoratori
marittimi, stabilendo che - per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 - le indennità siano
corrisposte nella misura del 60 per cento della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)
del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.
Con la circolare n. 55 del 4 aprile 2024, l’Istituto ha fornito istruzioni sulla determinazione
della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle
predette indennità, la quale, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, è costituita dalla
retribuzione imponibile (cfr. il paragrafo 11.1 della circolare n. 134368 del 28 gennaio 1981).
La citata circolare n. 134368/1981 recita: “Per retribuzione si intende quella imponibile di cui
all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e cioè tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore
di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera
prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non
corrisposti nel normale periodo di paga”.
Tanto premesso, con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste pervenute, si
forniscono chiarimenti in merito all’inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva
c.d. “bonus adjustment - gross up”.
Tale voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up” è una componente a carattere
ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del
meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera.
Tale voce retributiva, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce
retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi
2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi che
non concorrono a costituire reddito da lavoro dipendente, restando, quindi, esclusi
dall’imponibile contributivo.
Alla luce delle suddette considerazioni, anche la voce retributiva “bonus adjustment - gross
up”rientra nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG).
Si precisa che, laddove la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere
corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere
esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura
compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia (cfr. la circolare n.
55/2024).
Tanto rappresentato, al fine di consentire all’Istituto la determinazione in automatico del
valore della RMGG (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 55/2024), è necessario disporre del
dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza, nei flussi Uniemens.
È a carico del datore di lavoro la relativa esposizione nel flusso mensile Uniemens di
competenza con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-
quota.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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