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Messaggio INPS 2022/2024

Indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Determinazione della retribuzione media globale giornaliera e inclusione, nella base di calcolo, del c.d. “bonus adjustment - gross up

Pubblicato: 28/05/2024 In vigore dal: 28/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Determinazione della retribuzione media globale giornaliera e inclusione, nella base di calcolo, del c.d. “bonus adjustment - gross up

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Roma, 29-05-2024 Messaggio n. 2022 OGGETTO: Indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Determinazione della retribuzione media globale giornaliera e inclusione, nella base di calcolo, del c.d. “bonus adjustment - gross up La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha modificato le norme che disciplinano l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare dei lavoratori marittimi, stabilendo che - per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 - le indennità siano corrisposte nella misura del 60 per cento della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. Con la circolare n. 55 del 4 aprile 2024, l’Istituto ha fornito istruzioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle predette indennità, la quale, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, è costituita dalla retribuzione imponibile (cfr. il paragrafo 11.1 della circolare n. 134368 del 28 gennaio 1981). La citata circolare n. 134368/1981 recita: “Per retribuzione si intende quella imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e cioè tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga”. Tanto premesso, con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste pervenute, si forniscono chiarimenti in merito all’inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up”. Tale voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up” è una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera. Tale voce retributiva, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi che non concorrono a costituire reddito da lavoro dipendente, restando, quindi, esclusi dall’imponibile contributivo. Alla luce delle suddette considerazioni, anche la voce retributiva “bonus adjustment - gross up”rientra nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). Si precisa che, laddove la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia (cfr. la circolare n. 55/2024). Tanto rappresentato, al fine di consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 55/2024), è necessario disporre del dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza, nei flussi Uniemens. È a carico del datore di lavoro la relativa esposizione nel flusso mensile Uniemens di competenza con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro- quota. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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