Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del “ponte Morandi”, verificatosi il 14 agosto 2018. Precisazioni in ordine all’obbligo contributivo per le aziende tenute al conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del “ponte Morandi”, verificatosi il 14 agosto 2018. Precisazioni in ordine all’obbligo contributivo per le aziende tenute al conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 19-05-2020
Messaggio n. 2077
OGGETTO: Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge
n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della
Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del “ponte
Morandi”, verificatosi il 14 agosto 2018. Precisazioni in ordine
all’obbligo contributivo per le aziende tenute al conferimento delle
quote di TFR al Fondo di Tesoreria
1. Premessa
L’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito la zona franca urbana (ZFU) nel territorio della
Città metropolitana di Genova; la citata disposizione ha previsto in favore delle imprese che
hanno la sede principale o un’unità operativa all’interno della zona franca urbana alcune
misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero del versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
I profili applicativi relativi all’ambito di competenza dell’Istituto sono stati definiti con la
circolare n. 14 del 4 febbraio 2020, con la quale è stato precisato che tali agevolazioni sono
riconosciute esclusivamente per i periodi d’imposta 2018 e 2019, nel rispetto del regime de
minimis in materia di aiuti di stato.
Inoltre, la citata circolare individua le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento,
chiarendo che i soggetti individuati dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto
direttoriale del 17 luglio 2019 possono utilizzare il credito verso l’Erario in compensazione fino
alla concorrenza dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Al riguardo, con il presente messaggio si precisa quanto segue in ordine alle aziende per le
quali sussiste l’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria - Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile.
2. Datori di lavoro con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria
La disciplina applicabile al Fondo di Tesoreria è dettata dall’articolo 1, comma 755 e ss., della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro che abbiano alle proprie
dipendenze almeno cinquanta addetti[1], è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al
Fondo, secondo le modalità illustrate con la circolare n. 70/2007.
A tale contribuzione si applicano “le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei
contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione
contributiva”, come espressamente disposto dall’articolo 1, comma 756, della legge istitutiva
del Fondo di Tesoreria.
Al riguardo, si rammenta che l’obbligo di liquidare il TFR ai lavoratori è in capo al datore di
lavoro, secondo le disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile e le altre norme in materia,
anche per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2007, recante
“Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della L. 27
dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo
tesoreria)”, prevede infatti che la liquidazione delle quote di TFR viene erogata ai lavoratori
integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, e le
aziende provvedono al conguaglio, a valere sui contributi dovuti, delle quote di TFR
corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria. In caso di incapienza, ossia qualora
l’importo totale delle prestazioni di spettanza del lavoratore che l’azienda è tenuta ad erogare
eccede l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti nel mese, il datore di lavoro è
invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo
medesimo provvederà ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la
quota di propria spettanza.
Tenuto conto del disposto normativo e del regime delle prestazioni come sopra descritto, si
precisa che anche le imprese destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto direttoriale del
Ministero dello Sviluppo economico del 17 luglio 2019, di riconoscimento delle agevolazioni di
cui all’articolo 8 del D.L. n. 109/2018 e ss. mm. ii., sono tenute al versamento della
contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria, secondo le consuete modalità.
Pertanto, detta contribuzione deve essere esclusa dalla quantificazione delle somme ammesse
a compensazione, così come le quote a carico del lavoratore e, per i soggetti che svolgono
attività agricole, la quota di contribuzione INAIL, come già indicato nella circolare n. 14/2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Le matricole aziendali tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono
contrassegnate con il codice di autorizzazione 1R o 2R. L’obbligo non sussiste per i lavoratori
che abbiano scelto di destinare le quote di TFR alla previdenza complementare.
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