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Messaggio INPS 2089/2022

Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022

Pubblicato: 16/05/2022 In vigore dal: 16/05/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17-05-2022 Messaggio n. 2089 OGGETTO: Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 Si rende noto che sono pervenute, da parte delle Strutture territoriali, richieste di chiarimenti in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS). In particolare, è stata segnalata la presenza di una serie di errori di compilazione nelle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Per l’elevata complessità della casistica rappresentata e i possibili esiti istruttori, sono stati condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alcuni orientamenti interpretativi. In considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e della probabile “incidenza di errore maggiore rispetto all’applicazione di una normativa consolidata” – come affermato dallo stesso Dicastero vigilante - nonché delle novità normative introdotte nelle tutele del Fondo di integrazione salariale, si forniscono le seguenti istruzioni operative, relative alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, finalizzate a garantire la conservazione degli atti e l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito. Ipotesi A) Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro. Ipotesi B) Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: • allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure • giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, si precisa quanto segue. Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro. Con riferimento al secondo caso, su conforme avviso ministeriale, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022. Ipotesi C) Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: • allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) o • giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure • allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, si precisa quanto segue. Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria - erogata dal FIS - in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”. Con riferimento al secondo caso, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta. Con riferimento al terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Come ribadito dal Ministero vigilante, ragioni di tutela sia dell’impresa che dei lavoratori spingono ad assicurare la massima partecipazione dei datori di lavoro al procedimento, attraverso l’integrazione degli elementi istruttori, utili alla completa e corretta valutazione delle istanze presentate. Si precisa, quindi, che l’eventuale provvedimento di accoglimento deve essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Con separata comunicazione saranno fornite, ai Direttori regionali e di coordinamento metropolitano, le liste delle domande respinte al fine di facilitarne il riesame. Nel ribadire che tali istruzioni operative sono da applicarsi esclusivamente alle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, si comunica agli operatori di Sede che i controlli in procedura “Fon.S.I.” sono stati adeguati al fine di permettere la lavorazione delle domande presentate con causale straordinaria che, a seguito dell’istruttoria, sono ricondotte a causale ordinaria. Infine, si rende noto che è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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