Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità contributiva
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità contributiva
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 21-05-2020
Messaggio n. 2103
OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della
regolarità contributiva
L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che “tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020”. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.
Al riguardo, l’Istituto ha dettato le istruzioni operative con il messaggio n. 1374 del 25 marzo
2020.
Pertanto, i Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra
il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC.
La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020[1], all’articolo 1,
Allegato (parte 2), aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che “tutti
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Omissis”.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, all’articolo 81, comma 1,
è nuovamente intervenuto sul testo del comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del decreto-
legge n. 18/2020, modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo alla fine del
medesimo periodo le parole: “, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno
2020.” [2].
L’intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è
stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di
scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
In relazione a ciò, con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità
contributiva, restano ferme le istruzioni impartite con il citato messaggio n. 1374/2020.
A tal fine, si rammenta che, attraverso la funzione <Consultazione> presente nel servizio,
oltre ai Durc On Line in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di
validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali
opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020, come confermato dalla previsione
in commento.
In ragione dei contenuti della previsione in esame, alle richieste di verifica della regolarità
contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal
D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.
Si sottolinea peraltro che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti
previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere
considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2,
lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico
di regolarità contributiva (DURC)”, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di
sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, pubblicata sulla
G.U. Serie generale n. 110 del 29-04-2020, Suppl. Ordinario n. 116, entrata in vigore il
30/04/2020.
[2] Il testo dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, nella formulazione
integrata dal decreto-legge n. 34/2020, risulta il seguente:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano
validità sino al 15 giugno 2020. Omissis”
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