Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sos
Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prime indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 25-05-2020
Messaggio n. 2162
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la
sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e,
altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”. Prime indicazioni operative
1. Premessa
In attesa dell’emanazione della circolare recante disposizioni in ordine all’ambito di
applicazione del dettato normativo di cui alla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, altresì, al decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative in relazione alla modalità
di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti.
La legge 24 aprile 2020, n. 27, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17marzo
2020, n. 18. Il comma 2 dell’articolo 1 della predetta legge di conversione, ha abrogato, tra gli
altri, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, disponendo espressamente che: “Restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del medesimo decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.
A seguito della conversione in legge del citato decreto-legge n. 18/2020, sono stati previsti, ex
novo, nell’alveo dei soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e
contributivi per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 in argomento, ulteriori
destinatari – indicati nella lettera s)dell’elencazione contenuta nel comma 2 dell’articolo 61 del
decreto medesimo – coincidenti, nello specifico, con gli “esercenti di librerie che non risultano
ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”.
Inoltre, il combinato disposto degli articoli 61, comma 1, e 78, comma 2-quinquiesdecies, del
citato decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27/20, ha introdotto la
sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore
florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 30
aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) al 15 luglio 2020 compreso.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi
dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo
o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.
È stato inoltre pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 (Suppl. Ordinario
n. 21), il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, entrato in vigore in pari data, recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Come noto, gli organismi sportivi (cfr. “federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche” di cui all’articolo
61, comma 2, lettera b), primo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dalla
legge n. 27/2020) erano destinatari di una disposizione specifica contenuta nel comma 5 del
predetto articolo 61, che aveva previsto un più lungo termine di sospensione, ossia dal 2
marzo al 31 maggio 2020 (cfr. la circolare n. 52/2020).
L’articolo 127 del decreto-legge n. 34/2020, al comma 1, lett. a), n. 2), ha modificato il
dettato dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, e ss.mm.ii., prevedendo
l’estensione della sospensione contributiva in trattazione fino al 30 giugno 2020.
Conseguentemente, per effetto della novella normativa, gli organismi sportivi di cui sopra
beneficiano della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (anziché dal 2
marzo al 31 maggio 2020). Restano valide anche per il mese di maggio le istruzioni operative
già dettate con la circolare n. 52/2020.
2. Modalità di sospensione
Aziende con dipendenti
Alle posizioni contributive degli ulteriori destinatari previsti ex novo nell’elencazione contenuta
nel comma 2 dell’articolo 61 e, nello specifico, gli “esercenti di librerie che non risultano
ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”, sarà attribuito il codice di
autorizzazione “7L”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi
a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n.
18/2020, Art. 61”.
Il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito per gli ulteriori destinatari a cura della
Direzione generale.
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del
flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, avente il significato di
“Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.
9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Le aziende che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens relativi ai mesi in esame,
senza aver inserito il codice di sospensione previsto, dovranno provvedere alla variazione della
denuncia aziendale mediante la “variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del
tipo regolarizzazione”, come già indicato anche nel messaggio n. 1789 del 28/04/2020.
Inoltre, per le imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva ai
sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, e ss.mm.ii.,
introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, sarà attribuito a cura della Direzione
generale il codice di autorizzazione “7S”, che assume il nuovo significato di “Azienda
interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020”.
Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso
Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N973”, che assume
il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”.
Si rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica
anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione
previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il
trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo
della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia
contributiva, non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Si forniscono, ad integrazione delle specifiche già fornite, le seguenti indicazioni relative alle
modifiche introdotte.
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, inseriti nella platea dei destinatari della
sospensione contributiva di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, ad
opera della legge di conversione n. 27/2020, ed “esercenti di librerie che non risultano
ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”, nel flusso Uniemens riferito ai
periodi di sospensione (compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020) dovranno
riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25, avente il nuovo
significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30
aprile 2020”. Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens
relativo ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così
come previsto nella circolare di prossima pubblicazione, dovranno provvedere alla modifica dei
flussi Uniemens.
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, interessati alla sospensione di cui all’articolo 61, comma
5, del decreto-legge n. 18/2020 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche - sono sospesi gli
adempimenti e i versamenti con scadenza legale nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 giugno
2020 (compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020).
Per i soggetti di cui all’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà
essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 26, avente il
significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 30 giugno 2020”.
Per i soggetti di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020,
introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 (imprese del settore florovivaistico), nel flusso
Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento
<CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 31, avente il significato di “Sospensione
contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020,
art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al
15 luglio 2020” (compensi erogati nei mesi di aprile e maggio 2020).
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione introdotta dall’articolo 78,
comma 2-quinquiesdecies, del decreto legge n. 18/2020, concerne i flussi della denuncia di
manodopera occupata, segnatamente la denuncia di manodopera relativa al primo trimestre
(termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e le denunce mensili relative ai successivi periodi
retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio dalle
retribuzioni di aprile 2020 del flusso Uniemens, sezione PosAgri (cfr. paragrafo 2 della
circolare n. 51/2020), è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle
retribuzioni, rispettivamente il 31 maggio e 30 giugno 2020.
Nel periodo di riferimento della sospensione ricadono i termini legali di scadenza del
versamento della contribuzione corrente relativa ai periodi retributivi del quarto trimestre 2019
(scadenza ordinaria corrente 16 giugno 2020).
I contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la
relativa istanza, disponibile nella sezione “DOMANDE TELEMATICHE” del Cassetto
previdenziale.
Alle posizioni contributive dei soggetti che si avvalgono della predetta sospensione sarà
attribuito il codice autorizzazione “7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla
sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.
18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione
familiare
Considerati i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali cui sono tenuti i
contribuenti in esame, la sospensione introdotta dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del
decreto-legge n. 18/2020, non produce alcun effetto sui versamenti della contribuzione
corrente.
La sospensione può essere richiesta, tuttavia, per i versamenti relativi ai piani di rateazione
concessi dall’Istituto per la quale è necessario presentare l’istanza che avrà effetti per la sola
sospensione delle rate.
Analoga richiesta deve essere presentata dai contribuenti che intendono avvalersi per i
versamenti rateali della sospensione, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a €. 2.000.000,00 nel periodo di
imposta anno precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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