Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2164/2020

Regime di tassazione delle prestazioni erogate ad ex dipendenti dal Fondo integrativo Inps

Pubblicato: 24/05/2020 In vigore dal: 24/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regime di tassazione delle prestazioni erogate ad ex dipendenti dal Fondo integrativo Inps

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Risorse Umane Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 25-05-2020 Messaggio n. 2164 OGGETTO: Regime di tassazione delle prestazioni erogate ad ex dipendenti dal Fondo integrativo Inps Pervengono all’Istituto molteplici diffide da parte di ex dipendenti dell’Inps titolari di prestazioni erogate dal Fondo integrativo dell’Ente, soppresso con decorrenza 1° ottobre 1999, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252. Al riguardo si precisa, in via preliminare, che tutti i prelievi fiscali sulle prestazioni erogate da questo Istituto sono effettuati dallo stesso in qualità di sostituto d’imposta, in piena conformità alle modalità puntualmente stabilite dall’Agenzia delle Entrate, istituzionalmente preposta a presiedere il rapporto tributario sottostante. Ciò premesso, per quanto concerne nello specifico le prestazioni di cui all’oggetto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 2006 e con la risposta a specifico interpello prot. n. 954-318/2011, ha chiarito che alle stesse non si applica l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs n. 252/2005. La suddetta Agenzia ha, infatti, precisato che dette prestazioni soggiacciono esclusivamente alla normativa pro tempore vigente (art. 13, comma 8, del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124) con imponibilità ai fini IRPEF nella misura dell’87,50%. Per quanto sopra, in riscontro a tutte le istanze pervenute e che continueranno eventualmente a pervenire, si informa che questo Istituto, quale sostituto d’imposta, proseguirà ad applicare le modalità sopra descritte, fermi restando eventuali futuri mutamenti di interpretazione da parte della competente Amministrazione finanziaria o di innovazione della normativa fiscale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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