Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2184/2020
Indennità lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2000, n. 34. Procedura per la presentazione delle domande
Riferimento normativo
Indennità lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2000, n. 34. Procedura per la presentazione delle domande
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-05-2020
Messaggio n. 2184
OGGETTO: Indennità lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge
19 maggio 2000, n. 34. Procedura per la presentazione delle
domande
1. Premessa
Si comunica che è in linea la procedura per la presentazione on line delle domande di indennità
a favore dei lavoratori domestici, prevista dall’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. decreto Rilancio Italia), pubblicato nella G.U. n. 128 (S.O. n. 21) del 19 maggio
2020.
Tale misura è volta a sostenere i lavoratori della categoria dei domestici, tenuto conto della
grave emergenza epidemiologica legata al diffondersi del COVID-19. L’indennità è destinata ai
lavoratori domestici non conviventi col datore di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020,
avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore
settimanali. L’indennità per lavoro domestico (indennità LD) è riconosciuta per i mesi di aprile
e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese ed è erogata dall’INPS in un’unica
soluzione.
Ulteriori chiarimenti sulla misura verranno forniti con la circolare di prossima pubblicazione.
2. Modalità di presentazione della domanda
L’accesso alla domanda on line di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente
nella homepage del sito www.inps.it. L’utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione
ai servizi INPS. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di
una delle seguenti credenziali:
PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:
richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06
164164 (a pagamento da rete mobile);
richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam,
attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).
Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell’Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12
ore dalla richiesta, la prima parte del PIN e riceva un SMS che lo informa di una successiva
chiamata da parte del Contact Center per la verifica dei dati, è invitato ad attendere il
ricontatto. Se il ricontatto non dovesse avvenire entro 2-3 giorni, l’interessato potrà chiamare
il Contact Center per la validazione della richiesta.
Si fa presente che non è possibile presentare la domanda on line accedendo al servizio con la
sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda on line con il
PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio
PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione
“Converti PIN”.
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center
Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al
numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi
gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE
o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione
personale “MyINPS” del portale istituzionale.
Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli
Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4
del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152,
fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere
fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).
3. Modalità di compilazione della domanda
Nella pagina web del sito INPS nella quale può essere presentata la domanda on line, saranno
mostrati all’utente i suoi dati anagrafici essenziali, necessari alla istruttoria della richiesta. I
dati sono ricavati, laddove disponibili, dagli archivi dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche. Nel
caso l’utente trovi in questi dati delle inesattezze, li dovrà aggiornare accedendo all’apposita
area “Anagrafica” presente in “MyINPS”. L’aggiornamento non è possibile dalla pagina della
domanda on line di indennità destinata ai lavoratori domestici.
Il richiedente dovrà quindi dichiarare sotto la propria responsabilità:
di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23
febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di
lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di
lavoro;
di non aver fruito di alcuna delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori
danneggiati dal virus COVID-19, di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020;
di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui
all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222);
di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato.
Inoltre, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte per il pagamento della
indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto
postale o bonifico domiciliato. Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo
sportello delle Poste. In tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio
postale. L’IBAN comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente
l’indennità.
Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la
corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità ed il titolare del conto associato all'IBAN
comunicato.
Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere
visualizzato in consultazione. L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto
“salva e invia”, solo dopo aver dichiarato di avere preso visione della informativa sulla privacy
e aver accettato il trattamento dei dati personali per le finalità di istruttoria della domanda. Il
consenso è indispensabile all'Istituto per poter procedere alla successiva fase di istruttoria
della domanda.
Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate nei sistemi informativi dell'Istituto, il
richiedente risulti irreperibile, per accedere al beneficio sarà necessario provvedere alla
regolarizzazione di tale posizione presso gli Uffici anagrafici del Comune presso cui si risiede.
Dopo che l’utente ha presentato la domanda di indennità on line, gli sarà rilasciata una
ricevuta, che non contiene ancora la protocollazione della domanda, ma un primo identificativo
univoco. La ricevuta della domanda protocollata potrà essere scaricata successivamente dal
sito INPS, nella medesima sezione dove si è presentata la domanda. La domanda verrà messa
comunque subito in lavorazione, anche in assenza della protocollazione.
Della avvenuta protocollazione verrà data informativa agli utenti tramite un messaggio inviato
ai recapiti telematici (SMS/e-mail) comunicati all’INPS in sede di richiesta del PIN. A questi
recapiti potranno essere inviate anche ulteriori informazioni riguardanti lo stato di lavorazione
della domanda.
4. Altre funzioni
Oltre alla funzione "Presentazione domanda", sul portale web dell’INPS, è possibile accedere
alla funzione "Consultazione stato pratica e pagamenti" per visualizzare lo stato della domanda
presentata, e scaricare la ricevuta.
A tal riguardo, si precisa che la funzione di ristampa non è disponibile per le domande in stato
di bozza. Per le domande presentate, ma non ancora protocollate, sarà possibile ristampare la
ricevuta di presentazione (senza numero di protocollo).
Inoltre, è possibile sul portale web dell’INPS variare i dati di pagamento, modificando le scelte
fatte riguardo le modalità di accredito dell’indennità. Questa funzione sarà attiva fintanto che
non sia stato avviato il processo di emissione del pagamento.
5. Verifica dei dati autodichiarati
L’INPS procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dagli utenti in base al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’inosservanza comporterà l’improcedibilità della domanda e, nel caso in cui sia già stato
emesso il provvedimento e il relativo pagamento, la revoca/decadenza del beneficio, con
recupero dell’eventuale indebito in caso di dichiarazioni false o mendaci (articolo 71 del D.P.R.
n. 445/2000).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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