Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2209/2020

Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia.

Pubblicato: 26/05/2020 In vigore dal: 26/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia.

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27-05-2020 Messaggio n. 2209 OGGETTO: Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia. Con il presente messaggio si comunica che sono in corso di implementazione le procedure telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting entrate in vigore il 19 maggio 2020. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dal decreto-legge n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19. Il decreto ha previsto che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro. La norma ha previsto inoltre che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Non appena sarà ultimato il processo di adeguamento informatico, con successivo messaggio saranno rese note le modalità di presentazione delle nuove domande. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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