Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia.
Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia.
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27-05-2020
Messaggio n. 2209
OGGETTO: Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio.
Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e
servizi integrativi per l’infanzia.
Con il presente messaggio si comunica che sono in corso di implementazione le procedure
telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting entrate in vigore il
19 maggio 2020.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, all’articolo 72, ha modificato la
disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dal decreto-legge n.
18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19.
Il decreto ha previsto che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati “uno o più
bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo
complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché
per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse
professionali. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro.
La norma ha previsto inoltre che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al
richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia
(indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per
la prima infanzia.
Non appena sarà ultimato il processo di adeguamento informatico, con successivo messaggio
saranno rese note le modalità di presentazione delle nuove domande.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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