Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2255/2020

Articolo 153 del decreto-legge n. 34/2020, sospensione dell’obbligo di verifica di inadempienza debiti esattoriali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973

Pubblicato: 28/05/2020 In vigore dal: 28/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 153 del decreto-legge n. 34/2020, sospensione dell’obbligo di verifica di inadempienza debiti esattoriali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973

Testo normativo

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Risorse Umane Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti Roma, 29-05-2020 Messaggio n. 2255 OGGETTO: Articolo 153 del decreto-legge n. 34/2020, sospensione dell’obbligo di verifica di inadempienza debiti esattoriali ai sensi dell’articolo 48- bis del D.P.R. n. 602/1973 Nell’ambito delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto-legge n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), l’articolo 153 dispone che: “Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.” La disposizione citata, in combinato disposto con il successivo articolo 154, stabilisce che, per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, che impongono la verifica di inadempienza dei debiti esattoriali da effettuarsi da parte di pubbliche amministrazione e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a 5.000 euro. Inoltre, ai sensi dell’articolo 68, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, per i soli beneficiari di pagamenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”, di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, l’efficacia della norma decorre dal 21 febbraio 2020. Come noto, l’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, a tutela dei crediti esattoriali, prevede un procedimento di verifica in capo ai beneficiari di pagamenti superiori a 5.000 euro. Prima del pagamento, gli enti sopra citati verificano se il beneficiario ha debiti per cartelle esattoriali notificate e non pagate e, in caso di inadempienza, accantonano le somme risultate a debito. Ove, nei termini previsti dalla norma, venga notificato l’atto di pignoramento ai sensi dell’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, l’ente procede a pagare direttamente al concessionario della riscossione le somme pignorate e, ove l’importo del pagamento sia eccedente l’inadempienza, a versare le somme residue al beneficiario. Ciò posto, per effetto delle norme in argomento, a decorrere dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, e fino al 31 agosto 2020, non vanno effettuate le verifiche di inadempienza dei debiti esattoriali prima del pagamento. Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Eventuali accantonamenti effettuati per effetto di inadempienza del beneficiario, per i quali non sia pervenuto atto di pignoramento alla data del 19 maggio 2020, sono resi disponibili per il pagamento a favore del beneficiario medesimo. Restano validi ed efficaci gli accantonamenti effettuati ove siano stati invece notificati gli atti di pignoramento da parte del concessionario della riscossione entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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