Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30-05-2022
Messaggio n. 2260
Allegati n.1
OGGETTO: Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a
favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui
all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 66 detta disposizioni urgenti in
tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, introducendo, anche, una nuova
indennità per la disoccupazione involontaria – denominata ALAS – in favore dei lavoratori
autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui
all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708. Sono, pertanto, ricompresi nell’ambito soggettivo della suddetta norma
tutti gli appartenenti alle qualifiche professionali, riconducibili alle citate lettere a) e b), così
come individuate nell’ambito del decreto interministeriale del 15 marzo 2005, recante
“Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS” che instaurano rapporti di lavoro
autonomo (cfr. la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022).
A decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di
lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con soggetti appartenenti alle qualifiche
professionali di cui al citato decreto interministeriale sono, pertanto, tenuti a versare la
contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura del contributo, che confluisce
presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, è stata fissata, dal comma 14 dell’articolo 66 del decreto Sostegni bis, nella misura del 2%
del compenso lordo giornaliero.
Si evidenzia che, acquisito il parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
a partire dalla medesima data sono tenuti a versare il contributo ALAS del 2% anche i
lavoratori autonomi esercenti attività musicali. Per tali lavoratori, in considerazione delle
particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia
autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha
previsto che siano i medesimi a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina
previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi
informativi e contributivi (cfr. l’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, la circolare ex Enpals n. 17 del 17 giugno 2004 e la circolare n. 182 del 10 dicembre
2021). Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali,
contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il
c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori per
assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le
denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della
contribuzione dovuta a mezzo F24 (cfr. il messaggio n. 727 del 17 febbraio 2016).
Si fa presente che, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e per effetto delle riduzioni contributive ivi previste, per i datori di lavoro/committenti che
instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di
assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di
finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS dovuto è pari all’1,06% dell’imponibile
contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al
31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato
[1]
nella misura piena del 2,22% .
Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i
committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal c.s.c. 1.18.10), soggetti per i
quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, il contributo ALAS è dovuto
nella misura piena del 2%[2].
2. Istruzioni operative
Le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi Uniemens (cfr. la circolare n. 154
del 3 dicembre 2014) sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto,
al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di
competenza gennaio 2022 - aprile 2022, i soggetti interessati, valorizzeranno nel flusso
Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito>
<CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M219”, che assume il significato di
“Versamento differenze contributive ALAS”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato
l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della
differenza di contribuzione minore dovuta in base alle indicazioni fornite in premessa.
Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire con le denunce di
competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.
3. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione
ALAS per il finanziamento della Gestione per le prestazioni temporanee sulla base delle
disposizioni dell’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021, si istituiscono,
nell’ambito della evidenza contabile PTN – Gestione dei trattamenti di disoccupazione, i
seguenti conti:
PTN21113 – per rilevare il contributo in relazione ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione
involontaria, – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di competenza di anni precedenti;
PTN21173 – per rilevare il contributo in relazione ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione
involontaria, – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di
competenza dell’anno in corso.
Per le rilevazioni contabili delle riduzioni contributive previste dall’articolo 120 della legge n.
388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, si rinvia a quanto
contenuto nel messaggio n. 6822 del 6 marzo 2006, con utilizzo dei conti in uso GAW37118 e
GAW37178.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000, e
dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40%
(maternità 0,46% > azzerata; ALAS 2% - 0,94% = 1,06%). Di seguito la misura effettiva
delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai committenti che
instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di
assicurazione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
Assicurazione Aliquota
ALAS* 1,06 %
Maternità* 0
Malattia 2,22%
* Assicurazioni oggetto dell’abbattimento.
[2]
Di seguito la misura in dettaglio delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le
contribuzioni minori dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali:
Assicurazione Aliquota
ALAS 2 %
Maternità 0,46%
e dalle pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs n. 165/2001, per i rapporti di lavoro
autonomo con soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
Assicurazione Aliquota
ALAS 2 %
Maternità 0,46%
Malattia 2,22%
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto PTN21113
Denominazione completa Contributo dei lavoratori autonomi dello spettacolo
(ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la
disoccupazione involontaria, – art. 66, comma 14, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR.FIN.IND.LAV.SP.ALAS-A66 C14 DL.73/21 DM AP
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto PTN21173
Denominazione completa Contributo dei lavoratori autonomi dello spettacolo
(ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la
disoccupazione involontaria, – art. 66, comma 14,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106,
di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR.FIN.IND.LAV.SP.ALAS-A66 C14 DL.73/21 DM AC
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2022 /M. P
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