Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2263/2020

Indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esiti delle istruttorie amministrative. Chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020

Pubblicato: 31/05/2020 In vigore dal: 31/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esiti delle istruttorie amministrative. Chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 01-06-2020 Messaggio n. 2263 Allegati n.3 OGGETTO: Indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esiti delle istruttorie amministrative. Chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020 1. Premessa Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020 sono state fornite, tra l’altro, le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. È stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. Alla luce della situazione di emergenza sociale che ha obbligato un elevato numero di lavoratori autonomi e dipendenti a richiedere gli strumenti di tutela previsti dalla normativa, l’Istituto ha proceduto con tempestività alla verifica dei requisiti e alla erogazione delle indennità per le posizioni che avessero superato tutti i controlli automatizzati. I beneficiari sono stati avvisati dell’esito della domanda accolta e del pagamento della prestazione tramite SMS. Con riferimento agli esiti di reiezione delle domande non accolte sono state notificate tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità stessa. Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN. 2. Domande respinte Le norme in commento hanno previsto al fine dell’erogazione motivi di rigetto dotati di elevato contenuto probatorio, in particolare quelli per i quali i dati contenuti negli archivi di gestione dell’INPS si considerano consolidati. Per tali domande, è stato comunicato al cittadino e al Patronato, tramite SMS e visualizzabile alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600 euro”, che, non essendo ammesso il ricorso amministrativo, l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. Ovviamente, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse. I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma sono i seguenti: 1) titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020; 2) percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020; 3) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito; 4) assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28); 5) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38); 6) assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29); 7) assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29); 8) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operari agricoli a tempo determinato (art. 30). In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza. Per alcune delle istanze per le quali sono presenti dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni INPS che da Enti esterni (come, ad esempio, le Casse previdenziali private) è possibile che, al momento del controllo, il dato rilevato non sia consolidato, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso. In questi casi, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti “preavviso di reiezione”, con cui il cittadino viene informato che la sua domanda non è accoglibile, consentendogli comunque di portare all’attenzione dell’Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda stessa. 3. Riesame amministrativo Al lavoratore e al Patronato è dunque consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria così come delineati dalla circolare n. 49 del 2020. Viene previsto quindi un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fermo restando quanto di seguito indicato per i lavoratori agricoli destinatari dell’indennità ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 18/2020. L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS. Per gli operai agricoli destinatari della indennità di cui all’articolo 30, nel caso di mancato accoglimento dell’istanza è stato inviato un preavviso di reiezione per consentire all’interessato di segnalare le informazioni per il riesame dell’istanza. In particolare, considerato che il mancato raggiungimento del requisito potrebbe essere stato determinato dal mancato invio nei termini legali di scadenza delle denunce di manodopera relative all’anno 2019 da parte del datore di lavoro, è stato consentito al potenziale beneficiario di segnalare, tra l’altro, l’avvenuto invio nel mese di aprile da parte del datore di lavoro di denunce di manodopera tardive (denunce relative all’anno 2019 inviate dopo la pubblicazione degli elenchi 2019) contenenti giornate di lavoro a lui riferite. Al riguardo, considerato che l’invio delle denunce di manodopera con i flussi DMAG è consentito soltanto in determinati periodi temporali, ai fini del supplemento di istruttoria discendente dal preavviso di reiezione, sono prese in considerazione le denunce inviate nel mese di aprile, primo periodo utile stabilito dal legislatore per l’invio dei flussi, successivo a quello di invio del quarto trimestre 2019 (gennaio 2020). Si evidenzia, inoltre, che l’invio da parte del datore di lavoro di una denuncia tardiva 2019, entro il mese di aprile 2020, non è, tuttavia, una condizione sufficiente per accogliere la richiesta di riesame dell’istanza. Ciò in quanto per gli operai agricoli le giornate trasmesse con i DMAG tardivi devono essere inserite, previa apposita istruttoria da parte della Struttura competente alla gestione contributiva, negli elenchi nominativi di variazione. Considerato che la verifica dei dati contenuti nei DMAG tardivi può richiedere un’istruttoria rafforzata, che può richiedere tempi anche molto lunghi, ai fini del supplemento di istruttoria di cui trattasi sono considerate le sole giornate dell’anno 2019 risultanti nel primo elenco di variazione 2020 pubblicato dal 1° giugno 2020. Si ribadisce che l’allegazione è prevista soltanto per i c.d. preavvisi di reiezione; tuttavia, si precisa che anche nel caso di respinte senza supplemento d’istruttoria è sempre possibile, in virtù del principio di autotutela, approvare la domanda qualora emerga, anche a seguito di documentazione utile prodotta attraverso la casella istituzionale, che il provvedimento di diniego sia errato. Anche in tale caso il termine di allegazione è quello di 20 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva. È in corso di realizzazione, nei servizi dedicati ai Patronati, la funzione di estrazione delle liste degli esiti delle domande in cooperazione applicativa. 4. Indirizzi amministrativi sui riesami Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni, suddivise per tipologia di indennità e beneficiari della stessa. Art. 27 Cfr. la tabella allegata “Verifiche INPS art. 27 indennità gestione separata” (Allegato n. 1). Art. 28 La norma prevede che l’erogazione dell'indennità di cui all'articolo 28 avvenga a condizione che i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni speciali autonome dell’AGO. Il predetto requisito deve essere presente per l’intero mese, non rilevando una data di inizio attività in corso del mese, né comunicazioni non tempestive o successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020. Art. 29 Cfr. la tabella allegata “Verifiche INPS art. 29 indennità lavoratore stagionale” (Allegato n. 2). Art. 30 Per gli operai agricoli l’accoglimento dell’istanza è determinato dalla presenza di almeno 50 giornate di attività nell’anno 2019. Per l’accoglimento dell’istanza è stato considerato il numero di giornate indicato negli elenchi nominativi annuali dell’anno 2019, pubblicati nel sito dell’Istituto con valore di notifica dal 31 marzo al 15 aprile 2020, ovvero il numero di giornate indicato negli elenchi di variazione 2020, pubblicati con valore di notifica dal 1° giugno al 16 giugno 2020. Art. 38 Cfr. la tabella allegata “Verifiche INPS art. 38 indennità lavoratore spettacolo” (Allegato n. 3). 5. Rinuncia e Variazione IBAN Attraverso la funzione visualizza esiti, secondo il percorso sopra descritto, è possibile anche variare l’IBAN ovvero rinunciare al pagamento del bonus. La rinuncia è intesa come rinuncia definitiva al beneficio e la relativa domanda viene annullata. Le variazioni possono essere effettuate esclusivamente dal soggetto titolare del PIN attraverso il quale è stata presentata la domanda. Pertanto, se la domanda è stata presentata con PIN del cittadino, l’interessato potrà sia visualizzarla sia variare l’IBAN che rinunciare; se invece la domanda è stata presentata dal Patronato, l’interessato potrà visualizzarla, ma le eventuali variazioni andranno fatte dal Patronato. Nel caso si intenda rinunciare al bonus per il quale sia stato già disposto il pagamento, il rinunciatario potrà restituire la somma, dando disposizioni al gestore del suo conto di eseguire lo storno del bonifico verso la Banca d’Italia (Banca emittente il bonifico) sull’IBAN IT42E010000323500000000INPS con la necessaria specificazione del CRO dell’originario bonifico, dando comunicazione degli esiti alla Struttura territoriale competente. 6. Riesame d’ufficio Relativamente agli esiti di reiezione, si comunica che sono stati effettuati alcuni riesami d’ufficio, con riferimento a categorie di lavoratori o condizioni di spettanza, per le quali a seguito di chiarimenti intervenuti si è reso necessario rivedere le modalità di controllo automatico. In particolare, si è proceduto al riesame centralizzato delle domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per i quali l’esito negativo è stato determinato dalla carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens. Il requisito sarà ora individuato, in alternativa alla denuncia Uniemens, nella comunicazione obbligatoria inviata dal datore di lavoro al momento dell’avvio del rapporto di lavoro (Unilav). A tal fine verranno prese in considerazione anche le comunicazioni obbligatorie inviate per RETTIFICA dell’informazione di STAGIONALE:SI entro la data del 23 febbraio 2020. Ulteriore riesame è stato elaborato con riferimento ai titolari di assegno ordinario di invalidità, la cui domanda sia stata respinta per titolarità di pensione nel mese di marzo. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), gli assegni suddetti sono compatibili con le indennità COVID-19, come stabilito dagli articoli 75 e 86 del medesimo decreto. Sono state altresì rielaborate d’ufficio le domande che erano state presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato 1 Art. 27 – indennità a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa La norma individua ai fini dell’indennità, due distinte tipologie di soggetti beneficiari: a) i liberi professionisti (compresi gli associati a studi professionali o i soci di società semplici) b) i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Quanto ai Liberi professionisti è previsto che il richiedente debba essere: - in possesso di Partita Iva attiva al 23 febbraio 2020; - iscritto alla Gestione Separata INPS. La mancata individuazione della Partiva iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 potrebbe essere imputabile alla circostanza che il professionista, quale componente di uno studio associato, ne abbia omesso l’indicazione al momento dell’iscrizione alla Gestione separata. Pertanto, ai fini del riesame della domanda respinta, il professionista dovrà necessariamente indicare gli estremi della partita iva attiva alla predetta data. Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata, si evidenzia che l’art. 2, comma 27, della legge n. 335/95 prevede che i soggetti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata debbano comunicare i propri dati e l’inizio dell’attività professionale (tale adempimento dal 2009 viene effettuato in via telematica). L’iscrizione alla Gestione separata rappresenta un obbligo del professionista e deve essere entro 30 giorni dall’apertura della prima partita Iva. I dati sono memorizzati negli archivi dell’Inps e vengono aggiornati periodicamente con le successive variazioni, comprese eventuali cessazioni della Partita Iva e nuove aperture. Premesso quanto sopra, nel caso in cui al professionista sia stata rigettata la richiesta per “assenza iscrizione”, è necessario verificare la presenza di una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 presso Agenzia delle entrate. In proposito si evidenzia che è necessario verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in particolare con la compilazione del quadro RR sez. II delle dichiarazioni reddituali relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata. In tali casi, infatti, pur in assenza di iscrizione alla Gestione separata, il professionista ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale. Qualora l’attività abbia avuto inizio dal 1 gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista (dichiarazione dei redditi nella quale deve essere compilato anche il quadro RR sez. II relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata), è sufficiente che il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 23 febbraio 2020. Rimane fermo che l’accoglimento dell’istanza di riesame è subordinato alla verifica comunque dell’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista e della relativa decorrenza anche se effettuata dopo la data del 23 febbraio 2020. Collaborazioni coordinate e continuative La norma individua ai fini dell’indennità prevista a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i seguenti requisiti: - contratto di collaborazione attivo al 23 febbraio 2020; - iscrizione alla Gestione Separata. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione separata sono identificati: - nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 - collaborazione coordinata e continuativa - nei flussi uniemens: con il “tipo rapporto 18” - collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal d.Lgs n. 81/2015; con il “tipo rapporto 6” – collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Condizione per l’accoglimento dell’istanza di riesame è l’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del collaboratore. Sono esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome. Sono, altresì, escluse le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare: riconoscimento da parte del Coni; iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro); con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali. Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità). ALLEGATO 2 Allegato 2 Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. Verifica dei requisiti: a) Condizione di stagionale l’Istituto ha preso in considerazione quanto comunicato dal datore di lavoro tramite Unilav e/o Uniemens reso secondo le scadenze previste. In caso di eventuali modifiche / variazioni successive, oltre i termini ordinari previsti per legge, sarà la Sede a verificare la legittimità / correttezza di tali variazione, secondo le normali verifiche in capo alle stesse, laddove vengano modificate le comunicazioni obbligatorie o vengano poste in essere variazioni dei flussi Uniemens o proposte regolarizzazione degli stessi. La qualifica di stagionale presa in esame, laddove dichiarata in Uniemens, corrisponde alla qualifica 3 e deve essere pari a S, T, o G. Al rapporto di lavoro intermittente, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia effettuato la prestazione lavorativa, ovvero, sia titolare dell’indennità di chiamata, non viene riconosciuta l’indennità di cui al presente articolo. Si segnala che in presenza di un contratto di lavoro intermittente il bonus è disciplinato dall’art. 44 del DL 18/20. Codice respinta: STAG_ATECO b) Condizione che si tratti di un lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali, l’Istituto ha preso in considerazione i codici ATECO sottoelencati dichiarati in UNILAV e/o al momento dell’iscrizione all’INPS. I lavoratori stagionali per altre tipologie di attività potranno accedere al bonus ai sensi dell’art. 44 DL 18/20. Codice respinta: STAG_ATECO TURISMO • Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). • Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). • Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). • Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): compresi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. • Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia.Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10). • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a. BAR RISTORAZIONE PASTICCERIE • Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): attività degli esercizi di ristoranti, fast- food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) • Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato. • Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate. • Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche. • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. • Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). • Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti per nella modalità “take-away”; attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere. AGENZIE VIAGGIO GUIDE E SIMILI • Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. • Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). • Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; attività di promozione turistica. STABILIMENTI TERMALI • Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). • Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). c) Condizione che la cessazione di un rapporto di lavoro sia stata involontaria tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, l’Istituto ha preso in considerazione i codici dichiarati in UNILAV. L’istanza è stata respinta in presenza dei codici DI (Dimissioni), DP (Dimissioni durante il periodo di prova) e AL (Altro). Codice respinta: CESS_INV d) Per la verifica che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, l’Istituto ha preso in considerazione sia i dati risultanti in UNILAV che in Uniemens verificando che non vi fossero comunicazioni o denunce comprovante un rapporto attivo a tale data. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile saranno valutate dalla sede cfr. mess. Hermes n. 4973/2016 (flussi di regolarizzazione). Codice respinta: LAV_DIP ALLEGATO 3 Allegato 3 Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo è rivolta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e che alla data del 17 marzo 2020 non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente. Verifica dei requisiti: a) Condizione di lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019. Per il lavoratore dello spettacolo la norma richiede espressamente che siano presenti nel fondo pensioni lavoratori dello spettacolo almeno trenta contributi giornalieri nell’anno 2019. Ai fini della verifica del requisito della presenza versati al fondo dei lavoratori dello spettacolo è stato considerato, con riferimento al periodo tra 01/01/2019 e il 31/12/2019, l’effettivo accredito di almeno 30 giornate sulla posizione assicurativa del richiedente relativa al FPLS, come alimentata dalle denunce Uniemens. Pertanto, pur in presenza di un’attività lavorativa, la mancanza delle denunce contributive ovvero un numero di giornate denunciate inferiore a 30 (anche per ragioni riferibili a una legittima sussistenza di esenzione contributiva) impedisce il riconoscimento del bonus. La sussistenza di contribuzione in un diverso fondo (es. fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondo pensioni sportivi professionisti, etc.) è ininfluente ai fini del riconoscimento dell’indennità. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens (relative per es. al numero delle giornate lavorate, alla tipologia del lavoratore, etc.) effettuate dal datore di lavoro successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile dovranno essere supportate da idonea documentazione probante (contratti di lavoro, fatture, buste paga, etc.) e saranno valutate dalla sede secondo quanto previsto dal mess. Hermes n. 4973/2016 (flussi di regolarizzazione). Codice respinta: PALS_30 b) Condizione che il reddito percepito non sia superiore a 50.000 euro. Il requisito reddituale è considerato tenendo conto del reddito imponibile previdenziale derivante da attività di spettacolo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore. Pertanto, la verifica è stata effettuata tenendo conto dell’imponibile previdenziale complessivo dell’anno 2019 (risultante dalle denunce Uniemens) applicando le seguenti formule: a. Generalità dei lavoratori dello spettacolo: i. Reddito complessivo 2019 – (Reddito complessivo 2019 * 9,19%) b. Ballerini e tersicorei, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo lavoratori pensioni lavoratori dello spettacolo dopo il 31.12.1995 (con Tipo Lavoratore “SR” o “SX”) i. Reddito complessivo 2019 – (Reddito complessivo 2019 * 9,89%) c. Lavoratore Autonomo esercente attività musicali (codice qualifica “500”) i. Reddito complessivo 2019 – (Reddito complessivo 2019 * 33%). Per tale categoria di lavoratori, infatti, l’onere contributivo è totalmente a carico dell’assicurato, pertanto, è stato appositamente istituito il codice statistico contributivo “7.07.11”. Codice respinta: PALS_50.000 c) Condizione che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. L’Istituto ha preso in considerazione sia i dati risultanti in UNILAV che in Uniemens verificando che non vi fossero comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto di lavoro subordinato attivo a tale data. I lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro intermittente in corso al 17/03/2020, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, non hanno diritto all’indennità Covid in quanto titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato (cfr. D.Lgs. n. 81/2015). Diversamente, i rapporti di lavoro autonomo in corso alla data del 17/03/2020 non sono preclusivi al riconoscimento del bonus per i lavoratori dello spettacolo. Per il lavoratore dello spettacolo, a differenza del lavoratore stagionale, la cessazione del rapporto di lavoro può anche essere volontaria. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile saranno valutate dalla sede secondo quanto previsto dal mess. Hermes n. 4973/2016 (flussi di regolarizzazione). Codice respinta: LAV_DIP

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