Esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, relativo alla contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Differimento scadenze di versamento della relativa contribuzione alla definizione della procedura di esonero
Esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, relativo alla contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Differimento scadenze di versamento della relativa contribuzione alla definizione della procedura di esonero
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 11-06-2021
Messaggio n. 2263
OGGETTO: Esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-
legge n. 137/2020, relativo alla contribuzione di competenza dei
mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Differimento
scadenze di versamento della relativa contribuzione alla definizione
della procedura di esonero
Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, prevedono la
concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui
all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1°
novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
In particolare, l’esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020, è stato prima
esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, al mese di gennaio 2021 dall’articolo 19,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il predetto articolo 19 ha inoltre previsto che l’esonero,
inizialmente riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di
Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della
Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, sia riconosciuto anche ai sensi della
sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima
Comunicazione.
Considerato che il riconoscimento dell’esonero in commento anche ai sensi della sezione 3.12
del citato Quadro Temporaneo ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di
autorizzazione del beneficio per le aziende che intendono utilizzare la previsione della predetta
sezione 3.12 e tenuto conto della particolare situazione collegata all’emergenza epidemiologia
da COVID-19, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
comunica che le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo
compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti
della domanda di esonero.
Tale differimento delle scadenze dei versamenti afferisce a tutti i contribuenti, datori di lavoro
e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente al predetto
esonero.
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della domanda, previa
pubblicazione della circolare relativa all’esonero.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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