Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2265/2021
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Ulteriori precisazioni
Riferimento normativo
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Ulteriori precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-06-2021
Messaggio n. 2265
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto
interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Ulteriori
precisazioni
Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019,
n. 104125. Sono state fornite, inoltre, istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli
operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte
dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
Ciò premesso, anche a seguito delle richieste pervenute, si forniscono le seguenti ulteriori
precisazioni operative.
Come indicato nella circolare n. 77/2021, a decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della
compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata all’interno
dell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di
apprendistato diverso dal professionalizzante.
Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile
2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> –
l’elemento <AltreADebito>, indicando il codice “M179” o “M189”.
Con il presente messaggio, si comunica che i datori di lavoro con media occupazionale
compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione
ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo
relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di
maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto
per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.
Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende
interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale
competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S –
6G per la sola mensilità di maggio 2021.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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