Articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative. Articolo 7 del decreto-legge n. 79/2021. Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative. Articolo 7 del decreto-legge n. 79/2021. Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16-06-2021
Messaggio n. 2310
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021. Differimento
dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative.
Articolo 7 del decreto-legge n. 79/2021. Disposizioni in materia di
monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione
salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Premessa
Nel supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata
pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni).
La legge di conversione, entrata in vigore il 22 maggio 2021, ha parzialmente innovato la
disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, precedentemente introdotta dall’articolo 8 del
citato decreto–legge. La stessa legge ha altresì previsto un differimento dei termini
decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.
Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, è stato pubblicato il
decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo
per figli minori”, che, all’articolo 7, ha introdotto nuove disposizioni in materia di monitoraggio
dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID–19.
In attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate
dalla richiamata legge n. 69/2021, con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che
attengono al differimento dei termini decadenziali e si forniscono le relative istruzioni
operative. Inoltre, vengono fornite indicazioni in ordine alla portata della previsione di cui
all’articolo 7 del decreto-legge n. 79/2021.
1. Differimento dei termini decadenziali
Nell’ambito delle disposizioni in materia di integrazione salariale connessi all’emergenza da
COVID-19, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 41/2021, la legge n. 69/2021
ha introdotto, tra gli altri, il comma 3-bis all’articolo 8 del medesimo decreto, il quale dispone
un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.
Più dettagliatamente, il predetto comma differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di
invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione
dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento si applicano nel
limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1. Domande oggetto del differimento
Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa
integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà
bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale
(FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse
all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal
1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Si ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata
dall’articolo 8, comma 3, del decreto–legge n. 41/2021, prevede che le domande di accesso ai
trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate
all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le
domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020,
gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende
a quelli successivi.
Si evidenzia che la previsione di cui al citato comma 3-bis dell’articolo 8, nell’introdurre il
differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle
norme di riferimento. Conseguentemente, possono beneficiare della proroga dei termini le
istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come
illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si
richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole
disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di
autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole
causali.
Non rientrano, invece, nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria
prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del decreto–legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cfr. il messaggio n. 1008 del
9 marzo 2021).
1.2. Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento
Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il
pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui
termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall’articolo
8, comma 4, del decreto–legge n. 41/2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da
parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il
pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati)
entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale
ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è
più favorevole all’azienda.
Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite
sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021,
sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre
2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente
dalla Struttura territoriale competente.
2. Modalità operative
2.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 1.1,
non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e
non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime
causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle
singole discipline.
2.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui
opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla
sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero
periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle
domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze. Con successiva comunicazione
verranno fornite alle Strutture territoriali istruzioni per la definizione delle situazioni di cui
trattasi.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali
non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi
decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali
periodi.
Le Strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati,
provvederanno all’istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate, secondo le
indicazioni fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.
2.3 Nuovi Modelli “SR41” e “SR43” semplificati
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, come descritti al paragrafo 1.2,
non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla
relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.
2.4 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati già inviati e respinti
Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi
nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta
decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali
provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che
saranno fornite con successiva comunicazione.
In allegato, si forniscono le tabelle di sintesi relative ai differimenti dei termini (Allegati n. 1 e
n. 2).
3. Articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. Disposizioni in materia di
monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale
connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni
La normativa in materia di trattamenti di integrazione salariare con causale COVID-19 assegna
all’INPS il compito di effettuare il monitoraggio della spesa e prevede che - qualora dalla
valutazione complessiva dei provvedimenti adottati venga riscontrato l’avvenuto
raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato - l’Istituto non possa più
adottare ulteriori provvedimenti concessori.
Con la circolare n. 72/2021 sono state rese note le disponibilità finanziarie aggiornate per il
riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021, previsti ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge n. 41/2001 e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, pari complessivamente a:
4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario;
2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
657,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli.
Durante l’attività di monitoraggio della spesa relativa all’anno 2021, l’Istituto ha comunicato ai
Ministeri vigilanti l’avvenuto raggiungimento del limite di spesa, con la conseguente
impossibilità di adottare ulteriori provvedimenti. A seguito dell’interlocuzione tra l’Istituto e i
Ministeri vigilanti, volta a individuare una soluzione definitiva alla copertura della spesa in via
prospettica, il decreto-legge n. 79/2021, all’articolo 7, ha previsto le seguenti nuove
disposizioni:
1. il trasferimento all’Istituto delle risorse conservate in conto residui a norma dell’articolo
265, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020, per autorizzazioni poi assorbite nei limiti di
spesa fissati nel 2021 dalla legge n. 178/2020 e dal decreto-legge n. 41/2021, pari a
707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176. Per l’attribuzione degli importi in argomento, non è richiesta l’adozione di uno
specifico decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze; la norma prevede, infatti, una comunicazione da parte
dell’INPS ai Ministeri vigilanti in caso di raggiungimento, in via prospettica, del tetto di
spesa previsto dall’articolo 8, comma 12, del decreto-legge n. 41/2021.
Il finanziamento integra, quindi, il limite complessivo fissato originariamente dal comma 13 del
medesimo articolo 8, determinandolo in un importo pari a 7.289,3 milioni di euro per l'anno
2021 (compresi i 5 milioni sopra richiamati, di cui al comma 3-bis dell’articolo 8 del decreto-
legge n. 41/2021);
1. la rimodulazione, con effetto immediato e senza l’adozione di uno specifico decreto
ministeriale, dell’importo destinato a finanziare la cassa integrazione speciale agricola
(CISOA), che viene diminuito di 300 milioni di euro, con aumento corrispondente del
finanziamento relativo alla cassa integrazione in deroga (CIGD);
2. l’autorizzazione espressa all’INPS per ampliare il limite delle autorizzazioni delle domande
relative alle causali COVID-19 della cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno
ordinario, individuando la quota delle ore autorizzabili per i periodi di cui al decreto-legge
n. 41/2021, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota
delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all’anno
2020.
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dello stanziamento, come rimodulato ai sensi del
citato decreto-legge n. 79/2021, per le diverse tipologie di prestazione.
Prestazione Stanziamenti rimodulati ai sensi del DL n. 79/2021*
CIGO/ASO € 7.810,11
CIGD € 4.289,22
CISOA € 358,350
*Gli importi sono espressi in milioni di euro
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
DOMANDE CIGO, ASO e CIGD
A regime
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
Termini originari Proroghe
Considerata l’entrata in vigore del DL 52/20 (17/6/2020), la
norma ha introdotto un regime particolare, in sede di prima
applicazione della disposizione, che copre i periodi di
1
sospensione/riduzione iniziati a “maggio 2020”
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione entro il 31/10/2020
Entro il 31/03/2021
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23/2/2020 e il
2
30/4/2020
per effetto dell’art. 11,
3 Domande riferite ai periodi di sospensione/riduzione dell’attività
comma 10-bis della legge
lavorativa iniziati a “giugno 2020”
21/2021 (Messaggio Hermes
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione n. 1008/21)
4
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio a “luglio 2020”
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione
5 entro il 15/11/2020
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio ad “agosto 2020”
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio ad “settembre,
6 Quello a regime (vedi riga 1)
ottobre e novembre 2020” (se la domanda è unica e comprende
periodi di dicembre anche questi ultimi)
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione Entro il 30/06/2021
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio ad “dicembre 2020,
(art. 8, comma 3-bis della
7 gennaio e febbraio 2021” (se la domanda è unica e comprende Quello a regime (vedi riga 1)
legge 69/2021 di conv. del
periodi di marzo anche questi ultimi)
D.L. 41/21)
Termine decadenziale invio modelli di Esempi
pagamento SR41 (Aggiornato al
Termine Milleproroghe - art. 11, comma 10-bis
Periodi
originario della legge 21/2021 Mess. Hermes n.
1008/21 - e DL Sostegni convertito art.
8, comma 3-bis della legge 69/2021)
Periodo 15/09/20 – 15/10/20
Autorizzazione emessa e notificata: 05/10/20
Termine originario: 30/11/2020 (vedi 31/03/2021)
A regime
entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di
Periodo 15/09/20 – 15/10/20
riduzione dell’attività lavorativa
1 Autorizzazione emessa e notificata: 22/10/20
o
Termine originario: 30/11/2020 (vedi 31/03/2021)
entro 30 giorni dalla notifica (=data di invio della pec) dell’autorizzazione, qualora questo
termine sia più favorevole all’azienda
Periodo 15/09/20 – 15/10/20
Autorizzazione emessa e notificata: 03/11/20
Termine originario: 03/12/20 (vedi 31/03/2021)
Periodi riferiti a sospensioni o entro il Periodo 03/05/20 -15/06/2020
riduzioni dell’attività lavorativa 31/07/2020 Autorizzazione emessa e notificata: 29/06/20
2 che terminano a marzo, aprile, ult. differito al Termine differito al 31/03/2021 Termine: 31/03/2021
maggio, giugno 2020 (domanda 31/10/20
presentata dopo il 18 giugno)
Periodi di sospensione o Entro il Periodo 05/06/2020 – 15/07/20
riduzione dell’attività lavorativa 31/08/20 ult. Autorizzazione emessa e notificata: 20/07/2020
3 Termine differito al 31/03/2021
che terminano a “luglio 2020” differito al Termine: 31/03/2021
31/10/2020
Periodi di sospensione o entro il Periodo 13/07/2020– 09/08/20
riduzione dell’attività lavorativa 30/9/2020, ult. Autorizzazione emessa e notificata: 01/08/2020
che terminano ad “agosto differito al Termine: 31/03/2021
2020”, o periodi di 15/11/20
4 Termine differito al 31/03/2021
sospensione/riduzione Periodo 13/07/2020– 26/07/20
notificati tra il 1 e 30 agosto, e Autorizzazione emessa e notificata: 10/08/2020
che decadono entro i 30 gg. Termine originario: 09/09/2020 -> 31/03/2021
dalla rispettiva data di notifica.
Periodi di sospensione o Una delle due Periodo 02/09/2020– 15/10/2020
riduzione dell’attività lavorativa regole a Autorizzazione emessa e notificata: 03/10/2020
che terminano a “settembre, regime (vedi Termine originario: 30/11/2020 -> 31/03/2021
ottobre e novembre 2020”, o riga 1)
periodi di Periodo 02/09/2020 – 15/10/20
sospensione/riduzione Autorizzazione emessa e notificata: 10/11/2020
notificati fino al 1° dicembre Termine originario: 10/12/2020 -> 31/03/2021
2020 che decadono entro i 30
5 Termine differito al 31/03/2021
gg. dalla data di notifica Periodo 02/11/2020– 29/11/2020
(termine originariamente più Autorizzazione emessa e notificata: 20/11/2020
favorevole rispetto alla fine del Termine originario: 31/12/2020 -> 31/03/2021
mese successivo)
Periodo 02/11/2020– 29/11/2020
Autorizzazione emessa e notificata: 01/12/2020
Termine originario: 31/12/2020 -> 31/03/2021
Periodi di sospensione o Una delle due Periodo 02/12/2020– 26/12/2020
riduzione dell’attività lavorativa regole a Autorizzazione emessa e notificata: 15/12/2020
che terminano a “dicembre regime (vedi Termine originario: 31/01/2021 -> 30/06/2021
2020, gennaio e febbraio riga 1)
2021”, o periodi di Periodo 02/12/2020– 26/12/2020
sospensione/riduzione Autorizzazione emessa e notificata: 14/01/2021
notificati dal 2 dicembre 2020 Termine originario: 13/02/2021 -> 30/06/2021
fino al 1° marzo 2021 che
decadono entro i 30 gg. dalla Termine differito al 30/06/2021 per Periodo 14/12/2020 – 15/01/21
6 data di notifica (termine effetto dell’art. 8, comma 3-bis della Autorizzazione emessa e notificata: 01/02/2021
originariamente più favorevole legge 69/2021 di conv. del D.L. 41/21 Termine originario: 03/03/2021 -> 30/06/2021
rispetto alla fine del mese
successivo) Periodo 04/01/2021– 28/02/2021
Autorizzazione emessa e notificata: 20/02/2021
Termine originario: 31/03/2021 -> 30/06/2021
Periodo 02/12/2020– 26/12/2020
Autorizzazione emessa e notificata: 04/03/2021
Termine: 03/04/2021
ALLEGATO 2
DOMANDE CISOA
A regime
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa
Termini originari Proroghe
Considerata l’entrata in vigore del DL 52/20 (17/6/2020), la norma ha
introdotto un regime particolare, in sede di prima applicazione della
disposizione, che copre i periodi di sospensione iniziati a “maggio
1 2020”
Entro il 31/03/2021
Domande riferite ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa che entro il 31/10/2020
hanno avuto inizio tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020
2
per effetto dell’art. 11,
comma 10-bis della legge
3 Domande riferite ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa 21/2021 (Messaggio Hermes
iniziati a “giugno 2020” n. 1008/21)
Domande riferite ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa che
4
hanno avuto inizio a “luglio 2020”
Domande riferite ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa che
5 entro il 15/11/2020
hanno avuto inizio ad “agosto 2020”
Domande riferite ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa che
6 Quello a regime (vedi riga 1)
hanno avuto inizio ad “settembre, ottobre e novembre 2020”
Entro il 30/06/2021
7
Domande riferite ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa che
Quello a regime (vedi riga 1)
(art. 8, comma 3-bis della
hanno avuto inizio ad “dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021” legge 69/2021 di conv. del
D.L. 41/21)
Termine decadenziale invio modelli di
pagamento SR43 riferiti a domande
CISOA con causali CISOA DL RILANCIO,
Termine CISOA L. 178/20 e CISOA DL 41/21
Periodi Esempi
originario (Aggiornato al Milleproroghe - art. 11,
comma 10-bis della legge 21/2021,
Messaggio Hermes n. 1008/21 - e DL
Sostegni convertito)
entro la fine del mese successivo a quello Periodo 15/09/20 – 30/09/20
in cui termina il periodo di sospensione Autorizzazione emessa e notificata: 25/09/20
dell’attività lavorativa Termine originario: 31/10/2020 (vedi 31/03/2021)
o
1 A regime
entro 30 giorni dalla notifica (=data di Periodo 15/09/20 – 30/09/20
invio della pec) dell’autorizzazione, Autorizzazione emessa e notificata: 22/10/20
qualora questo termine sia più Termine originario: 21/11/2020 (vedi 31/03/2021)
favorevole all’azienda
Periodi riferiti a sospensioni entro il Periodo 03/05/20 -25/05/2020
dell’attività lavorativa che 31/07/2020 Autorizzazione emessa e notificata: 29/06/20
2 terminano a marzo, aprile, ult. differito al Termine differito al 31/03/2021 Termine: 31/03/2021
maggio, giugno 2020 (domanda 31/10/20
presentata dopo il 18 giugno)
Periodi di sospensione entro il Periodo 05/07/2020 – 15/07/20
dell’attività lavorativa che 31/08/20 ult. Autorizzazione emessa e notificata: 20/07/2020
3 Termine differito al 31/03/2021
terminano a “luglio 2020” differito al Termine: 31/03/2021
31/10/2020
Periodi di sospensione entro il
dell’attività lavorativa che 30/9/2020,
terminano ad “agosto 2020”, o ult. differito al Periodo 13/08/2020– 31/08/20
4 periodi di sospensione 15/11/20 Termine differito al 31/03/2021 Autorizzazione emessa e notificata: 20/08/2020
notificati tra il 1 e 30 agosto, e Termine: 31/03/2021
che decadono entro i 30 gg.
dalla rispettiva data di notifica.
Periodi di sospensione Una delle due Periodo 02/09/2020– 15/09/2020
5 Termine differito al 31/03/2021
dell’attività lavorativa che regole a Autorizzazione emessa e notificata: 03/10/2020
terminano a “settembre, regime (vedi Termine originario: 02/11/2020 -> 31/03/2021
ottobre e novembre 2020”, o riga 1)
periodi di sospensione notificati Periodo 02/11/2020– 29/11/2020
fino al 1° dicembre 2020 che Autorizzazione emessa e notificata: 01/12/2020
decadono entro i 30 gg. dalla Termine originario: 31/12/2020 -> 31/03/2021
data di notifica (termine
originariamente più favorevole
rispetto alla fine del mese
successivo)
Periodi di sospensione Una delle due Periodo 02/12/2020– 26/12/2020
dell’attività lavorativa che regole a Autorizzazione emessa e notificata: 15/12/2020
terminano a “dicembre 2020, regime (vedi Termine originario: 31/01/2021 -> 30/06/2021
gennaio e febbraio 2021”, o riga 1)
periodi di Periodo 02/12/2020– 26/12/2020
sospensione/riduzione notificati Termine differito al 30/06/2021 per Autorizzazione emessa e notificata: 14/01/2021
6 dal 2 dicembre 2020 fino al 1° effetto dell’art. 8, comma 3-bis della Termine originario: 13/02/2021 -> 30/06/2021
marzo 2021 che decadono legge 69/2021 di conv. del D.L. 41/21
entro i 30 gg. dalla data di Periodo 02/12/2020– 26/12/2020
notifica (termine Autorizzazione emessa e notificata: 04/03/2021
originariamente più favorevole Termine: 03/04/2021
rispetto alla fine del mese
successivo)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2310/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.