Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2326/2020
Regolarizzazione della contribuzione dovuta sugli emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e regime sanzionatorio
Riferimento normativo
Regolarizzazione della contribuzione dovuta sugli emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e regime sanzionatorio
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 04-06-2020
Messaggio n. 2326
OGGETTO: Regolarizzazione della contribuzione dovuta sugli emolumenti
corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro
del lavoratore in esodo e regime sanzionatorio
1. Premessa
Con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013, al paragrafo 14, l’Istituto ha dettato le indicazioni
per la determinazione della contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del
diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura da corrispondere, a totale carico
del datore di lavoro, per i periodi di erogazione della prestazione, prevista dall’articolo 4,
comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, a favore dei lavoratori interessati.
In particolare, è stato previsto che la retribuzione media mensile sulla quale devono essere
commisurati i contributi correlati è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle
mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il numero di
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
A decorrere dal 1° maggio 2015 la contribuzione figurativa correlata deve essere rapportata
alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (cfr. il messaggio n.
3096 del 06/05/2015 e il messaggio n. 4704 del 10/07/2015).
Il versamento della contribuzione figurativa correlata - calcolata sulla base dell’aliquota di
finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo
vigente - è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.
In diversi casi è stato segnalato che alcuni emolumenti, da computare ai fini della
determinazione della contribuzione figurativa correlata, non sono stati denunciati ed
assoggettati a contribuzione prima della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto
corrisposti successivamente a tale data in virtù di una specifica previsione contrattuale.
Ricorrendo tale ipotesi, la relativa regolarizzazione non integra una fattispecie sanzionabile ai
sensi dell’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora la stessa
venga effettuata entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione
dell’emolumento.
Diversamente, in caso di accertato ritardo del procedimento di regolarizzazione, avuto riguardo
ai termini contenuti nei contratti collettivi o individuali, la contribuzione dovuta sarà gravata
dalle sanzioni calcolate nella misura stabilita dall’articolo 116, comma 8, lett. b), della legge n.
388/2000. Ricorrendo le condizioni, troverà applicazione anche la previsione di cui all’ultimo
periodo della medesima norma.
2. Modalità operative per la trasmissione dei flussi regolarizzativi e gestione delle
inadempienze
Ai fini del versamento dei contributi relativi all’emolumento erogato al lavoratore dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro dovranno procedere all’invio di un flusso
regolarizzativo, utilizzando la posizione contributiva nella quale il lavoratore risultava
denunciato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La regolarizzazione deve essere effettuata sulla denuncia UniEmens, riferita all’ultimo mese di
attività del lavoratore interessato prima della sua cessazione.
In attesa dell’implementazione procedurale del “Nuovo recupero crediti UniEmens” che
consentirà di operare la variazione del regime sanzionatorio, la partita a debito
(inadempienza), generata dal flusso regolarizzativo trasmesso entro il mese successivo a
quello in cui è avvenuta l’erogazione dell’emolumento e per il quale risulti intervenuto il
contestuale pagamento dell’importo dovuto, dovrà essere sospesa con l’apposizione del codice
stato lavorazione “9112”.
Al fine di escludere che l’importo delle sanzioni calcolate dalla procedura rilevi in sede di
verifica della regolarità contributiva, andrà apposto in corrispondenza della stessa partita a
debito il flag “POSITIVO”.
Eventuali situazioni particolari che dovessero emergere nella fase di gestione delle
regolarizzazioni andranno segnalate alla Direzione centrale Entrate - Area procedure operative
gestioni private.
Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni in merito alla modalità di
regolarizzazione della contribuzione figurativa correlata da effettuarsi sulla posizione
contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”, in base all’importo delle
differenze retributive erogate al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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