Presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari. Istruzioni per la compilazio
Presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari. Istruzioni per la compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 04-06-2020
Messaggio n. 2327
OGGETTO: Presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di
uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in
possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che
intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari. Istruzioni
per la compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi
forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.L. n.
34/2020
1. Requisiti reddituali: chiarimenti
L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire livelli adeguati di
tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale
emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-
19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro
italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro
stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al
fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in essere con cittadini italiani
o dell’Unione europea.
I profili applicativi relativi all’ambito di competenza dell’Istituto sono stati definiti con la
circolare n. 68 del 31 maggio 2020, con la quale sono state fornite le prime istruzioni
operative relative alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza
dell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto interministeriale del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 27
maggio 2020 recante “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”
(G.U. Serie Generale n. 137 del 29-05-2020).
Inoltre, la menzionata circolare individua i datori di lavoro destinatari della norma ed i requisiti
reddituali che il datore di lavoro deve possedere per poter inoltrare l’istanza volta all’emersione
di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo, si precisa che i limiti di reddito indicati al paragrafo 4 della circolare n. 68/2020, in
caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare o all’assistenza alla persona, si intendono riferiti al nucleo familiare della
persona che presenta l’istanza.
In particolare, il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a
20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore di
reddito); se il nucleo è composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve
essere inferiore a 27.000 euro annui.
Al raggiungimento dei limiti di reddito, come sopra indicati, possono concorrere i redditi del
coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Si forniscono di seguito alcuni esempi per meglio chiarire le varie ipotesi.
1) Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore
a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è
possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non
convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la
dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto
con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;
2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve
essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del
reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un
nonno o un fratello, anche non convivente;
3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il
limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il
reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un
datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un
affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri
parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del
limite di reddito.
Resta fermo che il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da
patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, in caso di istanza volta all’emersione di
un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
2. Indicazioni per la compilazione del modello F24 per il versamento del contributo
forfettario
Come precisato al paragrafo 5 della circolare n. 68/2020, i datori di lavoro interessati devono
inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare
previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (cfr. l’art.
103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).
Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020,
ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario
500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.
I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle
istruzioni di seguito riportate:
nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale
del datore di lavoro;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il
numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero
è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
- nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”;
- nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00
euro.
Si ricorda che il datore di lavoro nella domanda di emersione deve dichiarare, a pena di
inammissibilità della stessa, di aver provveduto al pagamento del suddetto contributo
forfettario di 500,00 euro ed indicare la data di pagamento.
L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto
al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo,
contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno
stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali.
In attesa dell’emanazione del suddetto decreto interministeriale, il datore di lavoro deve
dichiarare nella domanda di emersione di impegnarsi a pagare il contributo di cui sopra entro
dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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