Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2328/2020

Flusso di gestione semplificato per la presentazione di domande per trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con numero elevato di unità produttive

Pubblicato: 03/06/2020 In vigore dal: 03/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Flusso di gestione semplificato per la presentazione di domande per trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con numero elevato di unità produttive

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-06-2020 Messaggio n. 2328 OGGETTO: Flusso di gestione semplificato per la presentazione di domande per trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con numero elevato di unità produttive L’Istituto con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, nell’illustrare la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che, a seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale di concessione della prestazione di CIGD, l’azienda invii la domanda di integrazione salariale all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del ticket; pertanto, le domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato più unità operative. Si evidenzia che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell’azienda. Ciò premesso, diverse aziende con un elevato numero di unità produttive, dislocate sull’intero territorio nazionale e oggetto di sospensione, hanno segnalato, in questo particolare momento dovuto all’emergenza da COVID-19, difficoltà tecniche tali da incidere negativamente sui tempi effettivi di erogazione della prestazione, derivanti dal rispetto delle citate modalità di presentazione delle domande per singola unità produttiva. Pertanto, acquisito il parere positivo del Ministero vigilante, è stato predisposto per le stesse un diverso flusso di gestione di invio delle domande all’Istituto, che consente alle aziende che hanno molteplici unità produttive, la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale. Preliminarmente all’inoltro delle domande, l’azienda dovrà comunicare all’Istituto, inviando una PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, che in relazione al decreto di concessione adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, intende presentare una domanda semplificata in presenza di una pluralità di unità produttive. La PEC dovrà contenere le seguenti informazioni: Numero decreto Settimane Unità produttiva Elenco Unità produttive ministeriale concesse accorpante accorpate Ne deriva che dovranno essere espressamente indicate dall’azienda stessa le unità produttive su cui chiede di presentare domanda, unità produttive che possono ricomprendere unità produttive omogenee per matricola aziendale, collocazione territoriale, periodo di sospensione concesso, attività produttiva svolta e articolazione dei giorni di sospensione dei beneficiari. In particolare, l’azienda potrà dichiarare un’unità produttiva individuata per la gestione delle domande delle unità produttive ubicate nelle Regioni del Nord che hanno diritto alle 13 settimane, ed un’altra o più per la gestione delle unità produttive ubicate nelle altre Regioni per cui il decreto ministeriale ha concesso 9 settimane di sospensione. Si specifica che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, secondo le modalità sopra esposte, è considerata irreversibile, e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Da ultimo, si precisa che tale flusso semplificato attiene esclusivamente le prestazioni di cassa integrazione in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, di conseguenza, nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina degli altri ammortizzatori sociali a cui hanno diritto le aziende e per i quali dovranno essere utilizzate le modalità ordinarie di presentazione della domanda all’INPS. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 2328/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R… Interpello AdE 600