Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Provvedimenti in autotutela
Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Provvedimenti in autotutela
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 08-06-2022
Messaggio n. 2350
Allegati n.1
OGGETTO: Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di
cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi
dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Provvedimenti in
autotutela
1. Quadro normativo
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine alla corretta individuazione
dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142,
in caso di deliberazione, da parte delle stesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della citata
legge, di un “piano di crisi aziendale”.
Al riguardo, il citato articolo 6 prevede che il regolamento interno delle società cooperative
debba, in ogni caso, contenere “l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare,
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali” e “la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici
integrativi”, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della medesima legge, con il divieto,
per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere
“forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo “il rispetto del solo trattamento
economico minimo”.
In relazione agli aspetti di carattere previdenziale, inoltre, l’articolo 4, comma 1, della legge n.
142/2001, stabilisce che “ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa
riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro
adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6”.
Il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001, secondo cui il
regolamento della cooperativa deve prevedere, in ogni caso, la possibilità di riduzione
temporanea dei trattamenti retributivi, produce effetti anche sulla determinazione e
quantificazione del minimale contributivo.
Infatti, la disciplina sui minimali contributivi è contenuta nell’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 7
dicembre 1989, n. 389, in base al quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo”.
Si rileva in merito che il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001
sopra richiamati, come confermato anche da un recente parere del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, introduce una integrazione, di fonte legale, della disciplina sui minimali
contributivi di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, in quanto è la legge ad
abilitare, in modo diretto e con carattere di generalità, i regolamenti in tale senso.
Pertanto, nell’ipotesi speciale, prevista in via di eccezione, dall’articolo 6, comma 2, allorché si
verifichino le condizioni di cui alle lettere d) ed e), previste dal comma 1 del medesimo
articolo, per il periodo di durata del piano di crisi, opera il minimale di retribuzione giornaliera
in forza dell’applicazione in via sistematica degli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001 e del
principio del minimale legale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 338/1989.
Infatti, nel caso di specie, è la legge, ovvero il già richiamato combinato disposto di cui agli
articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001, che introduce in via sistematica una specifica ipotesi di
“deroga” alla disciplina del minimale contributivo.
D’altra parte, il carattere speciale delle disposizioni in esame deve essere interpretato e
applicato avendo a riferimento l’intero impianto della legge n. 142/2001, secondo il quale
convivono, nella stessa posizione complessa del socio lavoratore della cooperativa, sia l’area
del diritto societario che quella del diritto del lavoro, con possibilità di interferenze e
condizionamenti delle rispettive discipline, le quali necessitano, pertanto, di un coordinamento
e di un contemperamento reciproco, tenendo sempre presente il carattere di specialità e di
complessità dell’intera disciplina.
Al riguardo, si rammenta che le “crisi” cui fanno riferimento le disposizioni in trattazione si
caratterizzano per la particolare gravità e straordinarietà che potrebbero compromettere la
continuità aziendale.
Si rammenta altresì che, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la
deliberazione del “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali
da esplicitare:
- l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla
legge;
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori
degli interventi in esame.
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno al reddito e
dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i
predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti
sostanzialmente equilibrati.
Alla luce del quadro normativo sopra descritto, si richiamano le indicazioni già fornite dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con interpello n. 48/2009, che si
allega al presente messaggio (Allegato n. 1), in forza del quale, stante l’eccezionalità degli
accadimenti che ne costituiscono il presupposto, ed esclusivamente per il periodo di durata del
piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001, è consentito
il superamento della generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Pertanto, in virtù del citato interpello, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi
aziendale, l’obbligazione contributiva “andrà quantificata sulla base di un imponibile
corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del
minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.
2. Contenzioso amministrativo e giudiziario e adozione di provvedimenti di autotutela
Alla luce del suesposto quadro normativo, le Strutture territoriali, con riferimento al
contenzioso amministrativo in essere, dovranno procedere, nel rispetto delle disposizioni
regolamentari in materia, con un riesame in autotutela dei provvedimenti concernenti la
fattispecie in esame, qualora gli stessi siano stati adottati non conformemente alle delineate
coordinate normative chiarite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in
funzione di prevenzione di contenzioso giurisdizionale.
Per quanto attiene alla gestione dei contenziosi pendenti sulla questione in esame, in
osservanza alle disposizioni contenute nel citato parere ministeriale, così come delineate nel
precedente paragrafo, le Strutture territoriali dovranno procedere all’annullamento, in via di
autotutela, della accertata e/o azionata pretesa contributiva, dandone comunicazione agli Uffici
Legali affinché si attivino nel senso di far dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Indicazioni operative in sede di accertamento ispettivo
Alla luce delle indicazioni fornite, al fine di adeguare la condotta del personale ispettivo, i
funzionari di vigilanza nel corso delle attività di verifica, laddove ricorra l’ipotesi descritta,
verificato preliminarmente che il piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 142/2001 rispetti i requisiti previsti dalla legge, si assicureranno che l’imponibile
previdenziale preso a riferimento non sia inferiore al minimale contributivo giornaliero di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
INTERPELLO N. 48/2009
Roma, 5 giugno 2009
Ministero del Lavoro, della Alla Confcooperative
Salute e delle Politiche Sociali Borgo S. Spirito, 78
00193 Roma
alla Legacoop
Via Giuseppe Antonio Guattani, 9
00161 Roma
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0008299
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obblighi previdenziali in caso di piani di crisi aziendali
adottati dalle cooperative di lavoro.
La Confcooperative e la Legacoop hanno presentato istanza di interpello al fine di conoscere
il parere di questa Direzione in merito alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in caso
di deliberazione, da parte delle cooperative di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. n.
142/2001, di un “piano di crisi aziendale”.
Va infatti ricordato che tra le misure attuabili nell’ambito di tale piano vi è la possibilità di
ridurre i trattamenti economici dei soci lavoratori anche al di sotto dei minimi contrattuali e pertanto
occorre chiarire “quale sia l’imponibile contributivo da adottare in presenza di un piano di crisi che
preveda la riduzione dei trattamenti economici al di sotto dei minimi retributivi del CCNL
applicabile”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e
dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
La problematica va risolta prendendo anzitutto in considerazione la previsione di cui all’art. 4,
comma 1, della citata L. n. 142/2001 secondo la quale “ai fini della contribuzione previdenziale ed
assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di
lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 6”. Il richiamo a tale disposizione, che prevede al comma 1 lett. e) proprio la
possibilità di deliberare “all’occorrenza, un piano di crisi aziendale”, stante l’eccezionalità degli
accadimenti che ne costituiscono il presupposto, sembra dunque consentire il superamento della
generale disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989), in
base al quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di
1
assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Nel ritenere dunque non applicabile tale disciplina, esclusivamente per il periodo di durata del
piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile
corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del
minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989. A tal
proposito si rinvia, relativamente all’anno in corso, a quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 14 del 2
febbraio 2009.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP
2
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