Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2371/2021
Attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotta dal decreto-legge n. 79/2021 (G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021)
Riferimento normativo
Attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotta dal decreto-legge n. 79/2021 (G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 22-06-2021
Messaggio n. 2371
OGGETTO: Attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori”
introdotta dal decreto-legge n. 79/2021 (G.U. n. 135 dell’8 giugno
2021)
Premessa
In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante
“Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a
carico attraverso l’assegno unico e universale”, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
all’articolo 1, ha introdotto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la
misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” (di seguito, Assegno temporaneo),
con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e
temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.
1. Requisiti previsti
L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli
minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per
il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il
richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti
requisiti:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare,
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del
diciottesimo anno d’età;
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
almeno semestrale;
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso
di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge
n. 79/2021.
2. Misura dell’Assegno temporaneo
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla
base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli
importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura
piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a
217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel
nucleo.
3. Presentazione delle domande
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e
non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti
canali:
portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page
del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1°
ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica
3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori);
gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite
la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità
arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la
decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
4. Compatibilità dell’Assegno temporaneo
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di
eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Nelle more dell'attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’Assegno
temporaneo le seguenti misure:
1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
2. assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1,
comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n.
232;
4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
5. detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati
delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).
Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-
legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.
Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno
temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS
corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di
erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante
in ciascuna mensilità.
Per gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti l’Assegno temporaneo, si rinvia ad apposita
circolare di prossima pubblicazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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